Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2001, n. 9114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9114 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 5 A 9 1 . R / T N 4 S / I A 6 I 2 G B R . E R L R . A L P T . A A D U . D B L B E I A E D T R T 91 14 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN I A 1 T N I S 3 E N R 1 E S S E E . I T N A A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sezione Tributaria Dott. Giovanni OLLA Presidente Дебрез ной Tributaria Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI el. Consigliere R.G.N. 22447/98 Cron.20925 Dott. Massimo ODDO Consigliere Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 02/03/01 SEN TENZA sul ricorso proposto da: EZ LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato GIANNELLA PIETRO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF DISTRETTUALE II DD;
- intimato avverso la sentenza n. 192/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 12/12/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 409 udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ب و د -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale II.DD. di Savona, con avviso di accertamento, rettificò la dichiarazione presentato per il 1984 da AN SP e da AN RO, esercenti attività di lavanderia e di noleggio di biancheria, rilevando il conseguimento da parte dei predetti, che avevano dichiarato perdite per L. 108.748.000, di un reddito assoggettabile da irpef e ad ilor ammontato 47.654.000 e determinando i tributi sulloa stesso dovuti. La SP ed il RO impugnarono a termini degli artt. 15 e SS. d.p.r. 26.X.1972 n. 636 l'atto impositivo come sopra emesso nei loro confronti dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Savona, all'epoca operante, e tale commissione, con decisione n. 166/01/95, accolse l'impugnativa. Sull'appello dell'Ufficio distrettuale II.DD. di Savona, la commissione tributaria regionale della Liguria, cui la controversia era stata attribuita a mente dell'art. 72 d. lgs. 31.XII.1992 n. 546, con sentenza del 12 dicembre 1997, accolto il gravame e riformata la pronuncia del primo giudice, “confermò" l'accertamento contestato. 3 La commissione tributaria regionale motivò la resa statuizione osservando, per un verso, così che "i ricorrenti si limitano a chiedere la nullità dell'avviso di accertamento per mancata indicazione dell'aliquota applicata", e che, però, "in base all'art. 42/600, l'Ufficio deve indicare le aliquote minima e massima e le stesse risultano dal modello 7/740", dovendosi ritenere che "per la validità dell'accertamento sintetico non indispensabile la indicazione di tutte le aliquote dei vari scaglioni"; dall'altro, che "la richiesta di riduzione dell'accertamento... del tutto generica e pretestuosa, perché i ricorrenti nulla hanno detto circa gli indici di capacità contributiva"; concluse, quindi, affermando rilevarsi "l'accertamento regolarmente motivato e basato su indici di capacità contributiva non contestati dai ricorrenti”. AN SP ed AN RO ricorrono, con due motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, per quanto è dato sapere, non notificata. Il Ministero delle finanze, cui il ricorso stato notificato il 23 dicembre 1998, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE AN SP e AN RO, con i due mezzi articolati per suffragare il ricorso, deducono che la sentenza nei sensi illustrati resa sulla fattispecie della Commissione tributaria regionale della Liguria si rivela inficiata da "violazione dell'art. 36 d. lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c., per omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia", nonché da "violazione 600/1973 in relazionedell'art. 42 del d.p.r. n. all'art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.": mancata indicazione delle aliquote applicate per la in definitiva, determinazione dell'imposta", sostenendo, aver la commissione anzidetta erroneamente ritenuto, e dichiarato, meritevole di ingresso la pretesa impositiva come in narrativa coltivata nei loro riguardi dall'amministrazione finanziaria, quando invece, nella riscontrata accertamento integrante il carenza nell'avviso di titolo delle ragioni ex adverso vantate dalla completa indicazione delle aliquote da applicarsi ai fini della liquidazione dei rivendicati tributi, avrebbe dovuto ravvisare detto avviso illegittimo, e sanzionare, quindi, la reiezione della domanda di 5 cui lo stesso rappresentava la fonte. Le censure, da esaminarsi insieme perché sono fondate nei inestricabilmente connesse, termini di seguito precisati. In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non contenga l'indicazione precisa ed analitica delle diverse aliquote progressive applicate sui diversi scaglioni dell'imponibile determinato va ravvisato radicalmente invalido nella sua totalità (cfr., in proposito, Cass. Sez. I civ., sent. n. 1809 del 4.III.1999), siccome emesso nella inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 42, commi 2 e 3, d.p.r. 29.IX.1973 n. 600, per le quali, in funzione della tutela del diritto del contribuente all'immediata ed agevole verifica della bontà della pretesa impositiva, l'atto considerato deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle aliquote cennate, nella insufficienza al riguardo delle sole aliquote minima e massima (cfr., in tal senso, Cass. Sez. I civ., sent. n. 777 del 22.1.1993 id., sent. n. 7188 del 2.VIII. 1994, id., sent. n. 9905 del 23.XI.1994, id., Sez. trib., sent. n. 14626 del 10.XI.2000, espressioni di un orientamento della giurisprudenza di legittimità venuto via via consolidandosi). 6 La sentenza impugnata, che, giusta quanto posto risalto in precedenza, ha ritenuto valido in l'avviso di accertamento in controversia sul nello stessodell'esistenzarilievo dell'indicazione delle sole aliquote minima e massima dei tributi discussi e della sufficienza di tale indicazione a soddisfare le esigenze di forma argomento,richieste, sotto il profilo in dall'art. 42 d.p.r. n. 600 del 1973, cit., confligge manifestamente con il principio dianzi enunciato, e, perciò, risulta senza altro passabile di cassazione (dovendo evidenziarsi che l'annullamento della statuizione recante declaratoria della validità del relativo titolo travolge la, derivata, pronuncia della sostanziale fondatezza della delibata pretesa erariale). Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata, nella riscontrata presenza in essa della dedotta violazione di legge, deve essere cassata. Non appalesandosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, a mente dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ., la causa va decisa nel merito, e, stante l'acclarata sussistenza di un profilo di radicale invalidità del provvedimento impositivo 7 discusso, va sanzionata la reiezione della pretesa coltivata dall'amministrazione finanziaria. Le spese del giudizio di appello e della presente fase del processo vengono compensate fra i contendenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la pretesa erariale, compensa fra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema didella Sezione tributaria zo 2001.marzocassazione, il 2 Il/Relator in Jerkini, Il PresidentePresi Il Relatore From th villenni ertennon IL CANCELLIERE C1 E N рия Arnaldo Casanc E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N DEPOSITATO1 / R #BIA-5 LUC. ZURIA 6 A 2007 T 2 I S E Oggi I . R Amalde Quan . R G . L A CANCELLIE P L E . T A R D RN asar TE . U L B A B E I A D D T R I A E S I 1 T T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M 8