CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20178 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20178 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7 giugno 2022 la Corte di appello di Bologna, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata da FA AL di rideterminazione della pena inflitta, con riferimento ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con due sentenze della Corte di appello di Reggio Calabria, rispettivamente in data 4 ottobre 2007, irrevocabile il 17 febbraio 2009 e in data 3 luglio 2013, irrevocabile il 25 giugno 2014, in ragione della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019. A ragione della decisione, la Corte ha osservato che la pronuncia della Corte costituzionale citata non era suscettibile di avere incidenza alcuna sulle menzionate sentenze: non sulla prima, poiché il fatto è stato riqualificato nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R: n. 309 del 1990 e la relativa pena parametrata con riferimento a tale ipotesi;
ma neppure sulla seconda poiché in tale sentenza il reato punito con la pena oggetto della pronuncia d'incostituzionalità, contestato al capo E), era reato satellite del più grave reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, contestato sub F), e che per esso vi era stato un incremento di pena affatto modesto. 2. Ricorre AL per cassazione e affida le sue doglianze a due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 606 e 125 cod. proc. pen., per avere il giudice dell'esecuzione omesso di valutare la memoria integrativa, ritualmente depositata il 2 giugno 2022. Con tale atto la difesa segnalava di avere, nell'istanza di rideterminazione della pena già formulata, omesso, per mero errore materiale, l'indicazione di una ulteriore sentenza, quella della Corte di appello di Bologna dell'H novembre 2016, irrevocabile il 25 settembre 2017, relativa alla condanna di AL per il reato di cui all'art. 73 dpr n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in punto di mancata rimodulazione della pena con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 3 luglio 2013. Il Giudice dell'esecuzione, in spregio ai principi espressi in sede di legittimità in punto di rideterminazione della pena anche con riferimento al reato satellite, ha sostenuto che l'incremento previsto a titolo di continuazione per il reato la cui pena ha costituito oggetto della pronuncia d'incostituzionalità risulterebbe «molto modesto» e, come tale, indifferente alla riduzione del minimo edittale così come imposta dalla Corte costituzionale, utilizzando un non consentito criterio aritmetico/proporzionale. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, con requisitoria scritta in data 6 dicembre 2016, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure anche manifestamente infondate e dev'essere complessivamente rigettato. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Come risulta dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), nonché come ammesso dallo stesso ricorrente, la memoria integrativa di cui si lamenta la mancata valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione è stata inoltrata a mezzo pec in data 2 giugno 2022, per l'udienza del giorno 7 giugno 2022. A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., applicabile all'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. le memorie vanno presentate nel termine di cinque giorni prima dell'udienza. Conseguentemente, il giudice dell'incidente di esecuzione non deve tener conto delle memorie e dei documenti che siano prodotti oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza (Sez. 5 n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444; Sez. 3, n. 39777 del 28/09/2010, Martimucci, Rv. 248768). Sulla scorta di tale principio il deposito della memoria integrativa è avvenuta intempestivamente e, come tale, correttamente ignorata dal giudice dell'esecuzione. 3. Il secondo motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni. Il Giudice dell'esecuzione, sebbene con motivazione sintetica, ha fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di rideterminazione della pena per effetto delle pronunce della Consulta in materia di violazioni della disciplina sugli stupefacenti. Non è superfluo preliminarmente evidenziare che il motivo di ricorso si appunta esclusivamente sulla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 3 luglio 2013, che ha confermato quella del giudice per le indagini preliminari della stessa città in data 24 ottobre 2011, irrevocabile il 25 giugno 2014, che - come si evince dal certificato del casellario giudiziale nonché dalla 3 stessa motivazione della sentenza, in atti - concerne un'ipotesi di violazione continuata dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessa nell'anno 2010, relativamente a stupefacente del tipo cocaina. Sicché, sulla scorta dei superiori principi, a prescindere dalla motivazione di merito posta dal giudice dell'esecuzione sostegno del proprio provvedimento reiettivo, il fatto oggetto di contestazione non era in ogni caso suscettibile di alcuna rideterminazione sotto il profilo della dosimetria della pena per l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, perché commesso e giudicato antecedentemente alla citata pronuncia. E, invero, «in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, di talché per le condotte aventi ad oggetto tali sostanze, che siano state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi» (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138; Sez. 1, n. 33373 del 23/06/2015, Guzzon, Rv. 264737). