CASS
Sentenza 9 maggio 2026
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2026, n. 13471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13471 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24547/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente- contro SABA BULLONERIA & AFFINI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andreina Gastaldo, Clino De SO e PA OR;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1707/2016, depositata il 24/3/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026 dal Consigliere LU La GL;
udito il Sostituto procuratore generale dott. Michele Di Mauro;
uditi, per l’Agenzia delle Entrate ricorrente, l’avv. dello Stato Fabrizio NI ER, e, per la società controricorrente, l’avv. Andreina Gastaldo. Civile Sent. Sez. 5 Num. 13471 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI Data pubblicazione: 09/05/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. SABA NE ed affini s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento n. R1S033400032, con il quale l’Agenzia delle Entrate, relativamente all’annata fiscale 2004, aveva recuperato a tassazione una maggiore IRES per € 2.940.420,00 e una maggiore IRAP per € 387.394,00, oltre sanzioni e interessi, sul presupposto che le rimanenze finali di magazzino al 31/12/2004 fossero state valutate dalla contribuente in misura inferiore a quanto desumibile alla stregua dei criteri di cui all’art. 92 TUIR. In particolare, la società aveva operato una svalutazione del 65% per i semilavorati, dell’80% per gli utensili e del 34% per i prodotti finiti. 2. La CTP di Milano, all’esito della disposta c.t.u., accolse il ricorso limitatamente al rilievo di cui al punto 7) dell’avviso di accertamento impugnato, concernente le suddette rimanenze di magazzino, ritenendo sussistenti i presupposti per le operate svalutazioni. 3. A seguito di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’Agenzia delle Entrate (incentrata sull’avere la c.t.u. “esondato” dal proprio legittimo ambito di applicazione, “surrogando” l’onere probatorio della parte), la CTR della Lombardia confermò la sentenza di primo grado, ritenendo che “lo strumento della CTU [era] stato usato dal giudice di prime cure in conformità a quanto dettato dalla dottrina e dalla giurisprudenza oltre che dalla legge”. 4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. La società contribuente resiste con controricorso, in seno al quale ha proposto ricorso incidentale, cui ha successivamente rinunciato con atto depositato telematicamente il 29/1/2026. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 18/2/2026. SABA NE ed affini s.r.l. ha, quindi, depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Michele Di Mauro, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, nelle quali ha 3 chiesto rigettarsi il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ed accogliersi, invece, il primo motivo del ricorso incidentale della società contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza ex artt. 7 d.lgs. n. 546/1992 e 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva fatto proprie le risultanze di una c.t.u. la quale, acquisendo “elementi di fatto utili all’accertamento della correttezza delle svalutazioni effettuate dalla parte”, aveva indebitamente sollevato la contribuente dall’onere probatorio sulla stessa incombente. Il motivo (che presenta anche profili di inammissibilità) è infondato. A pag. 1 e s. della sentenza impugnata è riportato il quesito della c.t.u. di primo grado (accertare “quale sia la natura dei beni compresi nelle giacenze di magazzino SABA al 31/12/2004, se come classificate nelle categorie di 1) utensili, 2) semilavorati e 3) prodotti finiti e quale ne sia il corrispondente valore. Tenga conto delle caratteristiche di ciascuna delle categorie sopra indicate ed in particolare la durata di norme utilizzo degli utensili, l’indice di obsolescenza dei semilavorati e dei prodotti finiti;
il tempo di giacenza dei prodotti finiti e dei semilavorati secondo i normali valori di mercato. Illustri, infine, il CTU il metodo ed i criteri utilizzati per la determinazione dei valori di prodotti e beni”). La CTR, richiamando il dictum di Cass., Sez. un., n. 9522/1996, ha fatto leva sulla “doppia natura” della c.t.u.: da un lato, “mezzo di valutazione dei fatti, già probatoriamente acquisiti al processo, nel rispetto dell’onere probatorio ripartito tra le parti”; dall’altro “mezzo di accertamento dei fatti, rilevabili mediante particolari cognizioni e competenze tecniche”. La parte ricorrente pretende di censurare la nullità della c.t.u. senza dar conto dei quesiti integrativi posti al c.t.u. (riprodotti, peraltro, a pag. 5 del controricorso) né riprodurre un solo passaggio della relazione né dar conto dell’eventuale deposito di osservazioni alla stessa, e senza riportare il 4 contenuto del motivo d’appello con cui aveva proposto la censura in questione, in ossequio al principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame. Non appare, conseguentemente, rispettato il disposto dell’art. 