Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 41073
CASS
Sentenza 7 luglio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'impossibilità della notifica, per irreperibilità del contravventore, dell'invito al pagamento dell'oblazione determinata dall'organo di vigilanza per l'estinzione del reato (art. 24, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), non osta all'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti. (In motivazione la Corte ha precisato che, a ritenere diversamente, si attribuirebbe al contravventore la facoltà di eludere l'applicazione della norma e l'esercizio dell'azione penale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 41073
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41073
    Data del deposito : 7 luglio 2011

    Testo completo