Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2026, n. 13471
CASS
Sentenza 9 maggio 2026

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  • Accolto
    Corretta valutazione delle rimanenze di magazzino

    Il giudice di primo grado, all'esito di CTU, ha accolto il ricorso limitatamente alle rimanenze, ritenendo sussistenti i presupposti per le operate svalutazioni. La CTR ha confermato tale decisione.

  • Rigettato
    CTU esorbitante dai propri poteri e sollevamento dall'onere probatorio

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando la mancata specificazione da parte della ricorrente dei quesiti integrativi, della relazione di CTU e delle osservazioni ad essa, oltre al mancato rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Inoltre, si richiama la giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite che ammette l'acquisizione di documenti da parte del CTU nei limiti dei quesiti.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sul vizio di ultrapetizione del giudice di primo grado

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando la mancata specificazione della statuizione del giudice di primo grado che si porrebbe ultra petita e il fatto che l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia. Si rileva inoltre che la questione potrebbe essere stata implicitamente rigettata dalla ritenuta valenza 'percipiente' della CTU.

  • Rigettato
    Sollevamento della contribuente dall'onere della prova del deprezzamento delle merci

    Il motivo è infondato poiché il giudice di merito non ha sovvertito la distribuzione degli oneri probatori, ma ha ritenuto che la CTU avesse corroborato, sotto il profilo tecnico, il criterio di valutazione delle rimanenze utilizzato dalla contribuente, la quale, quindi, ha assolto all'onere probatorio.

  • Inammissibile
    Mancata specifica disamina delle censure dell'Agenzia delle Entrate

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato estinto a seguito di rinuncia da parte della controricorrente.

  • Inammissibile
    Avallo recupero a tassazione provvigioni fatturate nell'esercizio successivo

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato estinto a seguito di rinuncia da parte della controricorrente.

  • Inammissibile
    Avallo qualifica come perdite su crediti di rettifiche prezzo merce difettosa

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato estinto a seguito di rinuncia da parte della controricorrente.

  • Inammissibile
    Mancata considerazione deducibilità costo fattura n. 47/2005

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato estinto a seguito di rinuncia da parte della controricorrente.

  • Inammissibile
    Imputazione errata costi 2003 al 2004

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato estinto a seguito di rinuncia da parte della controricorrente.

  • Inammissibile
    Recupero a tassazione interessi attivi presunti

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato estinto a seguito di rinuncia da parte della controricorrente.

  • Inammissibile
    Erronea esclusione natura di sconto commerciale deducibile da base imponibile IRAP

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato estinto a seguito di rinuncia da parte della controricorrente.

  • Inammissibile
    Mancata pronuncia sulle sanzioni e rideterminazione al ribasso

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato estinto a seguito di rinuncia da parte della controricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2026, n. 13471
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13471
    Data del deposito : 9 maggio 2026

    Testo completo