366, n. 6, c.p.c. (si veda anche Cass., n. 11752/2018, secondo cui “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d'ufficio causata dall'utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d'ufficio”). In ogni caso, come perspicuamente notato dal Procuratore generale, le stesse Sezioni unite hanno statuito, in tempi più recenti, che il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico), tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. un., n. 3086/2022). Nel caso di specie - fermo restando che la ricorrente non dettaglia in alcun modo, nel ricorso, da un lato quella che definisce “incompleta e generica documentazione di parte”, e dall’altro gli “elementi di fatto utili all’accertamento della correttezza delle svalutazioni effettuate dalla parte”, che sarebbero stati inammissibilmente acquisiti dal c.t.u. -, la disposta consulenza involgeva il profilo tecnico dell’individuazione del corretto criterio da adoperare per la (s)valutazione delle giacenze finali di magazzino, di modo che l’acquisizione, da parte del consulente, dei dati funzionali alla risposta ai quesiti non appare esorbitare dai suoi poteri, 5 trattandosi di circostanze di fatto necessariamente implicate dall’accertamento mediante l’uno o l’altro dei possibili metodi valutativi. 2. Il secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza “ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul terzo motivo d’appello, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva denunziato il vizio di ultrapetizione, per avere il giudice di primo grado esteso la propria cognizione all’accertamento del rapporto tra le esistenze iniziali e le rimanenze finali del magazzino, mentre l’oggetto del giudizio concerneva l’indebita svalutazione delle rimanenze finali. Anche questo motivo - ove non inammissibile - è infondato. In primo luogo, sotto il profilo della specificità, esso non riporta la statuizione della sentenza di primo grado che si porrebbe ultra petita. In secondo luogo, si riferisce a una questione processuale (nullità della c.t.u. - e, quindi, della sentenza che sulla stessa si basò - per avere esteso i propri accertamenti a profili non involti dal thema decidendum delineato dagli atti introduttivi del processo, configurantisi alla stregua di “motivi aggiunti al ricorso in spregio alle preclusioni processuali”), in contrasto con il consolidato principio per cui “l’omesso esame di una questione puramente processuale (…) non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito” (Cass., n. 26913/2024; Cass., n. 25154/2018; Cass., n. 6174/2018; Cass., n. 321/2016). Inoltre, la stessa ricorrente deduce che “l’estensione indebita della domanda trae origine nel giudizio di primo grado, laddove la parte, in data 29 novembre 2012, depositava in Ctp richiesta di integrazione del quesito rivolto al CTU e il Collegio ordinava in data 27.05.2013, una nuova valutazione alla luce delle aggiuntive contestazioni” (pag. 9 del ricorso per cassazione). Può, quindi, convenirsi con il Procuratore Generale che la ritenuta valenza “percipiente” della c.t.u. implichi rigetto implicito della doglianza, nella 6 misura in cui riconduce l’accertamento del rapporto tra (pre-)esistenze e rimanenze di magazzino all’alveo dei poteri legittimamente esercitati dal consulente per rispondere ai quesiti postigli ai fini della soluzione della controversia. 3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 92 d.p.r. n. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito sollevato la contribuente dall’onere della prova funzionale alla giustificazione delle svalutazioni (vale a dire il deprezzamento delle merci). Il motivo è infondato, dal momento che il giudice di merito non ha sovvertito la distribuzione degli oneri probatori come predicabili in rapporto alla fattispecie astratta, limitandosi a ritenere corroborato dalla c.t.u., sotto il profilo tecnico, il criterio di valutazione delle rimanenze utilizzato dalla contribuente (la quale, quindi, può dirsi aver assolto, in concreto, all’onere probatorio sulla stessa gravante). 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotto il vizio di motivazione della sentenza d’appello (violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992; 132 n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.), avendo il giudice di seconde cure respinto l’appello incidentale con un’adesione per relationem alla sentenza di primo grado, senza esaminare né confutare specificamente le censure mosse dall’Agenzia delle Entrate avverso la stessa. 5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Amministrazione deduce la violazione degli artt. 107, comma 4, e 109 TUIR, per avere il giudice di merito avallato il recupero a tassazione della somma (pari a € 10.669,65) relativa ad alcune provvigioni le quali, ancorché fatturate nell’esercizio successivo, erano certe e determinabili (e quindi deducibili) nell’anno di maturazione (vale a dire il 2004). 