Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2016, n. 32791
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Sentenza 13 maggio 2016

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Il giudice di pace, richiesto di dichiarare estinto il reato allorché l'imputato dimostri di aver proceduto, prima della udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e di aver eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione, ex art. 129 cod. proc. pen., quando risulti "evidente" la ricorrenza di una delle condizioni che impongono il proscioglimento nel merito, ovvero che l'azione penale non poteva essere promossa o non può essere proseguita; gli è di conseguenza preclusa, all'interno del meccanismo applicativo dell'istituto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000, un'attività istruttoria volta ad accertare l'esistenza o meno del reato in tutte le sue componenti, giacché la disposizione ultima citata richiede solo che il giudice "senta" le parti ed eventualmente la persona offesa, all'unico fine di valutare la congruità dell'offerta sotto il duplice profilo risarcitorio e social-preventivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2016, n. 32791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32791
    Data del deposito : 13 maggio 2016

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