Sentenza 22 dicembre 1999
Massime • 1
Al fine della concessione della detenzione domiciliare nell'ipotesi prevista dall'art. 47-ter, comma primo, lett. b)- della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), per il padre esercente la potestà su prole di età inferiore ai dieci anni, convivente e bisognevole di assistenza, non sussiste l'obbligo di richiedere necessariamente il supporto di strutture pubbliche competenti per far fronte alla cura del minore, cui non possa provvedere la madre impegnata in attività lavorativa. (Fattispecie relativa alla necessità del condannato di sopperire con continuità al bisogno del figlio piccolo, affetto da patologia congenita alle mani e necessitato, pertanto, a ricevere stimolazioni frequenti e ripetute). (Non risultano precedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1999, n. 7315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7315 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 22/12/1999
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. " DE DO IU " N. 7315
3. " NO MB " REGISTRO GENERALE
4. " IR IO " N. 22927/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE NI n. il 26.01.1961
avverso ordinanza del 23.03.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TRIESTE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO lette/sentite le conclusioni del P.G.
Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter co. 1 lett. b) avanzata dal Castelletto, ritenendo insussistente l'assoluta impossibilità della madre a dare assistenza al figlio di due anni, affetto da una patologia congenita alle mani.
Avverso l'ordinanza, emessa il 243.3.99, il suddetto ha proposto ricorso deducendo violazione di legge, non essendo previsto - a parte l'intervento della Corte costituzionale con sentenza 215/90 con la quale è stato dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 47 Ord. penit. - l'obbligo di rivolgersi, per chiedere un supporto, a strutture presenti sul territorio, per l'assistenza alla prole durante l'attività lavorativa della madre, al fine di poter poi ottenere, in caso di risposta negativa, la misura alternativa di cui trattasi. Aggiunge, peraltro, che la struttura terapeutica di supporto frequentata dal bambino non è in grado di garantire efficacemente la "continua attività di stimolazioni alle mani" di cui il minore ha bisogno.
Il ricorso è fondato.
L'art. 4 L. 165/98, che ha sostituito il primo comma dell'art. 47 ter L. 354/75, prevede che al padre esercente la potestà su prole di età inferiore a 10 anni convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata alla relativa assistenza, possa essere applicata la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Orbene, per un verso non sussiste l'obbligo dell'interessato di richiedere necessariamente il supporto di strutture pubbliche competenti per ovviare all'assistenza del minore cui non possa accudire la madre impegnata in attività lavorativa, per altro verso, nel caso specifico non è stata data adeguata ragione della possibilità che le strutture suindicate possono efficacemente e con continuità sopperire al bisogno del bambino, affetto da patologia congenita alle mani e necessitato a ricevere stimolazioni ripetute. È stata, peraltro, rilevata la scarsa possibilità che i nomi possano intervenire, stanti le loro precarie situazioni di salute. S'impone, dunque, l'annullamento (con rinvio) dell'ordinanza impugnata affinché i giudici del merito motivino in maniera più approfondita e congrua.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000