CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 16349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16349 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI UA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 21/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NI PI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 21.10.2025, il Tribunale di Firenze ha provveduto sull’appello presentato avverso l'ordinanza con cui il 16.6.2025 il G.i.p. del Tribunale di Prato aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di UA LI, imputato di tentato omicidio aggravato commesso il 9.7.2024, con quella degli arresti domiciliari presso un'associazione con sede a Roma.
1.1 Il Tribunale premette che il G.i.p. ha ritenuto neutri gli elementi dedotti dalla difesa a sostegno dell'intervenuto affievolimento delle esigenze cautelari, e cioè il tempo trascorso dalla applicazione della misura, la sussistenza di un domicilio, lo stato di incensuratezza e la volontà dell'imputato di intraprendere un percorso di reinserimento sociale.
1.2 Con l'appello, il difensore di fiducia ha sostanzialmente insistito nella originaria Penale Sent. Sez. 1 Num. 16349 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 06/02/2026 richiesta, che il Tribunale ritiene infondata e respinge. Le argomentazioni difensive, secondo i giudici del riesame, non inficiano l'ordinanza impugnata, in relazione alla quale viene evidenziato: 1) che il mero decorso del tempo è un elemento di portata neutra in assenza di altri elementi e, in ogni caso, dovendosi rilevare che l'imputato, condannato a seguito del giudizio abbreviato in primo grado a sette anni e sei mesi di reclusione, ha trascorso in carcere un periodo di tempo di un anno e tre mesi di reclusione che non si può definire rilevante;
2) che l'incensuratezza dell'imputato costituisce un dato di carattere formale, destinato a soccombere di fronte alla caratura criminale dimostrata in concreto;
3) che l'idoneità del domicilio non vale a superare la prognosi di inaffidabilità dell'imputato desumibile dalla personalità negativa che si ricava dagli atti;
4) che la condanna a una pena assai elevata, piuttosto che un indice di deterrenza, costituisce al contrario un elemento tale da attualizzare il pericolo di fuga già riconosciuto dal primo giudice. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UA LI, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 275, comma 3, 274, lett. b) e c), 299, comma 2, cod. proc. pen., riguardo alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Il ricorso lamenta che il Tribunale non abbia valutato la peculiarità del luogo indicato per l'esecuzione degli arresti domiciliari, cioè una struttura residenziale che fornisce un servizio di accoglienza, sostegno e reinserimento socio lavorativo di detenuti. Anche il riferimento al tempo trascorso in carcere rispetto alla pena inflitta è inconferente rispetto alla questione dedotta, che atteneva alla necessità o meno di ricorrere all'extrema ratio del carcere alla luce del luogo indicato per gli arresti domiciliari. Del tutto generico, poi, è il richiamo alla negativa personalità dell'imputato ricavabile dagli atti, che rappresenta una mera formula di stile, così come illogica è l'argomentazione secondo cui la pena elevata contribuirebbe all’attualizzazione del pericolo di fuga. 3. Con requisitoria scritta del 10.1.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la difesa lamenta l’assenza di motivazione in merito all’idoneità della struttura “Verso il sole” ad accogliere LI e l’illogicità della motivazione in riferimento ai termini di fase e alla ritenuta negativa personalità dell’imputato, laddove, per un verso, il rigetto dell’istanza non attiene alla struttura bensì al reato come contestato (tentato omicidio, con eviscerazione della parte offesa, commesso in concorso con altre cinque persone), e, per l’altro, il Tribunale si è pronunciato sulla gravità dei fatti e sulle modalità dell’azione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è infondato. 1 La motivazione del Tribunale del riesame è da considerarsi congrua in relazione a tutti gli aspetti che la difesa del ricorrente, a sostegno della richiesta di sostituzione della misura, aveva evidenziato come sintomatici di una attenuazione delle esigenze cautelari. Quanto al decorso del tempo, è stato adeguatamente richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, il mero decorso del tempo non è di per sé elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 2497 del 10/5/2013, Sisti, Rv. 255832 – 01; Sez. 1, n. 19818 del 23/3/2018, Ben Aicha, Rv. 273139 – 01; Sez. 4, n. 17470 del 22/3/2024, Nisi, Rv. 286207 – 01). Quanto alla incensuratezza, si tratta di elemento che, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 5, n. 42784 del 23/5/2016, Castagna, Rv. 267956 – 01; Sez. 2, n. 4820 del 23/10/2012, dep. 2013, Mellucci, Rv. 255679 – 01). Quanto alla circostanza che sia nel frattempo intervenuta la sentenza di primo grado, è stata operata una valutazione del tutto appropriata, a fronte di una condanna a pena detentiva non marginale, circa la persistenza del pericolo di fuga già ipotizzato nell’ordinanza genetica, trattandosi di cittadino straniero. Del resto, l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. dispone che «contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento», regola, questa, che trova applicazione anche con riguardo alla decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura formulata nel corso dell'intero segmento processuale successivo alla sentenza, non ammettendo il sistema cautelare, retto dal principio di discrezionalità vincolata, una diversificazione di regole di giudizio tra il momento genetico e quello funzionale del procedimento limitativo della libertà personale (Sez. 3, n. 25921 del 27/5/2025, S., Rv. 288400 - 01). 