Sentenza 8 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2020, n. 13233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13233 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2020 |
Testo completo
13233-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2452/2020 - Presidente ADRIANO IASILLO -CC 08/10/2020 Relatore - ROSA ANNA SARACENO R.G.N. 14458/2020 TERESA LIUNI FRANCESCO CENTOFANTI CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE lette/sentite le conclusioni del PG, dat. of ge o qualsof eli lu udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
diesto by Lelewatora d inam i te del ricors RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo proposto da LU NN avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede che, il 19 luglio 2019, aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere la liberazione anticipata ordinaria in relazione al semestre di espiazione di pena compreso dal 18.11.2018 al 18.5.2019, in considerazione del comportamento trasgressivo tenuto dal detenuto, quale desumibile dall'infrazione disciplinare dal medesimo commessa, sanzionata con l'esclusione dalle attività in comune per giorni sette, ritenuta indicativa della mancata adesione del condannato, nel periodo in valutazione, alle finalità del trattamento rieducativo.
2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento di tale provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce il ricorrente che la pretesa sanzione disciplinare non gli era stata notificata e nemmeno applicata, di non aver ricevuto notifica di fissazione dell'udienza dinanzi al Consiglio di disciplina, né di essere stato informato della possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento disciplinare, di cui aveva avuto conoscenza solo con la notifica del rigetto dell'istanza di concessione della D liberazione anticipata. I giudici di sorveglianza avevano omesso di fornire risposta alle deduzioni difensive sull'irregolare svolgimento dell'iter disciplinare esitato nel provvedimento sanzionatorio che ricorrente aveva impugnato con lo stesso reclamo proposto avverso il provvedimento di diniego del beneficio.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Olga Mignolo, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
2. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha motivato, in modo congruo e aderente alle emergenze istruttorie, la decisione reiettiva del reclamo mediante il riferimento all'episodio di rilievo disciplinare, evidenziato dall'autorità penitenziaria nell'acquisito rapporto, che ha ritenuto niente affatto trascurabile sotto il profilo della partecipazione all'opera rieducativa, poiché il NN, dopo aver avuto un diverbio con il detenuto AR OR per il disturbo arrecatogli con il suo comportamento notturno, aveva fatto da palo alla successiva violenta aggressione eseguita in danno del 2 OR da altro detenuto, come testimoniato anche dalle immagini riprese dalle videocamere. Ha, inoltre, evidenziato che il NN aveva sottoscritto gli atti di contestazione succedutisi nell'ambito del procedimento disciplinare, come pure, in data 9.5.2019, la relata di notifica della decisione del Consiglio di disciplina, avverso la quale avrebbe dovuto proporre reclamo nei termini e nei modi di legge.
3. In tal modo ha esposto precise spiegazioni, congrue e coerenti con i dati informativi acquisiti, per avversare le quali il ricorrente muove obiezioni, peraltro nemmeno autosufficienti, che, senza negare l'effettiva verificazione dell'episodio considerato, si risolvono in contestazioni sulla regolarità dell'iter disciplinare e, con esso, sulla legittimità della sanzione inflitta. Ma l'impugnate trascura che, secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, è riconosciuta al giudice di merito la possibilità di tener conto, ai fini della valutazione della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, di una condotta descritta in un rapporto disciplinare, anche se viziato per omessa contestazione dell'infrazione o non seguito dall'irrogazione di alcuna sanzione, "in quanto le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 16986 del 28/11/2002, dep. 2003, Fedele, Rv. 224792; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 2009, Bellocco, Rv. 243541; Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293). Sicché "la omessa comunicazione al detenuto dell'invio di un rapporto disciplinare che lo riguarda e delle sanzioni disciplinari inflitte dall'autorità penitenziaria è lesiva del suo diritto a proporre reclamo avanti al magistrato di sorveglianza..., ma non preclude al tribunale di sorveglianza la possibilità di tenere conto di quanto riferito nei rapporti nel rigettare l'istanza di liberazione anticipata (Sez. 1, n. 6615 del 15/12/1995, dep. 1996, Sorrentino, Rv. 204343), possibilità nemmeno esclusa dall'annullamento della sanzione inflitta per vizi formali (Rv. 264293 citata), in quanto ciò che rileva e che deve costituire oggetto di apprezzamento è la eventuale "valenza vanificatrice della condotta posta in essere dell'opera rieducativa e di risocializzazione, cui la pena deve tendere".
4. A detti condivisi principi il provvedimento impugnato si è correttamente uniformato, apprezzando il dato fattuale consistito nella condotta tenuta dal NN e nemmeno contestata dal ricorrente quanto alla sua storica verificazione. Di contro, il ricorso inutilmente indugia e si risolve nell'assertiva deduzioni di profili di irregolarità dell'iter disciplinare, mostrando di ignorare che, mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene 3 valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell'istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l'effettività della partecipazione stessa. Pertanto, nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nel provvedimento impugnato, che non è rimasto silente nemmeno sulle non pertinenti deduzioni difensive, osservando (e di tanto v'è riscontro in atti) che il NN ha sottoscritto la relata di notifica della decisione disciplinare e, è il caso di aggiungere, anche le dichiarazioni rese al Consiglio di disciplina.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. - cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Adriano Iasillo Free Alienofosill DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 APR 2021 DIL CANCELLIERE Pietro in Mon 4