CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2023, n. 28332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28332 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UM IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28332 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 23 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pavia nei confronti di AN NC, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, assolvendolo dal fatto di bancarotta di cui al capo B, limitatamente alla distrazione commessa nell'anno 2008, per non aver commesso il fatto e rideterminando la pena, per le residue imputazioni, in anni 3 di reclusione, e ha confermato nel resto la pronuncia emessa dal giudice di primo grado. 2. Avverso la richiamata sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si censura la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della sentenza impugnata, in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo A) dell'imputazione (artt. 223, 216 comma 1, n. 2, 219 comma 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) ed alla conseguente pena irrogata in concreto. In particolare, nel caso di specie non sarebbe integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale in quanto manca il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, posto che la contestata mancanza ed omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili non può essere ascritta all'imputato. Invero, dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale in esito al primo grado di giudizio - specie dalle dichiarazioni rese dal teste CO, legale della società - emerge come l'odierno ricorrente firmava documenti inerenti all'attività su ordine del padre ER AN - il quale, come riferito dal teste CO era solito coinvolgere i parenti nella propria società - restando però inconsapevole e all'oscuro rispetto all'attività di gestione della società stessa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo B) dell'imputazione (artt. 223, 216 comma 1, n.1, 219 comma 1 e 2 n.1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267). Entrambe le sentenze di merito avrebbero errato nella valutazione degli elementi probatori emersi nel corso dei rispettivi procedimenti, specie laddove si considera che le operazioni in ordine alla contestata distrazione di cui al capo B dell'imputazione - pari alla somma di euro 60.000,00 - sono state compiute dal padre dell'imputato, non risultando ascrivibili al AN NC. Invero, la circostanza per cui tali operazioni erano conseguenti a debiti di natura usuraia contratti dal ER AN è emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, in quanto amministratore reale della società, a differenza dell'imputato che ricopriva un ruolo di amministratore apparente. In sostanza, si ribadisce come la messa in 2 pericolo dell'integrità patrimoniale della società "La nuova costruzione S.r.l." non può ascriversi al ricorrente, al quale non può ricondursi la volontà e la consapevolezza della condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in merito alla esclusione della contestata recidiva. In particolare, si rileva, nella sentenza impugnata, la mancanza di qualsivoglia riferimento ai motivi che hanno determinato l'applicazione della recidiva ed il conseguente aumento della pena, fatta eccezione di un generico richiamo ai documenti in atti, evidenziando, inoltre, che sul punto può essere formulato un giudizio prognostico di mera occasionalità della ricaduta nei confronti dell'imputato. 2.4. Con il quarto ed ultimo motivo si censura la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio ivi comprese le pene accessorie, comunque quantificate in maniera eccessiva. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca: gli argomenti posti a sostegno degli assunti vizi di motivazione - che affliggerebbero la sentenza impugnata con particolare riferimento alla conferma della riferibilità al ricorrente del reato di bancarotta documentale fraudolenta per tenuta delle scritture contabili in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - sono generici e meramente reiterativi delle doglianze mosse in appello alle quali la corte territoriale aveva fornito risposte esaurienti;
viceversa la decisione appare affidata ad una motivazione più che adeguata, che ha fatto perno sull'assoluta implausibilità della estraneità soggettiva dell'imputato alle condotte al medesimo attribuite come già affermata dal giudice di primo grado e non effettivamente incisa da argomenti di segno contrario già in sede di appello;
e pur a voler ritenere la esistenza di un amministratore di fatto (il padre dell'imputato NO ER), ipotesi comunque esclusa dalla sentenza di primo grado, si è comunque evidenziato come in ragione dell'emerso coinvolgimento di AN NC nella vita societaria, egli non fosse equiparabile alla classica testa di legno;
