Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.
Commentari • 9
- 1. Rimessa alle Sezioni Unite la questione della rilevanza penale delEmanuele Birritteri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Il prossimo 19 luglio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: “se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura privata” ed oggi depenalizzata, a seguito dell'intervento del D.lgs. n. 7 del 2016) e non in quella – differente – della “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” (di cui all'art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.lgs. n. 7 del 2016)”. 2. Questa la vicenda …
Leggi di più… - 2. Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256https://www.iusinitinere.it/
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni unite sull'irrilevanza penale del falso in assegnoSandra Maria Benedetta Picicuto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza n. 40256 del 19 luglio 2018 la Suprema Corte a Sezioni Unite si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale, insorto a seguito della novella legislativa apportata dal d. lgs. 7/2016, circa la persistente rilevanza penale del falso in assegno bancario non trasferibile, concludendo per l'intervenuta depenalizzazione. La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla seconda sezione penale, con ordinanza del 7 marzo 2016, al fine di dirimere il conflitto interpretativo relativo all'abrogazione dell'ipotesi di falsificazione di assegno bancario non trasferibile, su cui verteva l'unico …
Leggi di più… - 4. Abrogazione della falsità in scrittura privata e conferma della responsabilità per ricettazione (Giudice Cristiana Sirabella)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 5. La falsità dell’assegnoAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2017, n. 11999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11999 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
1 1999-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 17/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 98/2017 -Presidente - STEFANO PALLA REGISTRO GENERALE GRAZIA MICCOLI N.10919/2016 Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA CATERINA MAZZITELLI IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO CI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/12/2014 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI che ha concluso per Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Luigi Orsi, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 3 dicembre 2014 la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado con cui MA LU è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di truffa contrattuale, furto e falso commessi ai danni di D'LI Fausto.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotta violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p. nonché vizio di motivazione. Espone il ricorrente che la vicenda di cui al presente procedimento deve essere inquadrata nell'ambito di un mero inadempimento contrattuale di natura civilistica, non avendo lo stesso mai nascosto alla persona offesa di non essere proprietario dell'immobile oggetto del contratto, con la conseguenza che la condotta dell'imputato non fu la conseguenza di un preordinato disegno. Peraltro, il dolus in contraendo si deve manifestare attraverso artifizi o raggiri nella fase di formazione del contratto.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 624, 625, 485 e 491 c.p. nonché vizio di motivazione. Assume il ricorrente che la motivazione della Corte territoriale in ordine al furto ed alla falsificazione degli assegni difetta di ogni argomentazione logico-giuridica necessaria per l'affermazione della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, costituendo un dato non avente neppure valore indiziario che il sottoscritto potesse accedere ai luoghi dove erano custoditi i carnet di assegni rubati, avendo accesso a tale luogo numerosi soggetti.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali in relazione all'art. 649 c.p.p.. Lamenta il ricorrente che per i fatti descritti nei capi d'imputazione B) (furto) e C) (falso) ha già riportato condanna con sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 27 ottobre 2014, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 25.5.2015, per il delitto di ricettazione di assegno bancario provento del delitto di appropriazione indebita di cosa smarrita. Sostiene il ricorrente che tale eccezione è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione anche se l'altra sentenza non è ancora passata in giudicato, essendo stati contestati nel diverso procedimento fatti naturalisticamente identici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico. L'imputato ha reiterato pedissequamente in tale motivo le stesse censure già dedotte nei motivi d'appello, senza confrontarsi con le articolate argomentazioni di entrambi giudici di 2 merito che, nel dare atto che la persona offesa era conoscenza dell'appartenenza a terzi dell'immobile oggetto del contratto di compravendita, hanno evidenziato che elementi certamente indicativi dell'esistenza da parte del ricorrente del precostituito proposito di non adempiere alle obbligazione e di procurarsi un ingiusto profitto integrante la truffa - contrattuale erano evincibili dal rilievo che, medio tempore, aveva stipulato altro contratto - preliminare con altri soggetti promissari acquirenti, continuando fino al dicembre 2005 ad assicurare alla persona offesa sig. D'LI che avrebbe onorato i propri impegni, rendendosi poi irrintracciabile. Sul punto, il ricorrente nulla ha osservato né nei motivi d'appello né, come detto, nel ricorso per cassazione.
