Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11797 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UPRE11797/02 Oggetto SEZ ONE LAV Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1177/00 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.
1.29406 Dott. Donato FIGURELLI Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Dott. Natale Consigliere Ud. 12/04/02 CAPITANIO Amoruso Dott. Giovanni . Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: S.P.I. SOCIETA' PER LA PUBBLICITA' IN ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO CAIAFA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RO AN;
intimato avverso la sentenza n. 6387/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/04/99 R.G. N. 65631/92; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1615 -1- udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato CAIAFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. S. P. I. SOCIETA' PER LA PUBBLICITA' IN ITALIA s.p.a. rappresentante pro tempore, in persona del legale domiciliate in ROMA VIA ALFREDO FUSCO elettivamente 104, presso To studio dell'avvocato ANTONIO CAIAFA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Roma, FA SA, sostenendo di avere percepito, quale dipendente della SOCIETA INTERNAZIONALE PUBBLICITA', il contributo mensa previsto dall'art. 54 del contratto collettivo per i giorni nei quali la prestazione si era protratta oltre le ore 14, chiese che si dichiarasse il suo diritto a percepire la predetta indennità anche Know nei giorni nei quali la prestazione non era stata resa od era cessata prima delle ore 14, ed all'inclusione dell'indennità nelle mensilità aggiuntive e nel TFR, e si condannasse la società al pagamento della somma di lire 3.021.500 (per differenze retributive su tredicesima e quattordicesima mensilità e per indennità dovuta nei giorni di riposo). Il Pretore, ritenendo (su eccezione della società) che il lavoratore con conciliazione del 31 gennaio 1990 aveva espressamente rinunciato a far valere ogni diritto inerente all'intercorso rapporto di lavoro, dichiarò inammissibile la domanda. Con sentenza non definitiva dell'8 aprile 1999 il Tribunale di Roma. accogliendo l'appello del SA, ha dichiarato l'ammissibilità della domanda. Il giudicante, premettendo che la conciliazione non può estendere i propri effetti a diritti fatti valere con altra azione giudiziale e dei quali il soggetto non abbia chiara consapevolezza, rileva che nel caso in esame la conciliazione era intervenuta nell'ambito d'un precedente giudizio avente un oggetto (il diritto ad un diverso inquadramento professionale) ben diverso e non interferente con l'oggetto del giudizio in esame, che al tempo della conciliazione non era stato ancora instaurato. 3 Esaminando poi il testo della dichiarazione contenuta nella conciliazione (dichiarazione "di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi diritto azionato o non con il ricorso presentato relativamente al rapporto di lavoro risoltosi con la società alla data del 31 dicembre 1987"). Jude il Tribunale ritiene che la dichiarazione abdicativa si riferiva solo ai diritti direttamente inerenti all'azione ivi proposta. Da questi elementi deduce che, poiché l'atto non coinvolgeva il diritto in controversia, la domanda è ammissibile. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la SOCIETA' PER LA PUBBLICITA' IN ITALIA S.r.l., percorrendo le linee d'un unico motivo;
FA SA non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 cod. civ., la ricorrente sostiene che la dichiarazione liberatoria contenuta in una quietanza a saldo, con la quale il lavoratore dichiara di non aver altro a pretendere, è una valida rinuncia ove si accerti, attraverso elementi contenuti nella dichiarazione od aliunde desumibili, che il lavoratore era consapevole di essere titolare dei diritti ed abbia inteso rinunciare agli stessi. Limite a questa validità è solo la rinuncia a diritti non ancora esistenti. E nel caso in esame dal dato letterale emergeva la volontà di questa rinuncia. Ed il diritto in controversia era ben esistente al tempo della conciliazione. Il ricorso è infondato. Le norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili all'atto di conciliazione giudiziale (Cass. 27 ottobre 1998 4 n.10719, 25 marzo 1997 n. 2642). Nel contempo, "l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale. Nell'ipotesi in cui il ricorrente UC lamenti espressamente tale violazione, egli ha tuttavia l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito ed il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione d'una diversa (e più favorevole) interpretazione" (Cass. 28 maggio 2001 n. 7242). Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che il diritto in controversia non fosse parte dello spazio negoziale della conciliazione;
e ciò ha dedotto attraverso un elemento letterale ("il ricorso presentato". locuzione cui era logicamente e sintatticamente connessa ogni altra espressione dell'atto, era il parametro di definizione dell'oggetto del negozio), un elemento temporale (l'inesistenza del giudizio de quo al tempo della conciliazione) ed un elemento materiale (la diversa materia del giudizio in esame, in relazione al giudizio in cui era intervenuta la conciliazione, ed avente per oggetto l'inquadramento professionale). Le molteplici angolazioni e le relative argomentazioni in base alle quali il giudicante giunge alla decisione, non solo sono coerenti sul piano logico - giuridico, bensi non sono censurate dalla ricorrente. 5 Il ricorso deve essere respinto. E, per l'assenza di ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2002. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Tietro Custo incluso Milo Споло Cure havelle O D R I T I T O I A S I I , S T R E O D A E R G CANE R A T . A 1 I , D T 0 S O A S L A L O F 6