Sentenza 7 luglio 2011
Massime • 1
L'impossibilità della notifica, per irreperibilità del contravventore, dell'invito al pagamento dell'oblazione determinata dall'organo di vigilanza per l'estinzione del reato (art. 24, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), non osta all'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti. (In motivazione la Corte ha precisato che, a ritenere diversamente, si attribuirebbe al contravventore la facoltà di eludere l'applicazione della norma e l'esercizio dell'azione penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 41073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41073 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/07/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1613
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3173/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze;
nei confronti di:
CH AN, nato in [...] il 14 settembre del 1954;
avverso la sentenza del tribunale di Firenze sezione distaccata di Empoli;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona della dott.ssa Maria Giuseppa Fodaroni, la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito l'avv. Greco Benedetto.
Letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con sentenza del 24 settembre del 2008, assolveva CH AN dalle contravvenzioni ascrittegli per l'insussistenza dei fatti. La predetta era stata rinviata a giudizio perché rispondesse delle seguenti reati:
del reato di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, art. 20 e art. 58, sub a) per non avere adottato misure idonee ad impedire la dispersione dei vapori dei solventi che si sviluppano in prossimità delle postazioni di masticiatura;
del reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 55 e art. 389, sub d) per non avere protetto con idonea copertura gli organi di trasmissione della macchina scarnatrice.
Fatti commessi in Empoli il 5 settembre del 2006.
In sede di ispezione l'ispettore dell'ASL di Empoli formulava apposite prescrizioni a norma del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20. Successivamente il medesimo organo di p.g. constatava che il trasgressore aveva eliminato le violazioni contestate nel termine accordato, in quanto le attività d'impresa nei locali oggetto delle prescrizioni erano definitivamente cessate con la risoluzione del relativo contratto di locazione. Di conseguenza ammetteva lo stesso CH AN al pagamento della sanzione in via amministrativa D.Lgs. n. 758 del 1994, ex art. 21, comma 2, pagamento che avrebbe determinato l'effetto estintivo previsto dall'art. 24, comma 1, medesimo D.Lgs.. Nella comunicazione della notizia di reato gli ufficiali di p.g. della A.S.L. evidenziarono che la comunicazione di ammissione al pagamento era stata respinta al mittente in quanto il contravventore, lasciando il domicilio dichiarato presso i locali dove aveva svolto l'attività, non aveva dato alcuna notizia in ordine al suo nuovo domicilio.
Tanto premesso in fatto, il tribunale ha pronunciato la sentenza assolutoria, per l'insussistenza dei fatti, osservando che non risultava pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato, in quanto mancava la prova che avesse avuto conoscenza della possibilità di essere ammesso al pagamento per l'estinzione dei reati, essendo peraltro fatto notorio che i cittadini cinesi, cessata la loro attività, si spostano da quei luoghi e spesso si rendono irreperibili.
Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale dì Firenze denunciando l'erronea applicazione di norme giuridiche e conseguente manifesta illogicità della motivazione. Assume che il giudice aveva erroneamente applicato l'art. 21 relativo all'ammissione del trasgressore che abbia adempiuto le prescrizione al pagamento, posto che il trasgressore si era allontanato dal proprio domicilio senza provvedere al pagamento.
Il ricorso è fondato.
A norma del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24 le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro si estinguono se il contravventore adempie alla prescrizione imposta dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto nel termine di trenta giorni. L'operatività della causa di estinzione è quindi subordinata al verificarsi delle due condizioni imposte dalla legge: adempimento delle prescrizioni e pagamento. Il mancato rispetto anche di una sola delle due condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo, Da ciò consegue che è onere del contravventore attivarsi per la realizzazione dell'effetto estintivo. Il contravventore ovviamente per potere pagare deve conoscere l'ammontare della sanzione e deve ricevere l'invito al pagamento Tale invito non richiede particolari procedure essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato (cfr Cass. n. 38680 del 2004). La notificazione dell'invito al pagamento, divenuta impossibile per colpa del contravventore stesso che si è reso volutamente irreperibile dopo l'accertamento dell'infrazione, non impedisce l'esercizio dell'azione penale e la conseguente condanna del trasgressore. Opinando diversamente si attribuirebbe al contravventore la facoltà di eludere l'applicazione della norma e l'esercizio dell'azione penale.
Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà applicare il principio dianzi esposto ossia dovrà ritenere realizzata la condizione di procedibilità perché la mancata notificazione dell'invito al pagamento è imputabile a fatto volontario del trasgressore.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p.;
ANNULLA la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011