Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11097 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL POPOLO ALI JU RE,202 LA CORTE SUPREMA SSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola MARVULLI Primo Presidente R.G. N. 23122/01 Cron. 7978703 Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente di sezione- I Dott. Angelo GRIECO Presidente di sezione Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud. 07/06/02 - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: PUGLIA, in persona del Presidente della REGIONE Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, (Delegazione Romana della Regione Puglia). rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARCO CARLETTI, giusta 2002 delega a margine del ricorso;
913 - ricorrente- -1-
contro
IA DE;
intimato avverso la sentenza n. 1992/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 26/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Chiara RICCI,per delega;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Raffaele PALMIERI che ha concluso per Generale Dott. primo motivo del ricorso, rimessione il rigetto del atti alla Sezione semplice per l'ulteriore corso. -2- 1 Svolgimento del processo Con atto notificato il 28 maggio 1999 TO LI conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo cui sosteneva avere diritto in relazione ai danni subiti a causa delle avversità atmosferiche del 1987, a seguito dell'esaurimento del relativo procedimento amministrativo ad opera degli enti all'uopo delegati. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo configurabile solo un interesse legittimo e non un diritto soggettivo alla corresponsione della indennità in questione. Con sentenza in data 26 giugno 2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva la domanda, disattendendo l'eccezione di difetto di giurisdizione con la seguente motivazione: Con la L.R. n. 38/82, art. 4, le funzioni relative all'istruttoria concessione liquidazione e pagamento di contribuiti in favore di aziende agricole colpite da eventi naturali avversi, sono state delegate ai Comuni e alle Province, i cui atti, assunti nell'esercizio di tali funzioni delegate, hanno carattere definitivo (art. 4 ultimo comma L. R. n. 38/823), facendo sorgere in capo al 3 beneficiario un diritto soggettivo perfetto, potendo solo in caso di inerzia o violazione di - leggi о direttive regionali l'Amministrazione Regionale revocare una о più funzioni delegate, esercitando così il potere sostitutivo. La Regione infatti, conserva la potestà di inserirsi in ogni fase del procedimento sia per il controllo dell'istruttoria, sia per sostituirsi, nei casi previsti, al delegato, ma fuori di tali ipotesi, deve recepire automaticamente come propri gli atti legittimamente posti in essere dal Comune e dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni delegate. - Ne consegue, pertanto, che la pretesa di pagamento dee essere rivolta all'Ente delegante, 1 dotato, come si è visto di limitati poteri discrezionali quale effettivo ed unico titolare della funzione della concessione del contributo. Nessuna discrezionalità, poi, è attribuita all'ente regionale nell'attribuzione e determinazione del contributo di che trattasi graduato in relazione all'entità del danno, secondo rigidi parametri prefissati dalla legge. comma 11Anche la previsione di cui all'art. 6 della L. R. n. 19/79, nella parte in cui recita: " non può attribuire possono essere concesse della P.A. nellaalcun potere discrezionale concessione del beneficio, in quanto una interpretazione contraria priverebbe l'intero quadro normativo, predisposto dal legislatore in favore di aziende agricole colpite da calamità naturali, di qualsiasi significato, relegandolo alla mera previsione di una facoltà concessa all'ente delegante senza limiti di sorta, con un "potere", quindi, assoluto e incondizionato e per ciò stesso senza alcuna possibilità di ingresso nel nostro ordinamento. Contro tale decisione la Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi illustrati da memoria, ribadendo con il primo motivo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che nella specie l'iter amministrativo cui la normativa in materia subordina la nascita del diritto soggettivo alle provvidenze per cui è causa non si era completato, in quanto la delibera n. 1357 del 7 giugno 1989 della Provincia di Bari, la quale sarebbe stata posta a base della sentenza impugnata, non era conclusiva del procedimento. Il motivo è infondato. Con riferimento ad identica controversia, infatti, questa S.C. ha avuto occasione di affermare, con sentenza 24 gennaio 2002 n. 802: 5 "In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38), il procedimento amministrativo per l'attribuzione dell'indennità in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province formali provvedimenti dila emissione dei liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che la Regione è tenuta a fornire alle Province stesse, senza che, in capo alla Regione medesima, residui alcun potere discrezionale di meno dell'operato della Provincia;
ratifica о pertanto, una volta che l'ente locale delegato ex lege abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario." Nella specie la delibera di cui discute, nell'approvare l'istruttoria compiuta, facendo sorgere in саро ai richiedenti il diritto soggettivo ai contributi, si è limitata a chiedere 6 alla Giunta regionale il finanziamento per poter procedere alla materiale erogazione degli stessi. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi alla prima sezione civile, per la decisione degli altri motivi, che non pongono questioni di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti alla prima sezione civile per l'ulteriore corso. Roma, 7 giugno 2002 риж les rl A this 26 LUG. 2392 this 7