2. Con riferimento al secondo motivo, deve, in primo luogo, annullarsi l'impugnata sentenza senza rinvio limitatamente al fatto di cui al capo c) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Va osservato che è pur vero che il legislatore con il digs n. 7/2016, nel depenalizzare il delitto di cui all'art. 485 c.p.c., ha mantenuto la rilevanza penale dei falsi riguardanti i titoli di credito trasmissibili per girata, che sono sempre punibili a norma dell'art. 491 c.p.. Tuttavia, ad avviso di questo Collegio (contrariamente a quanto emerge da altre pronunce di questa Corte, quali Sez 2 n. 23776/16, n. 52218/16, n. 23776/16 non massimate) la falsificazione di un assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità non è sussumibile nella fattispecie di reato residuata dopo l'intervento di depenalizzazione. A questa conclusione questa Corte era peraltro già pervenuta nella composizione unitaria in una risalente pronuncia, mai contraddetta - prima dell'intervento di depenalizzazione del 2016 - da arresti successivi (S.U. n. 4 del 20/02/1971, Rv. 118012), in cui era stato affermato che la falsità commessa in assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità non è punibile a norma dell'art 491 c.p. ma a norma dell'art. 485 c.p.. In particolare, era stato condivisibilmente evidenziato che la ragione della più rigorosa tutela accordata dall'art 491 cod pen ai titoli di credito al portatore o trasmissibili per girata, nella equiparazione quoad poenam di tali titoli agli atti pubblici, non risiede nella loro natura giuridica nè nella loro attitudine alla circolazione illimitata, che era comune a tutti i titoli di credito, ma è determinata dal maggiore pericolo di falsificazione, insito nel regime di circolazione proprio del titolo al portatore o trasmissibile per girata rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi. Costituendo la circolabilità in concreto dei titoli contemplati dalla norma citata requisito essenziale condizionante la sussumibilità della condotta illecita nella fattispecie di cui all'art. 491 c.p., questa Corte aveva ritenuto che non si potesse prescindere dalle clausole che in concreto ostacolino la circolazione dei titoli anzidetti, come ad esempio la clausola di non trasferibilità apponibile all'assegno bancario o all'assegno circolare, la quale, immobilizzando il titolo nelle mani del prenditore, ne esclude la trasmissibilità per girata, tale non potendo considerarsi la girata ad un banchiere per l'incasso (prevista dall'art. 43 comma 1° RD 21 3 dicembre 1933 n. 1736), che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo. Non a caso la girata per incasso viene ritenuta anche in dottrina come girata "impropria". Non vi è dubbio che il ragionamento allora svolto dal Supremo Collegio in una fattispecie in cui ad un assegno bancario era stata apposta la clausola di trasferibilità deve essere al giorno d'oggi esteso a tutti gli assegni bancari o postali come quelli per cui è procedimento - aventi un importo superiore a € 1.000,00, atteso che, a norma dell'art. 49 comma 5° e 6° dlgs. n. 231/2007, tutti gli assegni bancari e postali emessi per un importo superiore a quello sopra indicato devono recare la clausola di non trasferibilità e possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
3. Con riferimento al capo b), ad eccezione del furto dell'assegno n. 3436275793 che sarà più avanti analizzato, il motivo si appalesa inammissibile. Il ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale in ordine al furto sul rilievo che aveva valorizzato un dato non avente neppure valore indiziario, ovvero che il ricorrente potesse accedere ai luoghi dove erano custoditi i carnet di assegni rubati, circostanza, invece, assolutamente insignificante, avendo possibilità di accesso a tale luogo numerosi soggetti. Sul punto, va, tuttavia, preliminarmente osservato che la sentenza impugnata ha accertato la penale responsabilità dell'imputato sulla base anche degli ulteriori elementi indiziari convergenti rappresentati dal rilievo che tre degli assegni, che facevano parte del carnet rubato, erano stati dati in pagamento propri ai creditori del MA. Non può, peraltro, non evidenziarsi che la sentenza di primo grado, che integra quella impugnata dando luogo ad unico apparato argomentativo, aveva evidenziato ulteriori elementi indiziari dirimenti a carico dell'imputato. In primo luogo, dalla deposizione del teste IA, creditore del MA, era emerso che gli assegni rubati gli erano stati consegnati dallo stesso ricorrente in pagamento di alcune fatture. Inoltre, il Tribunale di Lecce aveva articolatamente confutato la versione alternativa fornita dal ricorrente secondo cui l'operazione contrattuale per cui è procedimento sarebbe stata, in realtà, riconducibile ad una finanziamento a tassi usurari erogato a quest'ultimo dal D'LI e che era stata la stessa persona offesa a consegnargli i titoli de quibus. In particolare, il giudice di primo grado aveva coerentemente osservato che tale ricostruzione era assai poco credibile sia in ordine alla dedotta usura, dato che tale circostanza sarebbe stata evidenziata dal ricorrente all'inizio del procedimento penale che lo vedeva indagato, sia in ordine agli assegni, rilevando che dalle conclusioni di due diversi consulenti tecnici le sottoscrizioni apposte sui titoli non erano state apposte dalla persona offesa. Il ricorrente non ha ritenuto di confrontarsi minimamente con tali argomentazioni, né nei motivi d'appello (già inammissibili) né nel presente ricorso, con conseguente genericità delle odierne censure. - in relazione al 4. Con riferimento invece al contestato furto dell'assegno n. 3436275793 quale è stato svolto dal ricorrente il terzo motivo va osservato che dall'esame degli atti - 4 processuali emerge che l'imputato per lo stesso fatto storico, seppur diversamente qualificato giuridicamente come ricettazione, è stato già giudicato dalla Corte d'Appello di Lecce con precedente sentenza del 17 ottobre 2014. Ne consegue che il terzo motivo deve essere accolto e, relativamente a tale assegno, deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per precedente giudicato. Come affermato da questa Corte nella sua composizione unitaria, non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente, anche se non sfociato in una sentenza irrevocabile, nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800). L'annullamento della sentenza impugnata per il delitto di cui al capo c) e del capo b), limitatamente all'assegno sopra indicato, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per il per la resto, impone il rinvio alla Corte d'Appello di Lecce- sezione promiscua rideterminazione del trattamento sanzionatorio e del risarcimento dei danni. Le spese della parte civile dovranno essere liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui al capo c) perché non è previsto dalla legge come reato. Annulla senza rinvio la medesima sentenza relativamente al capo b) e limitatamente all'assegno n. 3436275793 per precedente giudicato di cui alla sentenza 27.10.2014 della per la Corte d'Appello di Lecce con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce- sezione promiscua rideterminazione del trattamento sanzionatorio e del risarcimento dei danni. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017 Il consigliere estensare Il Presidente dr. Stefano PALLA dr. Andrea Fidanzia отрий D OCITATA IN CANOILL A addl 13 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIANO Campia Lanzuse by une 5