Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2007, n. 39003
CASS
Sentenza 26 settembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti ad iniziativa della polizia giudiziaria, il termine per la proposizione della richiesta di riesame non può decorrere dalla notifica del decreto di convalida al difensore; infatti, nonostante l'art. 355, comma terzo, cod. proc. pen. legittimi quest'ultimo a proporre istanza di riesame, non esiste alcun obbligo di notifica del detto provvedimento al difensore medesimo, sussistendo l'obbligatorietà di tale adempimento, per espressa statuizione dell'ultima parte del comma secondo dello stesso articolo, soltanto nei confronti della "persona alla quale le cose sono state sequestrate".

In tema di termini per la richiesta di riesame della convalida del sequestro, la "diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro", che costituisce, ai sensi dell'art. 355, comma terzo, cod. proc. pen., "dies a quo" alternativo rispetto alla notifica del decreto, non può essere accertata per via di procedimento indiziario: ne consegue che, al di fuori della notifica del decreto, costituisce notizia certa solo un fatto materiale inequivocabilmente significativo della conoscenza, quale la presenza all'esecuzione del sequestro, ovvero un fatto formale da cui possa trarsi la medesima conclusione. (Nella specie la conoscenza è stata desunta dalla notifica di provvedimento di rigetto di istanza di restituzione delle cose sequestrate nel quale si faceva esplicito riferimento ad oggetti costituenti "corpo di reato").

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2007, n. 39003
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39003
    Data del deposito : 26 settembre 2007

    Testo completo