in particolare, nella 3 sentenza impugnata si legge che l'imputato, oltre ad essere il figlio del presunto amministratore di fatto, aveva ricoperto l'incarico di amministratore per lungo tempo (circa dieci anni); e in quella di primo grado - che in quanto confermata dalla sentenza di appello costituisce un unicum argomentativo con essa - si evidenziano altresì le partecipazioni del NO nella rivestita qualità ad atti di compravendita di beni della società che avevano, in parte, consentito l'ingresso di somme di denaro, e a tutti gli altri atti formali al medesimo direttamente riconducibili;
d'altronde lo stesso ricorso ammette che non si sia al cospetto di mera testa di legno dando atto del fatto che il ricorrente si occupava del lavoro in cantiere e firmava i documenti che il padre gli sottoponeva. La corte di appello non manca poi di evidenziare come, di là dell'effettivo svolgimento delle funzioni proprie della carica rivestita, egli fosse comunque un soggetto che aveva esperienza nella gestione aziendale (risultando a suo carico precedenti penali per reati d'impresa, anche di natura fallimentare commessi prima e dopo i fatti del presente giudizio), circostanza che / secondo il giudice di merito] costituisce substrato fattuale che contribuisce senz'altro a delineare la portata della presenza del AN NC non meramente passiva ed inconsapevole rispetto a quanto il genitore in concreto svolgeva. Tale impostazione argomentativa - che nelle conformi pronunce di primo e secondo grado passa anche attraverso la specifica indicazione delle svariate omissioni e anomale annotazioni che hanno interessato le scritture contabili (dagli omessi aggiornamenti di alcuni libri all'omesso deposito dei bilanci relativamente a svariate annualità ricomprese nel periodo di amministrazione del ricorrente, all'utilizzo di schede contabili aventi intestazioni del tutto generiche, come "Fornitore generico" quella adoperata relativa ai prelevamenti e "Cliente generico" quella utilizzata per i versamenti;
comportamenti tutti che si sono risolti in modalità di tenuta che non hanno consentito di ricostruire i passaggi dei notevoli flussi di denaro intervenuti in entrata e in uscita né i relativi beneficiari, nè la stessa riconducibilità degli ingenti pagamenti a scopi societari, secondo quanto affermato dal curatore e non oggetto di effettiva contestazione) - non risulta contrastata da deduzioni potenzialmente decisive non offerte dal ricorso in scrutinio pure a fronte di dati incontrovertibili i qual pi la mancata presentazione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi relativamente a periodi di competenza del ricorrente che non potette quindi che essere consapevole di tali macroscopiche inadempienze strettamente inerenti alla carica rivestita. D'altronde, come sottolinea il Procuratore generale nella requisitoria scritta, secondo un consolidato principio espresso da questa Corte in tema di reati fallimentari, ivi compreso il reato di bancarotta fraudolenta documentale "è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto" (Sez. 5, Sentenza n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831 - 01; Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280 - 01); generica consapevolezza che nel caso di 4 specie risulta piuttosto rivestita di concretezza alla stregua dei precisi aspetti fattuali valorizzati nelle conformi ricostruzioni dei giudici di merito, che non risultano oggetto di specifica smentita nel ricorso in scrutinio (non avendo tra l'altro il ricorso, a fronte degli anomali prelievi bancari evidenziati dai giudici di merito, riferibili al conto societario, neppure allegato la esistenza di una delega ad operare sul conto rilasciata dal ricorrente in favore di altri). 1.2. La doglianza svolta col secondo motivo di ricorso sconta la medesima genericità che affligge il primo motivo, limitandosi essa a riprodurre principi giurisprudenziali senza tuttavia evidenziare le concrete carenze argomentative nella valutazione delle circostanze fattuali, che, inserite nel contesto di fondo tracciato nelle conformi pronunce di merito, ritenuto come sopra detto indicativo di un effettivo coinvolgimento dell'imputato nelle vicende societarie, sono state riferite anche a AN NC (trattandosi di giroconto dal conto soci c/finanziamento per euro 60.000,00, che, come precisa il giudice di primo grado, di là della asserita causale restitutoria di prestito usurario elargito a AN ER, peraltro neppure avallata dall'imputato che anche in quella sede si era limitato a contestare la sua partecipazione ai fatti di causa, per le modalità con cui interveniva, in violazione della regola della postergazione, si risolveva certamente in una condotta distrattiva). 