2 L’ordinanza impugnata, dunque, ha dato atto, in modo immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, che non fossero ravvisabili elementi idonei a influire sull’attualità e sull’intensità delle originarie esigenze cautelari. Dal canto suo, il ricorrente contrasta la motivazione dei giudici del riesame con censure 3 che essenzialmente si risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito in modo non manifestamente illogico, né contraddittorio. A tal proposito, deve tenersi conto che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Invece, le doglianze articolate nel ricorso si soffermano su un diverso apprezzamento dello spessore delle esigenze cautelari e, dunque, non sono idonee a incidere sui requisiti di logicità della congrua motivazione del Tribunale del riesame quando espone le ragioni di persistenza delle originarie esigenze cautelari. A fronte dell’assenza di evenienze che consentissero di ritenere attenuate le ragioni di prevenzione, i giudici del riesame hanno adeguatamente indicato i motivi per i quali la misura degli arresti domiciliari fosse da considerarsi inidonea, sicché è del tutto conseguenziale – per venire alla ulteriore doglianza dedotta del motivo di ricorso – che non abbiano preso in considerazione l’eventuale idoneità del domicilio indicato nell’istanza di sostituzione. Si trattava di questione che sarebbe venuta in rilievo solo a ritenere che le tuttora sussistenti esigenze cautelari potessero essere eventualmente fronteggiate con la misura degli arresti domiciliari. In quanto profilo che si trovava in rapporto di subordinazione rispetto alla valutazione della eventuale attenuazione delle esigenze stesse, il Tribunale, pertanto, non era tenuto a una motivazione specifica sul punto, una volta che la questione principale era stata giudicata infondata. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso è da considerarsi infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre exart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario ove è attualmente ristretto UA LI.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/02/2026 4 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NI PI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 21.10.2025, il Tribunale di Firenze ha provveduto sull’appello presentato avverso l'ordinanza con cui il 16.6.2025 il G.i.p. del Tribunale di Prato aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di UA LI, imputato di tentato omicidio aggravato commesso il 9.7.2024, con quella degli arresti domiciliari presso un'associazione con sede a Roma.
1.1 Il Tribunale premette che il G.i.p. ha ritenuto neutri gli elementi dedotti dalla difesa a sostegno dell'intervenuto affievolimento delle esigenze cautelari, e cioè il tempo trascorso dalla applicazione della misura, la sussistenza di un domicilio, lo stato di incensuratezza e la volontà dell'imputato di intraprendere un percorso di reinserimento sociale.
1.2 Con l'appello, il difensore di fiducia ha sostanzialmente insistito nella originaria Penale Sent. Sez. 1 Num. 16349 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 06/02/2026 richiesta, che il Tribunale ritiene infondata e respinge. Le argomentazioni difensive, secondo i giudici del riesame, non inficiano l'ordinanza impugnata, in relazione alla quale viene evidenziato: 1) che il mero decorso del tempo è un elemento di portata neutra in assenza di altri elementi e, in ogni caso, dovendosi rilevare che l'imputato, condannato a seguito del giudizio abbreviato in primo grado a sette anni e sei mesi di reclusione, ha trascorso in carcere un periodo di tempo di un anno e tre mesi di reclusione che non si può definire rilevante;
2) che l'incensuratezza dell'imputato costituisce un dato di carattere formale, destinato a soccombere di fronte alla caratura criminale dimostrata in concreto;
3) che l'idoneità del domicilio non vale a superare la prognosi di inaffidabilità dell'imputato desumibile dalla personalità negativa che si ricava dagli atti;