6. Il terzo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione degli artt. 101, comma 5 e 106, comma 2, TUIR, per avere il giudice di merito 7 avallato la qualifica come perdite su crediti (con conseguente negazione della deducibilità) di importi derivanti da rettifiche del prezzo di vendita per merce difettosa non restituita ma distrutta previo accordo tra le parti. 7. Il quarto motivo del ricorso incidentale deduce la violazione degli artt. 109 TUIR e 21 d.p.r. n. 633/1972, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere considerato deducibile il costo portato dalla fattura n. 47 del 27/2/2005 la quale, pur sintetica, consentiva il controllo sostanziale dell’operazione, realmente effettuata. 8. Con il quinto motivo del ricorso incidentale, la SA.BA denunzia la violazione dell’art. 109 TUIR in relazione ai costi asseritamente afferenti all’anno 2003, i quali erano stati, invece, correttamente imputati al 2004, anno in cui erano divenuti certi e oggettivamente determinabili, a prescindere dalle regole civilistiche di chiusura del bilancio 2003. 9. Il sesto motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell’art. 109 TUIR, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al recupero a tassazione dell’importo di € 30.000,00, a titolo di interessi attivi che sarebbero presuntivamente maturati in favore della società ricorrente, ove avesse fatto ricorso al credito per l’acquisto di un macchinario invece “giratole” dalla società controricorrente dopo averlo a propria volta acquistato. 10. Il settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al recupero a tassazione dell’importo di € 234.782,51, per averne erroneamente esclusa la natura di sconto (condizionato) commerciale, deducibile dalla base imponibile IRAP. 11. Con l’ottavo e ultimo motivo del ricorso incidentale, la società contribuente deduce la violazione dell’art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472/1997, per non essersi il giudice di secondo grado pronunciato in alcun modo sulle sanzioni, che avrebbe dovuto rideterminare al ribasso, sulla scorta della normativa sopravvenuta più favorevole (d.lgs. n. 158/2015). 8 12. Il ricorso incidentale deve dichiararsi estinto, in conseguenza della corrispondente rinuncia da parte della controricorrente. 13. L’esito del giudizio (che vede, da un lato, la soccombenza della parte pubblica ricorrente, e dall’altro, la soggezione della controricorrente rinunciante al ricorso incidentale, in mancanza di accettazione della rinuncia, alle spese sostenute ex art. 391, comma 2, c.p.c.) rappresenta idoneo motivo per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale;
Dichiara estinto il ricorso incidentale;
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18/2/2026. Il Consigliere est. LU La GL La Presidente RO IT
-ricorrente- contro SABA BULLONERIA & AFFINI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andreina Gastaldo, Clino De SO e PA OR;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1707/2016, depositata il 24/3/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026 dal Consigliere LU La GL;
udito il Sostituto procuratore generale dott. Michele Di Mauro;
uditi, per l’Agenzia delle Entrate ricorrente, l’avv. dello Stato Fabrizio NI ER, e, per la società controricorrente, l’avv. Andreina Gastaldo. Civile Sent. Sez. 5 Num. 13471 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI Data pubblicazione: 09/05/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. SABA NE ed affini s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento n. R1S033400032, con il quale l’Agenzia delle Entrate, relativamente all’annata fiscale 2004, aveva recuperato a tassazione una maggiore IRES per € 2.940.420,00 e una maggiore IRAP per € 387.394,00, oltre sanzioni e interessi, sul presupposto che le rimanenze finali di magazzino al 31/12/2004 fossero state valutate dalla contribuente in misura inferiore a quanto desumibile alla stregua dei criteri di cui all’art. 92 TUIR. In particolare, la società aveva operato una svalutazione del 65% per i semilavorati, dell’80% per gli utensili e del 34% per i prodotti finiti. 2. La CTP di Milano, all’esito della disposta c.t.u., accolse il ricorso limitatamente al rilievo di cui al punto 7) dell’avviso di accertamento impugnato, concernente le suddette rimanenze di magazzino, ritenendo sussistenti i presupposti per le operate svalutazioni. 3. A seguito di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’Agenzia delle Entrate (incentrata sull’avere la c.t.u. “esondato” dal proprio legittimo ambito di applicazione, “surrogando” l’onere probatorio della parte), la CTR della Lombardia confermò la sentenza di primo grado, ritenendo che “lo strumento della CTU [era] stato usato dal giudice di prime cure in conformità a quanto dettato dalla dottrina e dalla giurisprudenza oltre che dalla legge”. 4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. La società contribuente resiste con controricorso, in seno al quale ha proposto ricorso incidentale, cui ha successivamente rinunciato con atto depositato telematicamente il 29/1/2026. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 18/2/2026. SABA NE ed affini s.r.l. ha, quindi, depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Michele Di Mauro, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, nelle quali ha 3 chiesto rigettarsi il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ed accogliersi, invece, il primo motivo del ricorso incidentale della società contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza ex artt. 7 d.lgs. n. 546/1992 e 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva fatto proprie le risultanze di una c.t.u. la quale, acquisendo “elementi di fatto utili all’accertamento della correttezza delle svalutazioni effettuate dalla parte”, aveva indebitamente sollevato la contribuente dall’onere probatorio sulla stessa incombente. Il motivo (che presenta anche profili di inammissibilità) è infondato. A pag. 1 e s. della sentenza impugnata è riportato il quesito della c.t.u. di primo grado (accertare “quale sia la natura dei beni compresi nelle giacenze di magazzino SABA al 31/12/2004, se come classificate nelle categorie di 1) utensili, 2) semilavorati e 3) prodotti finiti e quale ne sia il corrispondente valore. Tenga conto delle caratteristiche di ciascuna delle categorie sopra indicate ed in particolare la durata di norme utilizzo degli utensili, l’indice di obsolescenza dei semilavorati e dei prodotti finiti;
il tempo di giacenza dei prodotti finiti e dei semilavorati secondo i normali valori di mercato. Illustri, infine, il CTU il metodo ed i criteri utilizzati per la determinazione dei valori di prodotti e beni”). La CTR, richiamando il dictum di Cass., Sez. un., n. 9522/1996, ha fatto leva sulla “doppia natura” della c.t.u.: da un lato, “mezzo di valutazione dei fatti, già probatoriamente acquisiti al processo, nel rispetto dell’onere probatorio ripartito tra le parti”; dall’altro “mezzo di accertamento dei fatti, rilevabili mediante particolari cognizioni e competenze tecniche”. La parte ricorrente pretende di censurare la nullità della c.t.u. senza dar conto dei quesiti integrativi posti al c.t.u. (riprodotti, peraltro, a pag. 5 del controricorso) né riprodurre un solo passaggio della relazione né dar conto dell’eventuale deposito di osservazioni alla stessa, e senza riportare il 4 contenuto del motivo d’appello con cui aveva proposto la censura in questione, in ossequio al principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame. Non appare, conseguentemente, rispettato il disposto dell’art. 366, n. 6, c.p.c. (si veda anche Cass., n. 11752/2018, secondo cui “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d'ufficio causata dall'utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d'ufficio”). In ogni caso, come perspicuamente notato dal Procuratore generale, le stesse Sezioni unite hanno statuito, in tempi più recenti, che il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico), tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. un., n. 3086/2022). Nel caso di specie - fermo restando che la ricorrente non dettaglia in alcun modo, nel ricorso, da un lato quella che definisce “incompleta e generica documentazione di parte”, e dall’altro gli “elementi di fatto utili all’accertamento della correttezza delle svalutazioni effettuate dalla parte”, che sarebbero stati inammissibilmente acquisiti dal c.t.u. -, la disposta consulenza involgeva il profilo tecnico dell’individuazione del corretto criterio da adoperare per la (s)valutazione delle giacenze finali di magazzino, di modo che l’acquisizione, da parte del consulente, dei dati funzionali alla risposta ai quesiti non appare esorbitare dai suoi poteri, 5 trattandosi di circostanze di fatto necessariamente implicate dall’accertamento mediante l’uno o l’altro dei possibili metodi valutativi. 2. Il secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza “ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul terzo motivo d’appello, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva denunziato il vizio di ultrapetizione, per avere il giudice di primo grado esteso la propria cognizione all’accertamento del rapporto tra le esistenze iniziali e le rimanenze finali del magazzino, mentre l’oggetto del giudizio concerneva l’indebita svalutazione delle rimanenze finali. Anche questo motivo - ove non inammissibile - è infondato. In primo luogo, sotto il profilo della specificità, esso non riporta la statuizione della sentenza di primo grado che si porrebbe ultra petita. In secondo luogo, si riferisce a una questione processuale (nullità della c.t.u. - e, quindi, della sentenza che sulla stessa si basò - per avere esteso i propri accertamenti a profili non involti dal thema decidendum delineato dagli atti introduttivi del processo, configurantisi alla stregua di “motivi aggiunti al ricorso in spregio alle preclusioni processuali”), in contrasto con il consolidato principio per cui “l’omesso esame di una questione puramente processuale (…) non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito” (Cass., n. 26913/2024; Cass., n. 25154/2018; Cass., n. 6174/2018; Cass., n. 321/2016). Inoltre, la stessa ricorrente deduce che “l’estensione indebita della domanda trae origine nel giudizio di primo grado, laddove la parte, in data 29 novembre 2012, depositava in Ctp richiesta di integrazione del quesito rivolto al CTU e il Collegio ordinava in data 27.05.2013, una nuova valutazione alla luce delle aggiuntive contestazioni” (pag. 9 del ricorso per cassazione). Può, quindi, convenirsi con il Procuratore Generale che la ritenuta valenza “percipiente” della c.t.u. implichi rigetto implicito della doglianza, nella 6 misura in cui riconduce l’accertamento del rapporto tra (pre-)esistenze e rimanenze di magazzino all’alveo dei poteri legittimamente esercitati dal consulente per rispondere ai quesiti postigli ai fini della soluzione della controversia. 