1.3. Il terzo motivo che lamenta il vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione della contestata recidiva è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, ed è anche manifestamente infondato avendo congruamente la corte di appello motivato al riguardo. Certamente adeguata è invero la struttura argomentativa a supporto della relativa statuizione, che ha evidenziato la accresciuta capacità a delinquere dell'imputato, gravato da altre condanne per reati di impresa, tra cui un precedente specifico, reati commessi anche prima del fallimento della società. 1.4. Il quarto motivo che adduce vizi di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e alle pene accessorie è anch'esso generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione adeguata, ha confermato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata recidiva alla luce della gravità della condotta e della personalità dell'imputato. Rispetto a tale valutazione, che recepisce quella del primo giudice, manca qualsiasi specifico confronto (si rammenta che la rideterminazione della pena effettuata dalla corte di appello è stata indotta dall'assoluzione dell'imputato da una parte della condotta distrattiva relativa a periodo in cui egli non era più amministratore e dall'errato calcolo operato dal primo giudice che non aveva considerato la cd. continuazione fallimentare, operando il non configurabile aumento per la continuazione ordinaria in luogo del bilanciamento con le attenuanti generiche). 5 A fronte della ragionevolezza delle pene in concreto inflitte in rapporto all'accertamento dei fatti contestati, il motivo in scrutinio si limita a lamentare la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, laddove esso è stato peraltro fissato nel minimo edittale per la pena principale ed equitativamente già in primo grado sempre in anni tre per quelle accessorie (rispetto alle quali alcuna specifica doglianza risulta svolta neppure nella presente sede, in cui ci si limita a richiamare la sentenza della Corte Costituzionale emessa in tema). D'altronde, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta - come nel caso di specie - in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 - 01); laddove, quanto a quelle accessorie determinate in anni tre, non si può, in ogni caso, certamente parlare di pena eccedente quella media edittale, questa sì, ove applicata, avrebbe imposto una motivazione più incisiva a sostegno. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/5/2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28332 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 23 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pavia nei confronti di AN NC, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, assolvendolo dal fatto di bancarotta di cui al capo B, limitatamente alla distrazione commessa nell'anno 2008, per non aver commesso il fatto e rideterminando la pena, per le residue imputazioni, in anni 3 di reclusione, e ha confermato nel resto la pronuncia emessa dal giudice di primo grado. 2. Avverso la richiamata sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si censura la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della sentenza impugnata, in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo A) dell'imputazione (artt. 223, 216 comma 1, n. 2, 219 comma 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) ed alla conseguente pena irrogata in concreto. In particolare, nel caso di specie non sarebbe integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale in quanto manca il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, posto che la contestata mancanza ed omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili non può essere ascritta all'imputato. Invero, dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale in esito al primo grado di giudizio - specie dalle dichiarazioni rese dal teste CO, legale della società - emerge come l'odierno ricorrente firmava documenti inerenti all'attività su ordine del padre ER AN - il quale, come riferito dal teste CO era solito coinvolgere i parenti nella propria società - restando però inconsapevole e all'oscuro rispetto all'attività di gestione della società stessa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo B) dell'imputazione (artt. 223, 216 comma 1, n.1, 219 comma 1 e 2 n.1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267). Entrambe le sentenze di merito avrebbero errato nella valutazione degli elementi probatori emersi nel corso dei rispettivi procedimenti, specie laddove si considera che le operazioni in ordine alla contestata distrazione di cui al capo B dell'imputazione - pari alla somma di euro 60.000,00 - sono state compiute dal padre dell'imputato, non risultando ascrivibili al AN NC. Invero, la circostanza per