Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2020, n. 13233
CASS
Sentenza 8 ottobre 2020

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In tema di liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2020, n. 13233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13233
    Data del deposito : 8 ottobre 2020

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