Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2001, n. 5306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5306 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
5306/01- C.C.59197 PUBBLICA ITALIANA Ud. 22/2/2001 Cron. 11319 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A I R FORT 5 A SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. . T 6 8 N U 9 E - 1 B N / I B 4 O R / . I 6 SEZIONE TRIBUTARIA L T Z 2 L A . A R R L . . T A P B . S I I A D R T G composta dai signori: L E E 1 E T 3 R D 1 I A S . A N M N D E S dott. Enrico PAPA presidente E I T A N E S E dott. Enrico ALTIERI consigliere dott. SE MARZIALE cons. relatore dott. Antonio MERONE consigliere dott, SE FALCONE consigliere Tributi/IVA/Detrazione/ ha pronunciato la seguente: Bene comune/ Incrementi SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende giusta come per legge;
ricorrente -
contro
ELISABETH INSAM, elettivamente domiciliata in Roma, Via Adige n. 8, presso l'avv. Roberto Alessandro Caffo, che la rappresenta e CORTE SUPREMA DI GASSAZIONE SE ZI 1 CAMPIONE CIVILE N. 59197 1 3 3 difende con l'avv. Carola Buoninconti virtù di procura a margine del controricorso;
controricorrente · avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 155/03/97 del 26 gennaio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2001 dal relatore cons. dott. SE ZI;
Udito l'avvocato dello Stato De Bellis;
Udito il P.M., in persóna del sostituto procuratore generale dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con avviso notificato il 16 gennaio 1995, l'Ufficio Provinciale IVA di Bolzano rettificava la dichiarazione IVA presentata per l'anno 1992 dalla signora IS IN sul rilievo che l'imposta assolta sui lavori di costruzione di un garage nell'immobile utilizzata per l'esercizio della própria attività di ricezione alberghiera non poteva essere detratta per il suo intero ammontare, ma solo per il 50%, pari alla sua quota di comproprietà sull'immobile; che la contestazione si fondava, in particolare, sul rilievo che SE ZI 2 l'altro comproprietario (marito della contribuente) era a sua volta imprenditore ed aveva quindi il diritto di portare in detrazione, per la sua quota, l'imposta in questione;
che la IN proponeva ricorso deducendo il garage era stato costruito per migliorare la ricettività dell'azienda alberghiera quindi, per una finalità del tutto estranea all'attività esercitata dal marito;
che il ricorso era accolto dalla Commissione di primo grado, la quale osservava che il garage, costituendo un incremento dell'impresa costituita da uno solo dei coniugi era sottratto al regime della comunione legale e non era stato acquisito, pro quota, dall'altro coniuge;
che l'appello proposto dall'Ufficio era respinto dalla Commissione tributaria di secondo grado, sul rilievo: a) che l'art. 19, secondo comma, e ter, richiamato dall'Ufficio, si riferiva alla diversa ipotesi di acquisto di beni in comproprietà con un soggetto sottratto al pagamento dell'IVA; b) che il garage era destinato in modo esclusivo all'attività esercitata dalla IN;
c) che, se diversamente interpretata, la norma in questione si sarebbe posta in contrasto con l'art. 17, della direttiva CEE n. 77/368 del 17 maggio 1977, che autorizza il soggetto passivo SE ZI 3 d'imposta a dedurre ITVA assolta per rivalsa "nella misura in cui i beni e i servizi [acquistati sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta"; che l'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza con un motivo di ricorso, al cui accoglimento la contribuente résiste. Considerato in diritto che l'Amministrazione finanziaria - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 19, secondo comma, lett. e ter, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché vizio di motivazione censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'imposta assolta sulle prestazioni ricevute per la costruzione del garage fosse detraibile per il suo intero ammontare, senza considerare che dell'immobile era comproprietario il marito della contribuente e che anche tałe soggetto aveva diritto, per la sua quota, alla detrazione dell'imposta; che la citata disposizione introdotta con l'art. 1, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito nella legge 6 febbraio 1992, n. 66 e non più riprodotta nel testo dell'art. 19 a partire dall'entrata in vigore del d. lgs. 2 settembre 1997, n. 313 - era nel caso di specie inapplicabile, essendo riferita alla diversa SE IA ipotesi di "acquisto" di beni in comunione con soggetto "non" avente diritto alla detrazione perché non esercente, per professione abituale, attività di impresa o di lavoro autonomo;
che detta disposizione sarebbe stata comunque inapplicabile perché incompatibile con l'art. 17, par. 2, lett. a), della direttiva CEE n. 77/338 del 17 maggio 1977, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria (Circ. 30 maggio 1997, n. 148/E); che l'IVA "assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata aӨ titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati” può essere portata in detrazione solo se tali operazioni sono state effettuate dal contribuente medesimo "nell'esercizio dell'impresa, arte o professione"; che nella sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto la cui esattezza non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità, si afferma che la costruzione del garage era stata effettuata ai fini di migliorare la capacità ricettiva dell'azienda alberghiera e, quindi, nell'esercizio dell'attività di gestione di tale impresa;
che, d'altro canto, per qualificare un bene come aziendale assume rilevanza solo la destinazione funzionale impressagli SE ZI 5 dall'imprenditore, la quale non postula che detto soggetto sia anche proprietario dei beni utilizzati nel proprio processo produttivo;
che il ricorso deve essere, quindi, rigettato;
che l'Amministrazione ricorrente deve essere condannata, conseguentemente, alla rifusione delle spese in favore della controparte, nella misura indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in complessive L. 2.650.000, ivi comprese L.
2.500.000 per onorari. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio CORTE 2001. Il Presid ها مترا A R S E U P L'estensoreЧитрых S S A C IL CANCELLIERE C1 приво часом MA Casano Calau DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9 APR. 2001 Oggi. IL CANCELLIERE C1 AR AS SE ZI