Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2001, n. 6776
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Sentenza 17 maggio 2001

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La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 cod. proc. civ., è subordinata, a norma dell'art. 211 disp. att. cod. proc. pen., alla condizione che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2001, n. 6776
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6776
    Data del deposito : 17 maggio 2001

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