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20178 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7 giugno 2022 la Corte di appello di Bologna, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata da FA AL di rideterminazione della pena inflitta, con riferimento ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con due sentenze della Corte di appello di Reggio Calabria, rispettivamente in data 4 ottobre 2007, irrevocabile il 17 febbraio 2009 e in data 3 luglio 2013, irrevocabile il 25 giugno 2014, in ragione della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019. A ragione della decisione, la Corte ha osservato che la pronuncia della Corte costituzionale citata non era suscettibile di avere incidenza alcuna sulle menzionate sentenze: non sulla prima, poiché il fatto è stato riqualificato nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R: n. 309 del 1990 e la relativa pena parametrata con riferimento a tale ipotesi;
ma neppure sulla seconda poiché in tale sentenza il reato punito con la pena oggetto della pronuncia d'incostituzionalità, contestato al capo E), era reato satellite del più grave reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, contestato sub F), e che per esso vi era stato un incremento di pena affatto modesto. 2. Ricorre AL per cassazione e affida le sue doglianze a due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 606 e 125 cod. proc. pen., per avere il giudice dell'esecuzione omesso di valutare la memoria integrativa, ritualmente depositata il 2 giugno 2022. Con tale atto la difesa segnalava di avere, nell'istanza di rideterminazione della pena già formulata, omesso, per mero errore materiale, l'indicazione di una ulteriore sentenza, quella della Corte di appello di Bologna dell'H novembre 2016, irrevocabile il 25 settembre 2017, relativa alla condanna di AL per il reato di cui all'art. 73 dpr n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in punto di mancata rimodulazione della pena con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 3 luglio 2013. Il Giudice dell'esecuzione, in spregio ai principi espressi in sede di legittimità in punto di rideterminazione della pena anche con riferimento al reato satellite, ha sostenuto che l'incremento previsto a titolo di continuazione per il reato la cui pena ha costituito oggetto della pronuncia d'incostituzionalità risulterebbe «molto modesto» e, come tale, indifferente alla riduzione del minimo edittale così come imposta dalla Corte costituzionale, utilizzando un non consentito criterio aritmetico/proporzionale. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, con requisitoria scritta in data 6 dicembre 2016, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure anche manifestamente infondate e dev'essere complessivamente rigettato. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Come risulta dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), nonché come ammesso dallo stesso ricorrente, la memoria integrativa di cui si lamenta la mancata valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione è stata inoltrata a mezzo pec in data 2 giugno 2022, per l'udienza del giorno 7 giugno 2022. A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., applicabile all'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. le memorie vanno presentate nel termine di cinque giorni prima dell'udienza. Conseguentemente, il giudice dell'incidente di esecuzione non deve tener conto delle memorie e dei documenti che siano prodotti oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza (Sez. 5 n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444; Sez. 3, n. 39777 del 28/09/2010, Martimucci, Rv. 248768). Sulla scorta di tale principio il deposito della memoria integrativa è avvenuta intempestivamente e, come tale, correttamente ignorata dal giudice dell'esecuzione. 3. Il secondo motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni. Il Giudice dell'esecuzione, sebbene con motivazione sintetica, ha fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di rideterminazione della pena per effetto delle pronunce della Consulta in materia di violazioni della disciplina sugli stupefacenti. Non è superfluo preliminarmente evidenziare che il motivo di ricorso si appunta esclusivamente sulla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 3 luglio 2013, che ha confermato quella del giudice per le indagini preliminari della stessa città in data 24 ottobre 2011, irrevocabile il 25 giugno 2014, che - come si evince dal certificato del casellario giudiziale nonché dalla 3 stessa motivazione della sentenza, in atti - concerne un'ipotesi di violazione continuata dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessa nell'anno 2010, relativamente a stupefacente del tipo cocaina. Sicché, sulla scorta dei superiori principi, a prescindere dalla motivazione di merito posta dal giudice dell'esecuzione sostegno del proprio provvedimento reiettivo, il fatto oggetto di contestazione non era in ogni caso suscettibile di alcuna rideterminazione sotto il profilo della dosimetria della pena per l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, perché commesso e giudicato antecedentemente alla citata pronuncia. E, invero, «in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, di talché per le condotte aventi ad oggetto tali sostanze, che siano state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi» (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138; Sez. 1, n. 33373 del 23/06/2015, Guzzon, Rv. 264737). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente