Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA043 69 /02 IN NOME DEL POPOLO IT. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE D'OPERA PROF. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente- R.G.N. 17159/99 Dott. Mario RIGGIO Consigliere Dott. Ugo - Cron. 19248 Rep. 1013 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere- Ud.14/11/01 Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti € 55 sul ricorso proposto da: 27 MAR 2002 IL CANCELLIERE ROMA BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA, 19.19, presso 10 studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, difeso CANCELLERIA dall'avvocato ARNALDO STEFANELLI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FLLI MARIANO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore AT MARIANO, elettivamente domiciliato 70, presso lo studio in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI CARLUCCIO, difeso dell'avvocato FRANCESCO 2001 dall'avvocato GIULIANO LUCARINI, giusta delega in 1521 -1- atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 643/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AT FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 23 giugno 1976 il Presidente del Tribunale di Brindisi, accogliendo il ricorso del geometra Biagio Roma, ingiungeva alla società di RI", in persona dei germanifatto "Fratelli TO, FR, AT e AL il pagamento di lire 6.660.476, oltre interessi dal 7 aprile 1975 (dì di compenso di prestazioni mora) a titolo di professionali. L'ingiunta proponeva opposizione sostenendo di nulla dovere, avendo già corrisposto il compenso per l'effettiva attività svolta dal Roma. L'opposto si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Chiedeva, inoltre che gli interessi fossero calcolati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla BA d'TA (TUS) e che gli fosse liquidato anche il danno da svalutazione monetaria. Con sentenza 17 febbraio 1982 il Tribunale di Brindisi rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Rigettava altresì le domande dell'opposto di attribuzione del TUS e della rivalutazione. Proposta impugnazione sia dal Roma che dalla società, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza 9 maggio 1983, issava la decorrenza degli interessi W 4 dal 23 giugno 1976 (data di emissione del decreto ingiuntivo) e rigettava le domande del Roma di attribuzione del maggior tasso di interesse e della rivalutazione. Tale decisione veniva cassata dalla sentenza di questa Corty sezione che, in parziale n.2405/88 dalla Cort accoglimento del ricorso proposto dal Roma, annullava la sentenza d'appello nella parte in cui aveva negato l'applicazione agli interessi del maggior tasso di sconto e nella parte in cui aveva fatto decorrere tali interessi dalla data del decreto ingiuntivo omettendo di considerare se, ai fini della costituzione in mora, poteva fersi riferimento ad una lettera inviata dal Roma alla società RI in data 7 aprile 1975. Riassunto il giudizio di rinvio ad opera del Roma, la Corte d'appello di Bari, con sentenza non definitiva 13 marzo 1991, ritenuto che la lettera 7 aprile 1975 costituiva valido atto di costituzione in stabiliva che gli interessi legali, dovutimora, nella misura prevista dalla società RI professionale (e cioè al dall'art.9 della legge maggior tasso di sconto), dovevano essere calcolati a partire dal 19 aprile 197, (data in cui la RI aveva ricevuto la detta lettera), ed essere calcolati 5 fino al 28 maggio 1982 (data in cui il debito della RI relativo al capitale (pari a lire 6.660.476) estinto mediante il pagamento di lire era stato effettuato dalla societàdopo la notifica 9.019.296 del precetto. Il calcolo definitivo degli interessi e la regolazione delle spese venivano rimessi al definitivo. Con sentenza 18 giugno 1998 la Corte d'appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello del Roma, rigettava le ulteriori domande dell'appellante, compensava integralmente le spese dei giudizi di appello e di cassazione condannando il Roma al pagamento delle spese del giudizio di rinvio. Avverso tale sentenza definitiva il Roma ha proposto ricorso per cassazione per due motivi illustrati da una memoria. Ha resistito la società RI con controricorso illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I- Col primo motivo si denunciano plurime violazioni di legge (artt.392, 393; 100 e 112 c.p.c.) nonché vizi di motivazione per avere la sentenza i rigettato le "ulteriori domande" del ricorrente senza in realtà prendere in esame la richiesta di esatta