cui tali operazioni erano conseguenti a debiti di natura usuraia contratti dal ER AN è emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, in quanto amministratore reale della società, a differenza dell'imputato che ricopriva un ruolo di amministratore apparente. In sostanza, si ribadisce come la messa in 2 pericolo dell'integrità patrimoniale della società "La nuova costruzione S.r.l." non può ascriversi al ricorrente, al quale non può ricondursi la volontà e la consapevolezza della condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in merito alla esclusione della contestata recidiva. In particolare, si rileva, nella sentenza impugnata, la mancanza di qualsivoglia riferimento ai motivi che hanno determinato l'applicazione della recidiva ed il conseguente aumento della pena, fatta eccezione di un generico richiamo ai documenti in atti, evidenziando, inoltre, che sul punto può essere formulato un giudizio prognostico di mera occasionalità della ricaduta nei confronti dell'imputato. 2.4. Con il quarto ed ultimo motivo si censura la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio ivi comprese le pene accessorie, comunque quantificate in maniera eccessiva. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca: gli argomenti posti a sostegno degli assunti vizi di motivazione - che affliggerebbero la sentenza impugnata con particolare riferimento alla conferma della riferibilità al ricorrente del reato di bancarotta documentale fraudolenta per tenuta delle scritture contabili in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - sono generici e meramente reiterativi delle doglianze mosse in appello alle quali la corte territoriale aveva fornito risposte esaurienti;
viceversa la decisione appare affidata ad una motivazione più che adeguata, che ha fatto perno sull'assoluta implausibilità della estraneità soggettiva dell'imputato alle condotte al medesimo attribuite come già affermata dal giudice di primo grado e non effettivamente incisa da argomenti di segno contrario già in sede di appello;
e pur a voler ritenere la esistenza di un amministratore di fatto (il padre dell'imputato NO ER), ipotesi comunque esclusa dalla sentenza di primo grado, si è comunque evidenziato come in ragione dell'emerso coinvolgimento di AN NC nella vita societaria, egli non fosse equiparabile alla classica testa di legno;
in particolare, nella 3 sentenza impugnata si legge che l'imputato, oltre ad essere il figlio del presunto amministratore di fatto, aveva ricoperto l'incarico di amministratore per lungo tempo (circa dieci anni); e in quella di primo grado - che in quanto confermata dalla sentenza di appello costituisce un unicum argomentativo con essa - si evidenziano altresì le partecipazioni del NO nella rivestita qualità ad atti di compravendita di beni della società che avevano, in parte, consentito l'ingresso di somme di denaro, e a tutti gli altri atti formali al medesimo direttamente riconducibili;
d'altronde lo stesso ricorso ammette che non si sia al cospetto di mera testa di legno dando atto del fatto che il ricorrente si occupava del lavoro in cantiere e firmava i documenti che il padre gli sottoponeva. La corte di appello non manca poi di evidenziare come, di là dell'effettivo svolgimento delle funzioni proprie della carica rivestita, egli fosse comunque un soggetto che aveva esperienza nella gestione aziendale (risultando a suo carico precedenti penali per reati d'impresa, anche di natura fallimentare commessi prima e dopo i fatti del presente giudizio), circostanza che / secondo il giudice di merito] costituisce substrato fattuale che contribuisce senz'altro a delineare la portata della presenza del AN NC non meramente passiva ed inconsapevole rispetto a quanto il genitore in concreto svolgeva. Tale impostazione argomentativa - che nelle conformi pronunce di primo e secondo grado passa anche attraverso la specifica indicazione delle svariate omissioni e anomale annotazioni che hanno interessato le scritture contabili (dagli omessi aggiornamenti di alcuni libri all'omesso deposito dei bilanci relativamente a svariate annualità ricomprese nel periodo di amministrazione del ricorrente, all'utilizzo di schede contabili aventi intestazioni del tutto generiche, come "Fornitore generico" quella adoperata relativa ai prelevamenti e "Cliente generico" quella utilizzata per i versamenti;
