Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 cod. proc. civ., è subordinata, a norma dell'art. 211 disp. att. cod. proc. pen., alla condizione che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2001, n. 6776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6776 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
AC IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. ERASMO 23, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANNELLA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PISTONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VU ZA;
- intimata -
avverso l'ordinanza Rg. n. 23372/94 del Tribunale di NAPOLI, emessa il 28/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo PASSACANTANDO con le quali si chiede che codesta Corte Suprema voglia annullare il provvedimento di sospensione del giudizio civile emesso dal G.O.A. (Dott. Falanga) della Sezione Stralcio del Tribunale di Napoli in data 28/03/2000, con ogni conseguente statuizione di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 28 marzo 2000 il giudice istruttore del Tribunale di Napoli ha sospeso il processo relativo alla causa che era stata promossa da MA DI nei confronti di CE UO, per ottenere la condanna di costei, previa dichiarazione della sua decadenza dal beneficio del termine, al pagamento del prezzo di un appartamento oggetto di un preliminare di vendita intervenuto tra loro il 14 giugno 1991, o in subordine la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con sua condanna al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni. Il provvedimento - che è così motivato: "Letta la denuncia presentata dalla parte convenuta presso la Procura della Repubblica in data 16 nov. 1999 e poiché tra l'altro si contesta la falsità delle dichiarazioni rese a questo Giudice all'udienza del 28 ott. 1999, ritiene opportuno sospendere il presente giudizio fino all'esito di quello penale ex art. 295 c.p.c." - è stato impugnato con regolamento di competenza da MA DI, in base a due motivi. CE UO non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Procuratore generale ha presentato le sue requisitorie, con cui ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso, MA DI rispettivamente denuncia:
"violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 295 c.p.c. anche con riferimento a quanto disposto dagli art. 211 disposizioni attuazione c.p.p. e 645 c.p.p. Omessa motivazione", in quanto nella specie non è ravvisabile un caso di pregiudizialità, sia perché non risulta avvenuto l'esercizio dell'azione penale, sia perché l'eventuale futura sentenza pronunciata in quella sede non è destinata a fare stato in questo giudizio;
"violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 295 c.p.c. anche con riferimento al disposto dell'art. 1453 e 1455 c.c.", in quanto l'ipotetica falsità di ciò che egli aveva dichiarato nel suo interrogatorio libero, a proposito della mancata ricezione di lire 100.000.000 in contanti dalla UO, non esclude il grave inadempimento di quest'ultima, trattandosi di una minima parte del prezzo complessivo pattuito per la vendita.
Il ricorso deve essere accolto, per l'assorbente e decisiva ragione che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale - come deve intendersi quella disposta con l'ordinanza impugnata, stante il suo espresso richiamo all'art. 295 c.p.c. e malgrado l'accenno alla "opportunità" di provvedere in tal senso (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5228) - è subordinata, a norma dell'art. 211 disp. att. c.p.p., alla condizione che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme prescritte dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio (cfr. Cass. 29 maggio 2000 n. 5075; Cass. 14 settembre 2000 n. 12141). Invece la sospensione, nella specie, è stata decisa per il solo fatto dell'avvenuta presentazione, da parte della convenuta nei confronti dell'attore, di una denuncia con la quale l'una aveva contestato la veridicità dell'affermazione dell'altro, circa la mancata ricezione di una parte del prezzo pattuito per la vendita dell'immobile in contestazione. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto revocata e va disposto che il processo prosegua davanti allo stesso giudice.
Le spese di questo giudizio vengono compensate, per giusti motivi. DISPOSITIVO
La Corte accoglie il ricorso;
revoca l'ordinanza impugnata;
dispone la prosecuzione del processo davanti allo stesso giudice;
compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001