3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 92 d.p.r. n. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito sollevato la contribuente dall’onere della prova funzionale alla giustificazione delle svalutazioni (vale a dire il deprezzamento delle merci). Il motivo è infondato, dal momento che il giudice di merito non ha sovvertito la distribuzione degli oneri probatori come predicabili in rapporto alla fattispecie astratta, limitandosi a ritenere corroborato dalla c.t.u., sotto il profilo tecnico, il criterio di valutazione delle rimanenze utilizzato dalla contribuente (la quale, quindi, può dirsi aver assolto, in concreto, all’onere probatorio sulla stessa gravante). 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotto il vizio di motivazione della sentenza d’appello (violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992; 132 n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.), avendo il giudice di seconde cure respinto l’appello incidentale con un’adesione per relationem alla sentenza di primo grado, senza esaminare né confutare specificamente le censure mosse dall’Agenzia delle Entrate avverso la stessa. 5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Amministrazione deduce la violazione degli artt. 107, comma 4, e 109 TUIR, per avere il giudice di merito avallato il recupero a tassazione della somma (pari a € 10.669,65) relativa ad alcune provvigioni le quali, ancorché fatturate nell’esercizio successivo, erano certe e determinabili (e quindi deducibili) nell’anno di maturazione (vale a dire il 2004). 6. Il terzo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione degli artt. 101, comma 5 e 106, comma 2, TUIR, per avere il giudice di merito 7 avallato la qualifica come perdite su crediti (con conseguente negazione della deducibilità) di importi derivanti da rettifiche del prezzo di vendita per merce difettosa non restituita ma distrutta previo accordo tra le parti. 7. Il quarto motivo del ricorso incidentale deduce la violazione degli artt. 109 TUIR e 21 d.p.r. n. 633/1972, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere considerato deducibile il costo portato dalla fattura n. 47 del 27/2/2005 la quale, pur sintetica, consentiva il controllo sostanziale dell’operazione, realmente effettuata. 8. Con il quinto motivo del ricorso incidentale, la SA.BA denunzia la violazione dell’art. 109 TUIR in relazione ai costi asseritamente afferenti all’anno 2003, i quali erano stati, invece, correttamente imputati al 2004, anno in cui erano divenuti certi e oggettivamente determinabili, a prescindere dalle regole civilistiche di chiusura del bilancio 2003. 9. Il sesto motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell’art. 109 TUIR, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al recupero a tassazione dell’importo di € 30.000,00, a titolo di interessi attivi che sarebbero presuntivamente maturati in favore della società ricorrente, ove avesse fatto ricorso al credito per l’acquisto di un macchinario invece “giratole” dalla società controricorrente dopo averlo a propria volta acquistato. 10. Il settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al recupero a tassazione dell’importo di € 234.782,51, per averne erroneamente esclusa la natura di sconto (condizionato) commerciale, deducibile dalla base imponibile IRAP. 11. Con l’ottavo e ultimo motivo del ricorso incidentale, la società contribuente deduce la violazione dell’art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472/1997, per non essersi il giudice di secondo grado pronunciato in alcun modo sulle sanzioni, che avrebbe dovuto rideterminare al ribasso, sulla scorta della normativa sopravvenuta più favorevole (d.lgs. n. 158/2015). 8 12. Il ricorso incidentale deve dichiararsi estinto, in conseguenza della corrispondente rinuncia da parte della controricorrente. 13. L’esito del giudizio (che vede, da un lato, la soccombenza della parte pubblica ricorrente, e dall’altro, la soggezione della controricorrente rinunciante al ricorso incidentale, in mancanza di accettazione della rinuncia, alle spese sostenute ex art. 391, comma 2, c.p.c.) rappresenta idoneo motivo per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale;
Dichiara estinto il ricorso incidentale;
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18/2/2026. Il Consigliere est. LU La GL La Presidente RO IT