determinazione degli interessi disattendendo i conteggi effettuati dalla parte senza procedere, eventualmente attraverso una CTU contabile, ad un esame degli stessi. La doglianza va disattesa. L'impugnata sentenza, dopo avere rilevato che era passata in giudicato, perchè non impugnata, la sentenza non definitiva con la quale il giudice di rinvio aveva dichiarato che, a seguito del primo pagamento di lire 9.019.296 effettuato dalla RI il 28/5/82 dopo la notifica del precetto (avvenuta il f 12/5/82), doveva ritenersi "estinto" il debito relativo al capitale (pari a lire 6.660.476), e stabilito altresì che gli interessi erano dovuti dal 19/4/75, ha rilevato che, per effetto dei pagamenti successivi effettuati dalla RI - precisamente lire 3.839.277 nel marzo 1989, quale differenza sugli interessi dovuti nel periodo dal 19 aprile 1975 al 28 maggio 1982, e lire 1.326.390 a titolo di interessi legali sulla suddetta differenza -, anche il debito relativo agli interessi doveva ritenersi estinto, osservando inoltre che non appariva giustificata la contestazione sollevata dal Roma, secondo il quale gli erano dovute ancora lire 4.234.822, in quanto tale calcolo non teneva conto che il debito relativo al capitale era stato estinto sin dal maggio 1982 (e ..... cioè col primo pagamento) per cui il capitale non ' era più produttivo di frutti. A fronte delle ragioni precise e dettagliate fornite dalla sentenza, più che idonee a giustificare il mancato ricorso ad una CTU, i rilievi del formulati (✓ mancataricorrente, così come considerazione delle divergenze insorte tra le parti sul calcolo degli interessi dovuti, specie con riguardo a quelli al TUS, conteggiati alla data della intimazione del precetto e non a quella L dell'effettivo pagamento, e agli altri (interessi) al saggio del 5%, anche questi conteggiati alla data dell'invio dell'asssegno circolare anziché a quella come previsto dall'art.1227 della reale riscossione, - c.c.), appaiono privi di specificità, non risultando indicati, neppure sommariamente, gli elementi indispensabili per consentire a questo giudice di legittimità il controllo sull'operato del giudice di merito. Ininfluente appare l'espressione usata nel dispositivo (rigetto delle "ulterioiri domande") risultando dalla motivazione esatta corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. - Col secondo motivo si denunciano ancora II violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt.91 e 92 c.p.c. censurando la sentenza nella parte relativa al regolamento delle spese. Sostiene il ricorrente essere erroneo il presupposto in base al quale il giudice di rinvio ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di appello e di cassazione, non corrispondendo al vero "1'complessità" e che la fattispecie presentava "incertezze interpretative" come affermato dalla che il pagamento sentenza. Nè corrispondeva al vero avvenuto prima da parte della RI fosse dell'inizio de processo, presupposto di fatto sul quale era stata fondata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di rinvio. Anche tale censura va disattesa. Esercitando il potere che è proprio del giudice di merito di regolare tra le parti l'onere delle spese e senza violare il fondamentale principio della soccombenza, la corte territoriale ha ritenuto di compensare quelle del giudizio di appello e di cassazione in base ad un giudizio di difficoltà della lite che non è qui censurabile, essendo indotto da caratteristicheragioni puro merito connesse alle della lunga vicenda processuale. Nè sembrano censurabili le ragioni addotte per il regolamento delle spese del giudizio di rinvio. J 9 Sottolineando che la prima udienza di tale giudizio si era tenuta 1'11/3/1989, e cioè dopo che era stato effettuato l'ultimo pagamento da parte della RI, 4 il giudice d'appello ha inteso indicare come ragione della condanna del Roma alle spese il fatto che ricevuto l'ultimo pagamento nelcostui, pur avendo marzo 1989, aveva proseguito il giudizio di rinvio insistendo in pretese rivelatesi poi sostanzialmente infondate. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente E 01/B E L L D giudizio, liquidate come segue. 002ENTRATE
P.Q.M.
A M O DI R Condanna il La Corte rigetta il ricorso. ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessive lire 1.767.400 (€ 912,79), di cui lire (€ 774,69) 1097 129,11 1.500.000 per onorari. 456T 3099 Roma, 14 novembre 2001 TOT 160,10 Il presidente L'estensorProvanteuils Урабить IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 MAR. 2002 IL CAN