Sentenza 15 ottobre 2013
Massime • 1
La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti con specifica motivazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto erronea la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale, non essendosi il giudice di primo grado pronunciato sulla pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale, sarebbe stata infondata la richiesta di revoca contenuta nell'atto di gravame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2013, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 15/10/2013
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - N. 2259
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 8899/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NÈ MA, n. Siracusa, il 2 aprile 1971;
- avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli, in data 3 luglio 2012;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni;
sentite le conclusioni del P.G. cons. Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Braunè MA ricorre avverso la sentenza, in data 3 luglio 2012, della Corte d'appello di Napoli, con cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato per il reato di estorsione aggravata anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e, chiedendone l'annullamento, si duole della valutazione operata dai giudici di merito;
in particolare il ricorrente reitera pedissequamente i motivi d'appello deducendo:
a) Insussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7;
b) Sussistenza di un reato unitario e non di un reato continuato ex art. 81 cpv. c.p., con conseguente esclusione dell'aumento di pena applicato;
c) Insussistenza dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 629 c.p.p., comma 2, con riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e 3;
d) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed eccessiva asprezza della pena con riferimento ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p.. e) Violazione dell'art. 32 c.p., per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla espressa richiesta di esclusione della pena accessoria della sospensioni della potestà genitoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il collegio che il ricorso è infondato per i primi quattro motivi, mentre deve essere accolto in relazione al quinto motivo.
2. Per quanto riguarda i punti a) b), c), d) nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello.
Ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte"(Cass. pen., sez. 6^, 25.1.94, Paolicelli,
197748).
Il ricorrente si limita a contestare sostanzialmente in modo generico le valutazioni operate dai giudici d'appello senza affrontare, se non in modo descrittivo, le valutazioni operate, che appaiono esenti da censure logico giuridiche. Sotto questo profilo appare sufficiente richiamare la pag. 4 della sentenza d'appello per le censure relative alla sussistenza della L. n. 203 del 1991, art. 7, la pag. 5 per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629 cpv, riferita all'art. 628 c.p., comma 3, le pagg. 7 e 8 per quanto riguarda la correttezza dell'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., le pagg. 9 e 10 sui criteri di dosimetria della pena.
3. Come detto è fondata la censura relativa alla mancata motivazione sulla richiesta di revoca della pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale.
Appare erronea infatti la conclusione dei giudici di merito secondo i quali, non avendo il primo giudice applicato al prevenuto la pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale, sarebbe infondata la richiesta di revoca contenuta nell'atto di gravame. Infatti la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti. Pertanto tale pena accessoria, pur conseguendo alla condanna, può essere esclusa dal giudice della cognizione solo con specifica motivazione. Ne consegue che, qualora il giudice della cognizione non si sia pronunciato, sul punto, non può riconoscersi al giudice dell'esecuzione alcuno spazio di discrezionalità, dovendo lo stesso applicare, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. e art. 183 disp. att. c.p.p., la suddetta pena accessoria, già predeterminata ai sensi di legge e consequenziale alla condanna (Sez. 1^, n. 5558 del 03/10/1997 - dep. 28/11/1997, P.G.in proc. Lama, Rv. 208978). Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio, ivi comprese le pene accessorie diverse da quella prevista dall'art. 32 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio, ivi comprese le pene accessorie diverse da quella prevista dall'art. 32 c.p.p., comma 3. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014