Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2002, n. 11549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11549 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
ee 67816 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE t. Bruno 1 15 49 /02 mposta dagli If mi Si g.ri Magist ati R.G.N.1453/2000 Consigliere Dutt. Vittorio Glauco EBNER Cron. 25157 Consigliere MERONE Dott.Antonio Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere Ud. 28/03/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: INVIM decennale SENTENZA Sentenza appello- Motivazione - sul ricorso proposto da: Carenze Conseguenze. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
MAGIONE MODA S.R.L., in persona del legale suo N O I E Z L A rappresentante pro tempore, con sede in Magione, I S S V A I C I C rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giacomo D E A M E N Scassellati Sforzolini del Foro di Perugia, giusto R P 6 O U 1 I S 8 P E mandato speciale in calce al controricorso ed T 7 R M O 6 C A C . N 1378 elettivamente domiciliata in Roma, P.zza dei Caprettari n.70 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Cappellini;
- controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia Sez. n.2, n.115/02/99 del 12-05- 1999, depositata il 10-09-1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28-03-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore il Dott. Federico Sorrentino che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Magione Moda s.r.l., in data 30-07-1993, presentava all'Ufficio del Registro di Perugia, denuncia INVIM decennale con la quale, in riferimento ad un immobile, consistente in fabbricato industriale e terreno pertinenziale, dichiarava un valore iniziale all'1-08- 1983 di L.265.000.000, spese per L.25.163.520, ed un valore finale di L.440.000.000. L'Ufficio Registro predetto, in sede di accertamento, mentre confermava valore finale e spese, riduceva quello iniziale a L. 69.400.000, riferito alla data dell'1-01-1966. Il relativo avviso veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia la quale, con decisione n.335/06/98, lo accoglieva. L'appello proposto dall'Ufficio veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia con la sentenza in epigrafe indicata. Con ricorso notificato il 7-01-2000 1'Amministrazione Finanziaria ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con un mezzo. Con controricorso notificato il 16-02-2000 la Magione Moda s.r.l. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e con successiva memoria del 20-03-2002 ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 18 del D.P.R. n. 643/1972, nonché per omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360 n.ri 3 e 5 C.p.C.. Ricollega la violazione di legge alla circostanza che la decisione di appello ha ritenuto corretta la denuncia INVIM decennale, nella quale il valore iniziale del bene in esame veniva indicato con riferimento all'1-01-1983, cioè alla data di cessazione del beneficio di usufruire della esenzione dal tributo ☐ previsto dall'art. 25 c. 2°, lett. d) del DPR n.643/72, senza considerare che, in effetti, tale valore andava calcolato con riferimento alla data dell'1-01-1966, avevaposto che durante il periodo in cui l'immobile goduto dell'esenzione, cioè fino al 31-12-1992, la maturazione dell'incremento imponibile nonaveva subito interruzione, essendo rimasta solo sospesa la tassazione. Prospetta il vizio di motivazione deducendo che l'assoluta mancanza della stessa non da la possibilità di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello. I due profili di doglianza, che avuto riguardo alla intima connessione si trattano congiuntamente, sono fondati nei limiti di cui appresso. La C.T.R., basa l'adottata decisione sulla mera osservazione "che ai sensi dell'art. 25, DPR n.643/1972, gli immobili strumentali per natura direttamente utilizzati nell'attività d'impresa godono di una esenzione totale ai fini dell'INVIM decennale". Trattasi di espressione assolutamente generica, che non indica gli elementi da cui il giudice di appello ha tratto il proprio convincimento e che, quindi, non consente l'esercizio del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, non essendo possibile, tramite la stessa, l'identificazione del criterio posto a base della decisione. In sostanza il semplice richiamo della disposizione di legge, senza alcun collegamento ai fatti ed alle emergenze processuali, mostra un'obiettiva deficienza nell'individuazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento e configura, senz'altro, il denunciato vizio (Cass. 14- 12-1999 n. 14038; 10-12-1999 n. 13844; 13-04-1999 n.3615). Peraltro, nel caso, risulta omesso l'esame di un documento e di un elemento di fatto, che ove tenuti presenti dal giudice a quo, avrebbero portato ad una decisione diversa da quella pronunciata. Non ha, infatti, considerato la C.T.R. che la stessa odierna controricorrente, nel presentare la denuncia INVIM decennale per l'incremento di valore verificatosi nel decennio 1983-1992, aveva espressamente ammesso essere venute meno le condizioni per continuare a fruire dell'esenzione dal tributo prevista dall'art.25 citato. E' evidente, invero, che ove avesse preso in esame e valutato gli elementi in atti dai quali si desumeva tale pacifica circostanza, non sarebbe giunta ad - affermare la possibilità, per gli immobili strumentali all'attività di impresa, di godere di una generalizzata dell'INVIM decennale" ed "esenzione totale ai fini dato contezza delle ragioni per avrebbe, in ogni caso, le quali malgrado l'esplicita ammissione del contribuente di non avere titolo all'esenzione, il beneficio doveva essergli egualmente riconosciuto. Il ricorso va, dunque, accolto, per quanto di ragione, con assorbimento di ogni altro profilo di doglianza. Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria dell'Umbria, procederà al in atti, riesame ed alla valutazione degli elementi decidendo in coerenza ai richiamati principi. Il medesimo giudice pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata altradecisione e rinvia, anche per le spese, ad Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. Così deciso in Roma il 28 Marzo 2002. Il Presidente Dott. Saccucci Bruno аёт Il Consigliere Relatore- Estensore Dr BlastDott. Antonino D.Plizas - IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio