CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13706 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale PI RO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CE AV, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31 maggio 2021 con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 3 luglio 2020, ha condannato l'imputato alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione ai delitti di cui al capo di imputazione. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed il travisamento di prove decisive. 2.1. Secondo la difesa i giudici di appello non avrebbero tenuto conto delle doglianze difensive, senza motivare in modo logico e coerente in ordine alle ragioni di infondatezza delle censure stesse e sarebbero giunti a conclusioni 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13706 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 11/01/2023 incompatibili con le premesse di fatto poste alla base del loro percorso argomentativo. 2.2. Le intercettazioni, secondo la ricostruzione difensiva, non sarebbero idonee a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nei reati rubricati in quanto prive di alcun riferimento alla rapina posta in essere in Bollate. 2.3. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui afferma che il EL avrebbe fatto il sopralluogo prodromico alla rapina portando con sé una utenza a lui intestata, circostanza che trova smentita in quanto affermato nell'ordinanza applicativa della custodia cautelare. 2.4. La motivazione sarebbe illogica laddove ha ritenuto privo di pregio il motivo di appello con il quale il ricorrente aveva lamentato la mancata escussione dei soggetti che il giorno della rapina avevano contattato le utenze intestate a LI OM e LO OM. 2.5. La difesa segnala, inoltre, che l'utenza «ufficiale» del AV (320/4480624) e l'utenza 351/1287730 che secondo i giudici di merito sarebbe nella disponibilità del ricorrente in maniera «occulta» erano, il giorno della rapina, in uso a soggetti che si trovavano in luoghi diversi, come dimostrato dal fatto che le due utenze hanno agganciato ponti radio differenti. 2.6. La motivazione sarebbe apodittica nella parte in cui afferma, in assenza di qualsivoglia accertamento antropometrico, che il ricorrente era il conducente della Lancia Delta utilizzata per commettere il reato, senza tener conto del fatto che nessuno dei soggetti ripresi dalle telecamere di sorveglianza ha caratteristiche fisiche simili all'imputato. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 81, comma secondo e 133 cod. pen. Secondo la difesa la pena sarebbe palesemente eccessiva e distante dal minimo edittale sia per quanto riguarda la pena base che la pena per i reati satellite;
il percorso argomentativo esposto in sentenza non renderebbe possibile individuare le ragioni che hanno indotto i giudici a determinare la pena in misura superiore al minimo edittale, limitandosi a fondare la loro decisione sulla «sfrontata pericolosità e spregiudicatezza dell'azione delittuosa» e facendo un mero richiamo formale all'art. 133, cod. pen. La motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sarebbe apparente in quanto non avrebbe tenuto conto degli elementi favorevoli all'imputato dedotti con l'atto di appello (scelta del rito, comportamento processuale). CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di impugnazione, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massinnata). 2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2.2. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di 3 correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Le doglianze formulate dal ricorrente sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado;
ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 4. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso. 5. Il primo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto contraddistinto dalla mera riproposizione delle medesime censure fattuali proposte in appello, senza alcun confronto con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. 5.1. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, prescindendo 4 dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati in entrambe le sentenze di condanna. Il ricorrente lungi dal proporre una incompatibilità tra il percorso argomentativo del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostiene in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, rispetto al quale è stata proposta una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai giudici di merito nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Entrambe le sentenze hanno, infatti, dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia uno degli autori dei reati di cui al capo di imputazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. 5.2. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori idonei a ritenere provata la penale responsabilità del EL in ordine a reati contestatigli e, in particolare, la sua presenza sulla scena del crimine (vedi pagg. da 25 a 28. della sentenza di primo grado e pagg. da 33 a 36 della sentenza di appello). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 5.3. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 — 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 5 5.4. La doglianza con la quale la difesa eccepisce l'illogicità della condotta dell'imputato il quale avrebbe portato con sé la propria utenza ufficiale in occasione del sopralluogo precedente alla rapina, oltre ad essere del tutto congetturale, è aspecifica non confrontandosi con le argomentazioni dei giudici di appello che hanno adeguatamente evidenziato l'irrilevanza di tale «argomento di mero ordine logico» in considerazione del fatto che la condotta dell'imputato potrebbe essere frutto di «una dimenticanza o una semplice leggerezza» (vedi pag. 35 della sentenza impugnata). L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte (quali ad esempio la mancata individuazione ed escussione dei soggetti che il giorno della rapina avevano contattato le utenze intestate a LI OM e LO OM), abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio non perseguibile in sede di legittimità. 5.5. La doglianza con quale il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine all'individuazione del AV come il conducente della Lancia Delta utilizzata dai rapinatori è del tutto generica;
la difesa si limita, infatti, ad affermare in modo del tutto apodittico che l'autista della vettura non avrebbe caratteristiche fisiche simili all'imputato, senza addurre alcun elemento probatorio a sostegno di tale affermazione e senza confrontarsi con quanto argomentato sul punto dai giudici di merito direttamente o per relationem (vedi pag. 41 della sentenza di primo grado). 5.6. Quanto, infine, alle generiche critiche difensive sull'inidoneità delle conversazioni captate a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nei reati rubricati, è sufficiente ricordare, per sottolinearne la manifesta infondatezza, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; da ultimo Sez. 2, n. 6413 del 23/11/2022, dep. 2023, Trimarchi, non massimata). Nel caso di specie il ricorrente non ha segnalato alcun travisamento del contenuto dei dialoghi captati ma si è limitato a proporre una valutazione 6 alternativa del materiale captativo posto alla base della decisione impugnata, prospettazione che, oltre ad essere del tutto generica, non è consentita in sede di legittimità in virtù del principio di diritto sopra esposto. 5.7. In conclusione, la sentenza impugnata, contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e di tutte le doglianze difensive e s'appalesa esente da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi pertanto a rilievi in questa sede per i motivi ora esposti. 6. Il secondo motivo di ricorso è generico, aspecifico e dedotto per motivi non consentiti. 6.1. La doglianza con la quale il ricorrente deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, è aspecifica. Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e della gravità del reato desumibili dalla «sfrontata pericolosità e spregiudicatezza dell'azione delittuosa come organizzata, il possesso di armi letali» (pag. 37 della sentenza impugnata), elementi logico-fattuali con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi. Il Collegio ribadisce, peraltro, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non nnassimata). 6.2. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'eccessività degli aumenti a titolo di continuazione è aspecifica e non consentita. Il ricorrente si limita a contestare la congruità dei singoli aumenti determinati in relazione ai reati satellite, senza confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dai giudici di appello. Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del 7 giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata) La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la dettagliata determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione della omogeneità degli illeciti perpetrati e delle relative pene edittali e del conseguente ragionevole utilizzo di «aumenti ragionevolmente uniformi, ampiamente giustificati nella loro entità dalla funzione di tali violazione, asservita al compimento di un fatto grave come quello descritto al capo b)» (vedi pag. 37 della sentenza impugnata). La replica contenuta nel ricorso si limita a lamentare l'eccessività degli aumenti senza fornire elementi a sostegno di tale apodittica affermazione. 6.3. La doglianza inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche è generica ed aspecifica non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento delle decisioni di merito. La doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche;
la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse nella sentenza impugnata. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 37 della sentenza impugnata), facendo buon uso del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri 8 da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01 ; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Mari gliano, Rv. 279549 - 02). 7. All'inammissibilità del ricorso conse g ue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pa gamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così e quitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 gen aio 2023 Il CO re estensore- Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale PI RO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CE AV, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31 maggio 2021 con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 3 luglio 2020, ha condannato l'imputato alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione ai delitti di cui al capo di imputazione. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed il travisamento di prove decisive. 2.1. Secondo la difesa i giudici di appello non avrebbero tenuto conto delle doglianze difensive, senza motivare in modo logico e coerente in ordine alle ragioni di infondatezza delle censure stesse e sarebbero giunti a conclusioni 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13706 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 11/01/2023 incompatibili con le premesse di fatto poste alla base del loro percorso argomentativo. 2.2. Le intercettazioni, secondo la ricostruzione difensiva, non sarebbero idonee a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nei reati rubricati in quanto prive di alcun riferimento alla rapina posta in essere in Bollate. 2.3. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui afferma che il EL avrebbe fatto il sopralluogo prodromico alla rapina portando con sé una utenza a lui intestata, circostanza che trova smentita in quanto affermato nell'ordinanza applicativa della custodia cautelare. 2.4. La motivazione sarebbe illogica laddove ha ritenuto privo di pregio il motivo di appello con il quale il ricorrente aveva lamentato la mancata escussione dei soggetti che il giorno della rapina avevano contattato le utenze intestate a LI OM e LO OM. 2.5. La difesa segnala, inoltre, che l'utenza «ufficiale» del AV (320/4480624) e l'utenza 351/1287730 che secondo i giudici di merito sarebbe nella disponibilità del ricorrente in maniera «occulta» erano, il giorno della rapina, in uso a soggetti che si trovavano in luoghi diversi, come dimostrato dal fatto che le due utenze hanno agganciato ponti radio differenti. 2.6. La motivazione sarebbe apodittica nella parte in cui afferma, in assenza di qualsivoglia accertamento antropometrico, che il ricorrente era il conducente della Lancia Delta utilizzata per commettere il reato, senza tener conto del fatto che nessuno dei soggetti ripresi dalle telecamere di sorveglianza ha caratteristiche fisiche simili all'imputato. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 81, comma secondo e 133 cod. pen. Secondo la difesa la pena sarebbe palesemente eccessiva e distante dal minimo edittale sia per quanto riguarda la pena base che la pena per i reati satellite;
il percorso argomentativo esposto in sentenza non renderebbe possibile individuare le ragioni che hanno indotto i giudici a determinare la pena in misura superiore al minimo edittale, limitandosi a fondare la loro decisione sulla «sfrontata pericolosità e spregiudicatezza dell'azione delittuosa» e facendo un mero richiamo formale all'art. 133, cod. pen. La motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sarebbe apparente in quanto non avrebbe tenuto conto degli elementi favorevoli all'imputato dedotti con l'atto di appello (scelta del rito, comportamento processuale). CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di impugnazione, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massinnata). 2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2.2. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di 3 correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Le doglianze formulate dal ricorrente sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado;
ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 4. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso. 5. Il primo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto contraddistinto dalla mera riproposizione delle medesime censure fattuali proposte in appello, senza alcun confronto con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. 5.1. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, prescindendo 4 dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati in entrambe le sentenze di condanna. Il ricorrente lungi dal proporre una incompatibilità tra il percorso argomentativo del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostiene in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, rispetto al quale è stata proposta una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai giudici di merito nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Entrambe le sentenze hanno, infatti, dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia uno degli autori dei reati di cui al capo di imputazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. 5.2. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori idonei a ritenere provata la penale responsabilità del EL in ordine a reati contestatigli e, in particolare, la sua presenza sulla scena del crimine (vedi pagg. da 25 a 28. della sentenza di primo grado e pagg. da 33 a 36 della sentenza di appello). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 5.3. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 — 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 5 5.4. La doglianza con la quale la difesa eccepisce l'illogicità della condotta dell'imputato il quale avrebbe portato con sé la propria utenza ufficiale in occasione del sopralluogo precedente alla rapina, oltre ad essere del tutto congetturale, è aspecifica non confrontandosi con le argomentazioni dei giudici di appello che hanno adeguatamente evidenziato l'irrilevanza di tale «argomento di mero ordine logico» in considerazione del fatto che la condotta dell'imputato potrebbe essere frutto di «una dimenticanza o una semplice leggerezza» (vedi pag. 35 della sentenza impugnata). L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte (quali ad esempio la mancata individuazione ed escussione dei soggetti che il giorno della rapina avevano contattato le utenze intestate a LI OM e LO OM), abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio non perseguibile in sede di legittimità. 5.5. La doglianza con quale il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine all'individuazione del AV come il conducente della Lancia Delta utilizzata dai rapinatori è del tutto generica;
la difesa si limita, infatti, ad affermare in modo del tutto apodittico che l'autista della vettura non avrebbe caratteristiche fisiche simili all'imputato, senza addurre alcun elemento probatorio a sostegno di tale affermazione e senza confrontarsi con quanto argomentato sul punto dai giudici di merito direttamente o per relationem (vedi pag. 41 della sentenza di primo grado). 5.6. Quanto, infine, alle generiche critiche difensive sull'inidoneità delle conversazioni captate a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nei reati rubricati, è sufficiente ricordare, per sottolinearne la manifesta infondatezza, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; da ultimo Sez. 2, n. 6413 del 23/11/2022, dep. 2023, Trimarchi, non massimata). Nel caso di specie il ricorrente non ha segnalato alcun travisamento del contenuto dei dialoghi captati ma si è limitato a proporre una valutazione 6 alternativa del materiale captativo posto alla base della decisione impugnata, prospettazione che, oltre ad essere del tutto generica, non è consentita in sede di legittimità in virtù del principio di diritto sopra esposto. 5.7. In conclusione, la sentenza impugnata, contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e di tutte le doglianze difensive e s'appalesa esente da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi pertanto a rilievi in questa sede per i motivi ora esposti. 6. Il secondo motivo di ricorso è generico, aspecifico e dedotto per motivi non consentiti. 6.1. La doglianza con la quale il ricorrente deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, è aspecifica. Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e della gravità del reato desumibili dalla «sfrontata pericolosità e spregiudicatezza dell'azione delittuosa come organizzata, il possesso di armi letali» (pag. 37 della sentenza impugnata), elementi logico-fattuali con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi. Il Collegio ribadisce, peraltro, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non nnassimata). 6.2. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'eccessività degli aumenti a titolo di continuazione è aspecifica e non consentita. Il ricorrente si limita a contestare la congruità dei singoli aumenti determinati in relazione ai reati satellite, senza confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dai giudici di appello. Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del 7 giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata) La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la dettagliata determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione della omogeneità degli illeciti perpetrati e delle relative pene edittali e del conseguente ragionevole utilizzo di «aumenti ragionevolmente uniformi, ampiamente giustificati nella loro entità dalla funzione di tali violazione, asservita al compimento di un fatto grave come quello descritto al capo b)» (vedi pag. 37 della sentenza impugnata). La replica contenuta nel ricorso si limita a lamentare l'eccessività degli aumenti senza fornire elementi a sostegno di tale apodittica affermazione. 6.3. La doglianza inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche è generica ed aspecifica non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento delle decisioni di merito. La doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche;
la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse nella sentenza impugnata. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 37 della sentenza impugnata), facendo buon uso del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri 8 da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01 ; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Mari gliano, Rv. 279549 - 02). 7. All'inammissibilità del ricorso conse g ue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pa gamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così e quitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 gen aio 2023 Il CO re estensore- Il Presidente