4) che la condanna a una pena assai elevata, piuttosto che un indice di deterrenza, costituisce al contrario un elemento tale da attualizzare il pericolo di fuga già riconosciuto dal primo giudice. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UA LI, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 275, comma 3, 274, lett. b) e c), 299, comma 2, cod. proc. pen., riguardo alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Il ricorso lamenta che il Tribunale non abbia valutato la peculiarità del luogo indicato per l'esecuzione degli arresti domiciliari, cioè una struttura residenziale che fornisce un servizio di accoglienza, sostegno e reinserimento socio lavorativo di detenuti. Anche il riferimento al tempo trascorso in carcere rispetto alla pena inflitta è inconferente rispetto alla questione dedotta, che atteneva alla necessità o meno di ricorrere all'extrema ratio del carcere alla luce del luogo indicato per gli arresti domiciliari. Del tutto generico, poi, è il richiamo alla negativa personalità dell'imputato ricavabile dagli atti, che rappresenta una mera formula di stile, così come illogica è l'argomentazione secondo cui la pena elevata contribuirebbe all’attualizzazione del pericolo di fuga. 3. Con requisitoria scritta del 10.1.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la difesa lamenta l’assenza di motivazione in merito all’idoneità della struttura “Verso il sole” ad accogliere LI e l’illogicità della motivazione in riferimento ai termini di fase e alla ritenuta negativa personalità dell’imputato, laddove, per un verso, il rigetto dell’istanza non attiene alla struttura bensì al reato come contestato (tentato omicidio, con eviscerazione della parte offesa, commesso in concorso con altre cinque persone), e, per l’altro, il Tribunale si è pronunciato sulla gravità dei fatti e sulle modalità dell’azione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è infondato. 1 La motivazione del Tribunale del riesame è da considerarsi congrua in relazione a tutti gli aspetti che la difesa del ricorrente, a sostegno della richiesta di sostituzione della misura, aveva evidenziato come sintomatici di una attenuazione delle esigenze cautelari. Quanto al decorso del tempo, è stato adeguatamente richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, il mero decorso del tempo non è di per sé elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 2497 del 10/5/2013, Sisti, Rv. 255832 – 01; Sez. 1, n. 19818 del 23/3/2018, Ben Aicha, Rv. 273139 – 01; Sez. 4, n. 17470 del 22/3/2024, Nisi, Rv. 286207 – 01). Quanto alla incensuratezza, si tratta di elemento che, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 5, n. 42784 del 23/5/2016, Castagna, Rv. 267956 – 01; Sez. 2, n. 4820 del 23/10/2012, dep. 2013, Mellucci, Rv. 255679 – 01). Quanto alla circostanza che sia nel frattempo intervenuta la sentenza di primo grado, è stata operata una valutazione del tutto appropriata, a fronte di una condanna a pena detentiva non marginale, circa la persistenza del pericolo di fuga già ipotizzato nell’ordinanza genetica, trattandosi di cittadino straniero. Del resto, l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. dispone che «contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento», regola, questa, che trova applicazione anche con riguardo alla decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura formulata nel corso dell'intero segmento processuale successivo alla sentenza, non ammettendo il sistema cautelare, retto dal principio di discrezionalità vincolata, una diversificazione di regole di giudizio tra il momento genetico e quello funzionale del procedimento limitativo della libertà personale (Sez. 3, n. 25921 del 27/5/2025, S., Rv. 288400 - 01). 2 L’ordinanza impugnata, dunque, ha dato atto, in modo immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, che non fossero ravvisabili elementi idonei a influire sull’attualità e sull’intensità delle originarie esigenze cautelari. Dal canto suo, il ricorrente contrasta la motivazione dei giudici del riesame con censure 3 che essenzialmente si risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito in modo non manifestamente illogico, né contraddittorio. A tal proposito, deve tenersi conto che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Invece, le doglianze articolate nel ricorso si soffermano su un diverso apprezzamento dello spessore delle esigenze cautelari e, dunque, non sono idonee a incidere sui requisiti di logicità della congrua motivazione del Tribunale del riesame quando espone le ragioni di persistenza delle originarie esigenze cautelari. A fronte dell’assenza di evenienze che consentissero di ritenere attenuate le ragioni di prevenzione, i giudici del riesame hanno adeguatamente indicato i motivi per i quali la misura degli arresti domiciliari fosse da considerarsi inidonea, sicché è del tutto conseguenziale – per venire alla ulteriore doglianza dedotta del motivo di ricorso – che non abbiano preso in considerazione l’eventuale idoneità del domicilio indicato nell’istanza di sostituzione. Si trattava di questione che sarebbe venuta in rilievo solo a ritenere che le tuttora sussistenti esigenze cautelari potessero essere eventualmente fronteggiate con la misura degli arresti domiciliari. In quanto profilo che si trovava in rapporto di subordinazione rispetto alla valutazione della eventuale attenuazione delle esigenze stesse, il Tribunale, pertanto, non era tenuto a una motivazione specifica sul punto, una volta che la questione principale era stata giudicata infondata. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso è da considerarsi infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre exart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario ove è attualmente ristretto UA LI.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/02/2026 4 Il Consigliere estensore Il Presidente 5