Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'impugnazione della sentenza di proscioglimento ad opera della sola parte civile non incide sulla decorrenza del termine biennale previsto per la proposizione della domanda, atteso che tale gravame non è comunque suscettibile - anche in caso di accoglimento - di modificare il contenuto del provvedimento decisorio ai fini delle statuizioni penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2009, n. 26427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26427 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 23/04/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 972
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 030861/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT TA N. IL 25/12/1957;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 18/06/2008 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
Con ordinanza del 18/62008 la Corte d'Appello di Messina, decidendo sull'istanza per ingiusta detenzione proposta da TT TA con riferimento al regime carcerario subito dal 5/11/2003 al 17/12/2004 e successivamente fino al 22/3/2006 in regime di arresti domiciliari nell'ambito del procedimento penale per il reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p.p., nei confronti del nipote minore conclusosi con sentenza di assoluzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 22/3/2006 divenuta irrevocabile il 26/9/2006, ha rimesso la causa sul ruolo in attesa della definizione del giudizio di impugnazione avverso la suddetta sentenza agli effetti civili. L'TT propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza lamentando violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 568 c.p.p., art. 315 c.p.p., comma 3, e art. 646 c.p.p., e art. 111 Cost.. In particolare il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento di rimessione della causa sul ruolo che comporta una illegittima regressione del procedimento ad una fase precedente già esaurita.
Con altro motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 314 e 315 c.p.p.. In
particolare si deduce che l'azione intesa ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione deriva dall'assoluzione in sede penale, ed è del tutto indipendente l'eventuale azione ed impugnazione limitata ai fini civili, per cui, essendo divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione in sede penale, l'azione di riparazione è ammissibile e deve trovare conclusione indipendentemente dall'esito dell'impugnazione ai soli fini civili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita conseguentemente accoglimento. La Corte territoriale non ha provveduto sull'istanza di riparazione ritenendo che l'impugnazione ai soli fini civili sia sufficiente ad impedire l'irrevocabilità della sentenza penale. Viceversa la condizione prevista dall'art. 315 c.p.p., per la proposizione della domanda di riparazione è costituita dall'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, dalla inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere e dall'intervenuta notifica del decreto di archiviazione. La norma, quindi, fa esclusivo riferimento al passaggio in giudicato della sentenza penale senza alcun riferimento all'azione civile che sia stata proposta nell'ambito del processo penale, anche perché l'eventuale esito favorevole dell'azione civile non potrebbe comunque influire sulla declaratoria di responsabilità penale dell'imputato. Pertanto, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, l'impugnazione della parte civile non può differire il termine per proporre l'azione di riparazione per ingiusta detenzione.
Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con la trasmissione degli atti alla stesa Cote d'Appello di Messina perché dia corso all'istanza proposta.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Messina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009