Sentenza 1 marzo 2017
Massime • 1
La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera, in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., esclusivamente nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva accolto la richiesta di riparazione omettendo di considerare che la valutazione del Tribunale del riesame circa la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza aveva trovato fondamento anche sulle spontanee dichiarazioni rese in sede di riesame dall'indagato che, di fronte al Gip, si era invece avvalso della facoltà di non rispondere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2017, n. 26269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26269 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2017 |
Testo completo
ACR 26269 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: 345/2017 Luisa BIANCHI Presidente - Sent. n. Ugo BELLINI - Consigliere - CC 1/3/2017 Gabriella CAPPELLO R.G.N. 47749/2016 - Consigliere - Alessandro RANALDI - Rel. Consigliere - Giuseppe PAVICH Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nei confronti di MA AB, n. il 15/9/1973 avverso l'ordinanza n. 99/2015 Corte di appello di Napoli del 16/2/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le richieste del PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 с RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16.2.2016-15.3.2016 la Corte di appello di Napoli ha liquidato a favore di AB ZE la somma di € 4.000 in accoglimento della sua istanza per ingiusta detenzione. ZE fu tratto in arresto in flagranza di reato il 11.4.2006 e posto agli arresti domiciliari dal GIP il 14.4.2016; fu successivamente liberato dal Tribunale del riesame il 3.5.2006, con provvedimento che annullò l'ordinanza del GIP cautelare per carenza di gravità indiziaria;
fu poi assolto nel merito dal Tribunale di Nola con sentenza divenuta irrevocabile, trattandosi di mero passeggero del ciclomotore oggetto di furto. La Corte ha ritenuto fondata l'istanza, posto che il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza cautelare in base agli stessi indizi a disposizione del GIP, per carenza di gravità indiziaria, con conseguente ingiustizia formale della detenzione, che impedisce di valutare l'eventuale sussistenza di cause ostative alla riparazione.
2. Ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'avvocatura dello Stato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Deduce che la Corte ha errato nel ritenere sussistente il diritto alla riparazione sulla base della asserita identità degli elementi a disposizione del GIP e del Tribunale del riesame. Infatti l'interessato soltanto in sede di riesame ha reso per la prima volta una dichiarazione spontanea volta a chiarire la sua posizione in relazione ai fatti contestati, visto che in sede di interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere. Pertanto la fattispecie in esame non sarebbe riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., ma alla diversa ipotesi di cui al comma 1. La Corte ha quindi omesso di valutare il comportamento ostativo dell'interessato, che avvalendosi della facoltà di non rispondere ha impedito di chiarire fin da subito la sua estraneità al reato, contribuendo alla protrazione della misura cautelare;
ed inoltre al momento dell'arresto egli, unitamente al conducente del ciclomotore, si era dato alla fuga a piedi, dopo aver abbandonato il mezzo oggetto di furto in una stradina di campagna.
3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 C CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Si deve ritenere viziata ed erronea l'argomentazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe annullato l'originaria ordinanza cautelare in base agli stessi indizi a disposizione del GIP, con conseguente configurabilità, nel caso, dell'ingiustizia formale della detenzione ex art. 314 cpv. cod. proc. pen. In proposito la Corte territoriale non ha considerato che il Tribunale del riesame, in realtà, ha avuto a disposizione un elemento conoscitivo aggiuntivo rispetto al patrimonio indiziario acquisito dal GIP al momento della emissione della ordinanza cautelare. Invero di fronte al GIP l'indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere, non consentendo al giudicante di maturare una diversa interpretazione dei fatti, attraverso le spiegazioni che avrebbero potuto essere immediatamente esplicitate dal diretto interessato, utili per fornire quantomeno una chiave di lettura alternativa al quadro indiziario emergente in quel momento a suo carico. Solo di fronte al Tribunale del riesame il ZE decideva di rendere spontanee dichiarazioni, con cui affermava di aver ricevuto un passaggio dall'amico (De FA, alla guida del motorino rubato) e di non aver saputo nulla della illecita provenienza del ciclomotore, da lui appresa dal De FA solo durante la fuga dai carabinieri. Tali dichiarazioni contribuivano a giustificare l'argomentazione del Tribunale in ordine all'insussistenza della gravità indiziaria a carico del ZE, stante l'assenza di dati indicativi di un concreto contributo del medesimo (passeggero del motorino oggetto di furto da parte del De FA) nelle condotte criminose (furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale) oggetto di causa. Infatti la tesi difensiva del ZE (passaggio dall'amico e inconsapevolezza sulla illecita provenienza del motorino), veicolata nelle sue spontanee dichiarazioni di fronte al Giudice, veniva ritenuta compatibile, nell'ordinanza di annullamento, sia con i rilievi complessivamente sviluppati dal Tribunale in ordine al fatto, sia con le dichiarazioni confessorie del coindagato, corroborando in tal modo la struttura motivazionale del provvedimento di annullamento della misura. Del resto non può essere disconosciuta la particolare valenza indiziaria, ai fini della decisione sulla misura cautelare, della versione resa dal diretto interessato a breve distanza dai fatti. 3 C 3. L'indubbia rilevanza indiziaria attribuita dal Tribunale del riesame alle dichiarazioni del ZE confermano che l'annullamento della misura non si è fondato sugli stessi ed identici elementi indiziari avuti a disposizione del GIP. Ne consegue che nel caso in disamina non viene in rilievo l'ingiustizia formale (basata sugli stessi elementi indiziari) di cui al secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., sicché la Corte di appello avrebbe dovuto entrare nel merito della valutazione circa la sussistenza di eventuali cause ostative alla riparazione. E' noto infatti che nella materia in questione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., salvo nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 24766301). Si è visto che nel caso che occupa l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura non è avvenuto sulla base degli stessi elementi trasmessi al Giudice del riesame, in quanto a tale fine hanno avuto specifica rilevanza, quale elemento ulteriore e innovativo rispetto al silenzio serbato dall'interessato in sede di interrogatorio davanti al GIP, le dichiarazioni spontaneamente rese all'udienza camerale dal ZE innanzi al Tribunale, adeguatamente valorizzate nella conseguente decisione di annullamento della misura.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame sulla sussistenza dei presupposti di merito per il riconoscimento dell'equa riparazione.
P.Q.M.
l'adinanza Con Annulla i provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla corte di appello di Napoli Così deciso il 1 marzo 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Luisa BianchiBrew Alessandro Ranaldi Depositata in Cancelleria Oggi, 25 MAG. 2017 EMA 4 H Il Funzionario Gutario P U Patrizia Ciptra