comportamenti tutti che si sono risolti in modalità di tenuta che non hanno consentito di ricostruire i passaggi dei notevoli flussi di denaro intervenuti in entrata e in uscita né i relativi beneficiari, nè la stessa riconducibilità degli ingenti pagamenti a scopi societari, secondo quanto affermato dal curatore e non oggetto di effettiva contestazione) - non risulta contrastata da deduzioni potenzialmente decisive non offerte dal ricorso in scrutinio pure a fronte di dati incontrovertibili i qual pi la mancata presentazione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi relativamente a periodi di competenza del ricorrente che non potette quindi che essere consapevole di tali macroscopiche inadempienze strettamente inerenti alla carica rivestita. D'altronde, come sottolinea il Procuratore generale nella requisitoria scritta, secondo un consolidato principio espresso da questa Corte in tema di reati fallimentari, ivi compreso il reato di bancarotta fraudolenta documentale "è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto" (Sez. 5, Sentenza n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831 - 01; Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280 - 01); generica consapevolezza che nel caso di 4 specie risulta piuttosto rivestita di concretezza alla stregua dei precisi aspetti fattuali valorizzati nelle conformi ricostruzioni dei giudici di merito, che non risultano oggetto di specifica smentita nel ricorso in scrutinio (non avendo tra l'altro il ricorso, a fronte degli anomali prelievi bancari evidenziati dai giudici di merito, riferibili al conto societario, neppure allegato la esistenza di una delega ad operare sul conto rilasciata dal ricorrente in favore di altri). 1.2. La doglianza svolta col secondo motivo di ricorso sconta la medesima genericità che affligge il primo motivo, limitandosi essa a riprodurre principi giurisprudenziali senza tuttavia evidenziare le concrete carenze argomentative nella valutazione delle circostanze fattuali, che, inserite nel contesto di fondo tracciato nelle conformi pronunce di merito, ritenuto come sopra detto indicativo di un effettivo coinvolgimento dell'imputato nelle vicende societarie, sono state riferite anche a AN NC (trattandosi di giroconto dal conto soci c/finanziamento per euro 60.000,00, che, come precisa il giudice di primo grado, di là della asserita causale restitutoria di prestito usurario elargito a AN ER, peraltro neppure avallata dall'imputato che anche in quella sede si era limitato a contestare la sua partecipazione ai fatti di causa, per le modalità con cui interveniva, in violazione della regola della postergazione, si risolveva certamente in una condotta distrattiva). 1.3. Il terzo motivo che lamenta il vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione della contestata recidiva è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, ed è anche manifestamente infondato avendo congruamente la corte di appello motivato al riguardo. Certamente adeguata è invero la struttura argomentativa a supporto della relativa statuizione, che ha evidenziato la accresciuta capacità a delinquere dell'imputato, gravato da altre condanne per reati di impresa, tra cui un precedente specifico, reati commessi anche prima del fallimento della società. 1.4. Il quarto motivo che adduce vizi di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e alle pene accessorie è anch'esso generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione adeguata, ha confermato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata recidiva alla luce della gravità della condotta e della personalità dell'imputato. Rispetto a tale valutazione, che recepisce quella del primo giudice, manca qualsiasi specifico confronto (si rammenta che la rideterminazione della pena effettuata dalla corte di appello è stata indotta dall'assoluzione dell'imputato da una parte della condotta distrattiva relativa a periodo in cui egli non era più amministratore e dall'errato calcolo operato dal primo giudice che non aveva considerato la cd. continuazione fallimentare, operando il non configurabile aumento per la continuazione ordinaria in luogo del bilanciamento con le attenuanti generiche). 5 A fronte della ragionevolezza delle pene in concreto inflitte in rapporto all'accertamento dei fatti contestati, il motivo in scrutinio si limita a lamentare la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, laddove esso è stato peraltro fissato nel minimo edittale per la pena principale ed equitativamente già in primo grado sempre in anni tre per quelle accessorie (rispetto alle quali alcuna specifica doglianza risulta svolta neppure nella presente sede, in cui ci si limita a richiamare la sentenza della Corte Costituzionale emessa in tema). D'altronde, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta - come nel caso di specie - in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 - 01); laddove, quanto a quelle accessorie determinate in anni tre, non si può, in ogni caso, certamente parlare di pena eccedente quella media edittale, questa sì, ove applicata, avrebbe imposto una motivazione più incisiva a sostegno. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/5/2021.