Sentenza 25 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2003, n. 11559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11559 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE UBBLICA ITALIANA 26/4/1 - N. 2 i DA DISCIPLININOME DEL POPOLO ITALIANO AI SENSI DEL D.P.R. 131 TAB. ALL. B ESENTE N. MATERIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Discip. notei SEZIONE TERZA CIVILE 1 1 559 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ernesto R.G.N. 10524/01 25434 Consigliere Dott. Francesco TRIL NE Cron. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud.08/05/03 Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA UI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FERRI, difesa dall'avvocato GAETANO MIRMINA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
intimato avverso la sentenza n. 14/01 della Corte d'Appello di CATANIA, Sezione I Civile, emessa il 09/02/01 e 2003 1107 depositata il 15/03/01 (R.G. 7/00); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/05/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Libertino Alberto RUSSO, che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso con le pronunce conseguenti. -2- Svolgimento del processo La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 15.3.2001, confermando la sentenza del tribunale di Siracusa del 23.6.2000 sul punto, riteneva il notaio ST IS, responsabile dell'infrazione disciplinare prevista dall'art. 90/90, dall'art. 28 1. n. 89/1913,3, C. 13 ter d.l. n. poiché nell'atto del 18.7.1997, avente ad oggetto una venditrice rendeva la dichiarazione villetta, la parte prevista dall'art. 3, c. 13 ter d.l. n. 90/90, non conforme а quanto prevedeva la legge in tema di dichiarazione del reddito dell'immobile urbano trasferito. La corte di merito condannava il notaio alla sanzione di £.
4.000 di ammenda. Avverso questa sentenza il notaio ha proposto ricorso per ed cassazione, che ha presentato memoria. Motivi della decisione 1.1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia inammissibile. Infatti, ex artt. 154 comma 2 155 e 156 1. 16.2.1913, n. ' 10.9.1914, n. 1326, l'impugnazione 89, e 273, comma 2, R.D. per cassazione avverso la sentenza di appello, che pronuncia in materia di applicazione di sanzioni disciplinari ad un notaio, deve essere proposta entro trenta giorni dalla sua notificazione e nello stesso termine il ricorso deve essere depositato ( Cass. n. 12503 del 1995; Cass. 2071-83, 3015- 75, 3112-73, 3606-71). 3 L'impugnazione deve ritenersi tempestivamente proposta solo se il ricorrente, entro detto termine di trenta giorni, provveda non solo а notificare il ricorso, ma anche а depositare in cancelleria copia del ricorso notificato, come emerge dalla lettera del combinato disposto degli artt. 155 e 156 1. not., dove appunto si stabilisce che il ricorso che è quello notificato al depositato in cancelleria va procuratore generale, non potendosi aderire all'orientamento minoritario secondo cui è sufficiente che entro tale data si provveda sia alla notifica che al deposito in cancelleria, senza la necessità che la copia depositata sia quella già notificata n. 14238/1999).(Cass. I l contrasto giurisprudenziale, che si era creato sul punto, è stato risolto in questi termini dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 4903 del 2002. 1.2. Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione presente nel fascicolo d'ufficio della corte di appello di Catania, la sentenza impugnata è stata notificata al difensore del notaio, in copia integrale, a cura del cancelliere ed a mezzo dell'ufficiale giudiziario in data 22.3.2001, ma il ricorso per Cassazione è stato notificato il 18.4.2001 e depositato il successivo 28.4.2002. Ne consegue che l'impugnazione è inammissibile.
2. L'inammissibilità dell'impugnazione, se originaria come e non sopravvenuta (cioè conseguente ad nel caso di specie - S. una valutazione nel merito dell'impugnazione, come nel caso di enunciazione di motivi non consentiti о non dedotti in appello) rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, gli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (cfr. Cass S.U. Pen. 11.11.1994, Cresci, in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione e declaratoria di prescrizione de reato). Ciò impedisce di poter pronunziare anche in merito alla sol estinzione per prescrizione dell'azione disciplinare, in quanto detta declaratoria di prescrizione, pur dovendo essere effettuata anche d'ufficio ed anche in sede di legittimità, presuppone pur sempre che il giudice, che l'effettua, sia legittimamente investito del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, lì 8 maggio 2003. Il Presidente Il cons. est. Antonio Segato Еший про Depositata in Cancelleria oggi2 5 LUG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello R IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maha Aiello O C 5