Sentenza 23 marzo 2015
Massime • 1
Spetta al giudice, nel caso in cui, nel fascicolo del dibattimento, sia presente la querela ma non la documentazione attestante la data della sua presentazione, disporne, anche d'ufficio ed in qualsiasi momento, l'acquisizione, in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, l'esistenza ed effettiva presentazione della querela non sono profili che possono essere rimessi alla disponibilità delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2015, n. 14242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14242 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 23/03/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 1055
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 38981/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS AN, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 28/3/2014 della Corte d'appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento ha confermato la condanna di AS AN per il reato di falsità in scrittura privata ad oggetto al contraffazione del contrassegno assicurativo esposto sulla vettura dallo stesso utilizzata.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato articolando tre motivi.
2.1 Con i primi due deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione in ordine alla eccepita tardività della querela, rilevando in proposito come la Corte territoriale, nell'onerare l'imputato della relativa prova, avrebbe trascurato di considerare come dagli atti emerga l'impossibilità di fornire tale prova, atteso che l'atto sarebbe privo di data e l'appostazione di ricezione dell'ufficio di Procura non utilmente leggibile. In tal senso era dunque compito dei giudici di merito dispiegare i propri poteri officiosi per svolgere ulteriori eventuali accertamenti, in difetto dei quali doveva ritenersi insussistente la prova della tempestività della querela e la conseguente improcedibilità del reato. Inconsistente ed illogico sarebbe poi l'ulteriore argomento speso in sentenza in relazione all'impossibilità che il pubblico ministero avesse potuto procedere se la querela fosse stata effettivamente tradiva.
2.2 Ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla responsabilità dell'imputato, ritenuta in difetto della prova dell'esclusivo utilizzo dell'autoveicolo da parte dello stesso e nonostante il mezzo risultasse privo di copertura assicurativa da oltre due anni rispetto al momento dell'accertamento del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso sono fondati e il loro accoglimento determina l'assorbimento del terzo.
2. La Corte territoriale, evocando il consolidato principio per cui l'onere della prova della ritenuta intempestività della querela è a carico del querelato che la deduce e per cui, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (ex multis Sez. 5, n. 13335 del 17 gennaio 2013, P.M. e p.o. in proc. Moggi e altri, Rv. 255060), ha ritenuto di poter superare l'eccezione difensiva di improcedibilità del reato per difetto di una valida e per l'appunto tempestiva querela.
2.1 Il principio ricordato è stato elaborato da questa Corte con riguardo all'ipotesi in cui venga posta in dubbio l'individuazione del momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del reato cui si riferisce la querela e che, come noto, segna quello in cui inizia a decorrere il termine per la sua proposizione. Ed il principio appare corretto e condivisibile nella misura in cui, nella formulata ipotesi, viene messa in discussione l'accertamento di un dato temporale la cui eventuale incertezza non può influire in senso negativo sulla produzione dell'effetto giuridico che gli è correlato. È dunque conseguente che gravi su colui il quale tale dubbio ha sollevato l'onere di fornire la prova della certa collocazione nel tempo del dies a quo del termine di cui si tratta.
2.2 L'estensione del suddetto principio anche al caso in cui oggetto di contestazione sia la data di effettiva presentazione della querela è pure affermata da questa Corte (Sez. 5, n. 30801 del 19 giugno 2009, P.M. in proc. Dal Soglio, Rv. 244496), ma devono correttamente intendersi i termini in cui tale estensione risulta praticabile. Ed infatti il menzionato adempimento assume i connotati formali imposti dalle disposizioni del codice di rito che ne delineano la disciplina condizionandone i termini di valida esecuzione. In tal senso va allora ricordato che la querela deve essere inserita nel fascicolo del dibattimento, ex art. 431 c.p.p., anche d'ufficio ed in qualsiasi momento e spetta al giudice verificare la sua effettiva presentazione ed acquisire la eventuale documentazione che comprova la circostanza laddove eventualmente mancante. Ciò in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, l'esistenza ed effettiva presentazione della querela non sono profili che possono essere rimessi alla disponibilità delle parti (cfr. Sez. 5, n. 13595 de. 12 marzo 2010, Rasile e altro, Rv. 246718). Se dunque nel fascicolo del dibattimento - com'è nella specie - è presente la querela, ma non la documentazione attestante la data della sua presentazione (da identificarsi di volta in volta in ragione delle modalità in cui la stessa è avvenuta), spetta al giudice anche d'ufficio (ed anche nel giudizio d'appello) acquisirla al fine di rigettare l'eccezione sull'intempestivo assolvimento della condizione di proceduta, in relazione al quale l'onere probatorio già è stato assolto da chi l'ha proposta attraverso l'indicazione dell'incompletezza del fascicolo del dibattimento.
2.3. Nella specie, benché la difesa avesse segnalato una serie di elementi dai quali, secondo i ricorrenti, si evinceva l'intempestività della querela, la Corte, esimendosi da ogni doverosa indagine al riguardo, ha affermato la puntualità dell'istanza punitiva con la mera affermazione che trattavasi "di illazioni che non possono indurre a ritenere provato l'assunto difensivo", non accorgendosi però che effettivamente la querela in atti è priva di data e non vi è alcun documento attestante la sua presentazione in alcune delle forme previste dall'art. 337 c.p.p.. 3. La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bolzano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bolzano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015