Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2013, n. 28016
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Sentenza 27 febbraio 2013

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In tema di delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in ipotesi di morte del sequestrato non è sufficiente la sussistenza di un mero nesso di causalità materiale tra il sequestro e la morte dell'ostaggio, essendo necessaria l'esistenza di un coefficiente psicologico tale da rendere addebitabile all'agente, quanto meno per colpevole inerzia, l'evento morte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2013, n. 28016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28016
    Data del deposito : 27 febbraio 2013

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