Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
Il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen. spetta anche a chi che abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2015, n. 17418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17418 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente - del 13/01/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 60
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 33218/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI DI n. Alezio il 3 dicembre 1958;
avverso la sentenza emessa il 22 gennaio 2014 dal Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
osserva:
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza in data 22 gennaio 2014 il Tribunale di Lecce ha confermato in sede di appello la sentenza emessa il 3 aprile 2013 dal giudice di pace di Gallipoli con la quale RI DI era stato dichiarato colpevole del reato di danneggiamento, commesso il 1 agosto 2006 ai danni della vedova del fratello, per aver abbattuto il cancello in ferro, chiuso con catena e lucchetto, e le relative colonne di sostegno da cui si accedeva al fondo in cui viveva la vedova del fratello RI IO. L'imputato era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 300,00 di multa.
2. Avverso la predetta sentenza il RI, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione. Nel ricorso si sostiene che nel caso di specie non si sarebbe potuto configurare il reato di danneggiamento, riguardante il cancello di ingresso al fondo sul quale insisteva il casolare in cui la persona offesa AU RI LL aveva abitato con il defunto marito RI IO;
a quest'ultimo, pochi anni prima della morte avvenuta il 1 agosto 2005, era stato concesso infatti di adibire in parte il casolare a sua dimora per mero atto di cortesia della madre e dei fratelli, coeredi compossessori del casolare e possessori esclusivi del terreno circostante;
il casolare era quindi di proprietà anche dell'imputato, mentre la querelante non poteva vantare ne' sul fondo nè sul casolare un diritto di comproprietà iure hereditatis, ne' un rapporto di detenzione semplice o qualificata e neppure di semplice godimento;
la donna, infatti, dopo la morte del marito aveva abbandonato il fondo, di cui non poteva quindi definirsi nemmeno custode o occupante abusiva, e le tre querele dalla stessa presentate tra i mesi di settembre e novembre del 2006 nei confronti dei familiari del defunto marito, tra cui l'imputato (assolto in appello dal reato di violazione di domicilio, nell'ambito del processo originato da una delle querele), costituivano la reazione al mancato accoglimento delle sue pretese ereditarie, fondate su un inesistente diritto di rappresentazione ereditaria ex art. 647 c.c. o sull'acquisto della proprietà per usucapione;
l'unico teste di accusa, OR, che aveva assistito al presunto danneggiamento, aveva peraltro riferito che l'imputato aveva scardinato il lucchetto o il fermo che chiudeva la sbarra, mentre la querelante aveva sostenuto in dibattimento che era stato danneggiato con il trattore un (inesistente) cancello in ferro battuto;
lo stesso OR aveva del resto sostenuto, conformemente a quanto dichiarato dai testi della difesa, che dal 2006 al 2008 il terreno era rimasto incolto in quanto la querelante AU era andata via;
la persona offesa nell'agosto 2006 non aveva quindi neppure una semplice relazione di godimento con il fondo a chiusura del quale avrebbe potuto apporre il lucchetto (come ipotizzato dal teste RI CE il quale, tuttavia, vive in Lombardia, ha visto la querelante solo in occasione dei funerali del fratello IO e poteva aver appreso solo de relato che era stata la AU ad apporre il lucchetto) solo illecitamente. Si rileva, in subordine, che l'imputato, limitatosi a disarticolare la sbarra apposta all'ingresso del fondo per potervi accedere con il trattore e arare il terreno, avrebbe comunque agito senza la coscienza e la volontà di danneggiare o che nella sua condotta si sarebbe potuto ravvisare, in ipotesi, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in esame, sia il giudice di primo grado che il giudice di appello hanno compiuto un'attenta e approfondita valutazione delle emergenze dibattimentali, pervenendo alla conclusione che poteva ritenersi provata la continuativa presenza, almeno fino alla data dell'episodio oggetto del processo, della AU nel casolare in cui per vari anni aveva abitato con il marito deceduto nell'agosto 2005. La circostanza che la donna, alla data del fatto contestato, abitasse ancora nel fondo è stata ritenuta attendibile sulla base non solo delle dichiarazioni della stessa persona offesa (la cui costituzione di parte civile doveva considerarsi revocata per omessa presentazione delle conclusioni), ma anche del teste OR, l'unico teste "assolutamente indifferente alle parti del processo" come rilevato dal giudice di primo grado. L'accertata attualità, all'epoca del fatto, del rapporto di fatto della persona offesa con il casolare situato all'interno del fondo il cui ingresso è stato danneggiato ha consentito di ravvisare correttamente l'altruità della cosa rispetto all'imputato, e quindi di configurare il delitto di danneggiamento. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 2 13 luglio 2010 n. 32691, Campelli e altro;
sez. 2 17 ottobre 2003 n. 47672, Gerì; sez. 2 3 novembre 1999 n. 13636, Buono), la tutela accordata dall'art. 635 c.p. si riferisce non solo al proprietario ma anche a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, quel bene (sebbene non di sua proprietà) utilizzi o dal quale comunque ricavi un'utilità. Il giudice di appello, inoltre, ha motivatamente ritenuto di scarsa rilevanza le discrasie tra le dichiarazioni della AU e quelle del OR sulle modalità con le quali era stato realizzato il danneggiamento del cancello e della colonnina cui lo stesso era ancorato, osservando che il OR aveva assistito all'episodio mentre la donna aveva riferito un fatto appreso de relato dallo stesso OR;
ha, inoltre, condiviso il giudizio di inattendibilità espresso dal giudice di primo grado sulle dichiarazioni, non esenti da incongruenze ed illogicità, dei testi della difesa RI CE e LL NN, rispettivamente fratello e cognato dell'imputato e coinvolti (il secondo indirettamente) nella controversia civile che vedeva opporsi la AU e i familiari del defunto marito in relazione alla casa di campagna;
ha ritenuto, infine, "di nessuna utilità" le contraddittorie dichiarazioni testimoniali rese da RI TA, sorella dell'imputato.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez.Un. 30 aprile 1997 n. 6402, Dessimone). Le ulteriori deduzioni, relative alla qualificazione giuridica del fatto, sono del tutto generiche e non risultano, peraltro, essere state oggetto dei motivi di appello.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassia delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2015