Sentenza 13 maggio 2016
Massime • 1
Il giudice di pace, richiesto di dichiarare estinto il reato allorché l'imputato dimostri di aver proceduto, prima della udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e di aver eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione, ex art. 129 cod. proc. pen., quando risulti "evidente" la ricorrenza di una delle condizioni che impongono il proscioglimento nel merito, ovvero che l'azione penale non poteva essere promossa o non può essere proseguita; gli è di conseguenza preclusa, all'interno del meccanismo applicativo dell'istituto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000, un'attività istruttoria volta ad accertare l'esistenza o meno del reato in tutte le sue componenti, giacché la disposizione ultima citata richiede solo che il giudice "senta" le parti ed eventualmente la persona offesa, all'unico fine di valutare la congruità dell'offerta sotto il duplice profilo risarcitorio e social-preventivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2016, n. 32791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32791 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2016 |
Testo completo
327 9 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1511/2016 - Presidente - PAOLO ANTONIO BRUNO REGISTRO GENERALE N.37599/2015 GRAZIA MICCOLI Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL SC IO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/04/2015 del GIUDICE DI PACE di VERONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; du - Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di pace di Verona ha, con la sentenza impugnata, dichiarato non doversi procedere nei confronti di AL OS VA citata a giudizio dal - - per intervenuta Pubblico Ministero per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. condotta riparatoria. L'imputata era accusata di aver postato sulla propria bacheca personale face-book un commento sferzante nei confronti di TI SI, sindaco del comune di EL (il sindaco era tacciato di insensibilità nei confronti dei problemi dell'imputata e di un'altra persona a questa legata, oltre che di scarsa umanità).
2. All'udienza del 19/3/2015 l'imputata aveva, in via principale, chiesto una dichiarazione di proscioglimento per esercizio del diritto di critica ed aveva, in via subordinata, offerto la somma di € 800 a titolo riparatorio, ex art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 74. 3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata dolendosi del fatto che la sentenza impugnata non riporta, nell'intestazione, le conclusioni delle parti e non argomenta in ordine alla richiesta principale di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.. Fatti che a suo - giudizio - importano la nullità della sentenza per violazione di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. La sentenza è nulla, ai sensi dell'art. 546, comma 3, oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3 (mancanza di motivazione), se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice. Pertanto, nessun vizio della sentenza, che ne importi la nullità, è ricollegabile alla mancata indicazione, nell'intestazione, delle conclusioni delle parti. Trattasi di una irregolarità priva di conseguenze giuridiche, che può, comportare, al massimo, l'attivazione della procedura di correzione degli errori materiali. 2 du 2. Il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione, ex art. 129 cod. proc. pen., allorché risulti "evidente" la ricorrenza di una delle condizioni che impongono il proscioglimento nel merito, ovvero che l'azione penale non poteva essere promossa o non può essere proseguita. Tale norma applicabile al - giudizio che si svolge dinanzi al Giudice di pace, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2 del d.lgs 274/200 - va calata nel meccanismo applicativo dell'istituto previsto dall'art. 35 del d.lgs suddetto, che consente al giudice di dichiarare estinto il reato allorché l'imputato dimostri di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Va considerato, poi, che la norma richiede, per l'applicazione dell'istituto, che il giudice "senta" le parti e, eventualmente, la persona offesa, se comparsa, ma non anche l'acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero (contrariamente a quanto previsto da istituti aventi analoga funzione deflattiva). Gli strumenti a disposizione del giudice - dai quali poter trarre argomenti per valutare la congruità dell'offerta, sia sotto il profilo risarcitorio che quello social-preventivo - sono quindi limitati, anche se non è escluso che il giudice, dopo aver ascoltato le parti, possa acquisire documenti idonei a valutare l'entità del danno o la gravità del reato, trattandosi di attività strettamente funzionale all'adempimento dell'obbligo su di lui gravante;
è da escludere, invece, una attività istruttoria volta ad accertare l'esistenza (o insussistenza) del reato o la sua commissione da parte dell'imputato, ovvero l'insussistenza dell'elemento soggettivo, giacché verrebbe frustrata, in tal modo, la funzione dell'istituto, volto sia a realizzare una forma di giustizia conciliativa, sia a deflazionare il carico giudiziario, attraverso una forma di componimento extra giudiziario, o, più strettamente, extra processum. Alla valutazione del giudice non può sfuggire, logicamente, nemmeno l'accertamento della corrispondenza dell'imputazione al modello legale, giacché solo laddove venga contestato un fatto rientrante nel paradigma normativo si può parlare di "estinzione" del reato come conseguenza della riparazione. Trattasi di verifica che non deve essere necessariamente espressa, ma può ben essere contenuta nel giudizio di congruità dell'offerta, il quale presuppone come condizione imprescindibile - proprio l'accertamento che l'offerta sia rivolta alla estinzione di un fatto costituente, in astratto, reato. E tale verifica, anche se implicitamente compiuta, non può legittimare il ricorso per cassazione che nei casi di "evidente" arbitrarietà della valutazione (allorché, per esempio, venga accolta l'offerta riparatoria per un fatto certamente lecito). ли 3 3. Tanto premesso in via generale, si rileva che, nello specifico, nessuna "evidenza" nel senso propugnato dall'imputata era rilevabile dal giudicante, - allorché fa dichiarato estinto il reato per congruità dell'offerta, né la ricorrente adduce argomenti rilevanti nel giudizio di cassazione - idonei a dimostrare un errore del giudicante. A AL OS è contestato, infatti, di aver postato sulla propria bacheca face book un giudizio sferzante nei confronti della persona offesa, certamente idoneo a lederne la reputazione (le si attribuiva indifferenza verso le sofferenze umane, se non vero e proprio cinismo;
il che, tenuto conto del ruolo ricoperto dalla persona offesa, ne comportava un evidente scadimento nella considerazione generale). Tale lesione dell'integrità morale sarebbe stata certamente irrilevante, dal punto vi sta penale, stante il ruolo pubblico della persona offesa, ove si fosse trattato di fatti veri, dimostrati nella loro obbiettività. Nulla è dato sapere, però, circa la verità di quei fatti, né - stante la natura dell'istituto attivato dall'imputata un accertamento era consentito al giudicante, che ha dovuto necessariamente fermarsi all'esame della contestazione e alla verifica del suo inquadramento in fattispecie di reato tipizzate. Tanto ha concretamente fatto, constatando che il reato era sussistente, anche sotto il profilo della diffusività della propalazione (attraverso una bacheca face book si ha propalazione di notizie in un ambito rilevante, a meno che non sia stato limitato l'acceso ad una sola persona: Cass., n. 24431 del 28/4/2015) e valutando - positivamente, per quanto si è detto che l'offerta riparatoria era - idonea a riparare il danno da reato e soddisfare le esigenze di riparazione e di prevenzione. Nessun vizio affligge, pertanto, la sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione dei principi rilevanti nella specie, per come sopra sinteticamente esposti. Consegue che il ricorso va rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente condannata alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/5/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio (Paolo Bruno) DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 27ि 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 4