Sentenza 26 marzo 2015
Massime • 1
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva.
Commentario • 1
- 1. La recidivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
di Matilde Brancaccio Sommario: 1. Premessa 2. L'illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria 2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali 2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3. Il contrasto sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa Nell'anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2015, n. 28746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28746 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 26/03/2015
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1937
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 52069/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI ME IL, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 8 maggio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Policastro Aldo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, da ridursi ad anni 8 di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa, e per il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore, avv. Lojacono Francesco, in sostituzione dell'avv. Staiano Salvatore.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza dell'8 maggio 2014, la Corte d'appello di Potenza ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Gup del Tribunale di Lagonegro del 10 ottobre 2013, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e art. 80, comma 2, perché deteneva kg 5 di cocaina con una quantità di principio attivo di kg 4,7, corrispondenti a 31.337 dosi medie singole, frazionata e occultata in un doppio fondo appositamente creato nella sua auto;
con l'aggravante dell'ingente quantità e la recidiva reiterata. La Corte d'appello ha rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio, riducendo la pena principale ad anni 9 di reclusione ed Euro 90.000,00 di multa e confermando la sentenza di primo grado quanto alle pene accessorie e alla confisca dello stupefacente e dell'auto.
2. - Avverso la sentenza l'imputato proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rilevano l'inosservanza e l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. Non si sarebbe considerato che l'aggravante dell'ingente quantitativo non può essere ritenuta sussistente sulla base del mero dato quantitativo, in mancanza di un'ulteriore valutazione delle circostanze del caso da parte del giudice di merito.
2.2. - Si denunciano, in secondo luogo, la violazione dell'art. 99 c.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di recidiva. L'aumento per tale circostanza aggravante sarebbe stato ritenuto assorbito dalla Corte d'appello nell'ambito dell'aumento di pena per l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, ex art. 63 c.p.. La recidiva avrebbe dovuto, invece, essere esclusa, considerando il contegno dell'imputato, il quale avevano ammesso l'addebito e spiegato di essersi dedicato lo spaccio di stupefacenti in conseguenza del suo licenziamento, ed era un soggetto sostanzialmente incensurato ed estraneo a contesti criminali. Non si sarebbe considerato, ai fini della recidiva, che i reati oggetto di precedenti condanne erano estinti ex art. 163 c.p.. 2.3. - Con un terzo motivo di doglianza, si rilevano la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché l'erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p.. La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto, ai fini della pena, dell'atteggiamento remissivo e collaborativo dell'imputato e avrebbe sminuito la sua confessione, sul rilievo che la stessa era stata una scelta obbligata all'esito dell'arresto in flagranza.
2.4. - Si lamenta, in quarto luogo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel calcolo della pena, con riferimento alla diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, che avrebbe dovuto portare ad una pena di "anni 8 di reclusione ed Euro 90.000 di multa".
2.5. - Si lamentano, infine, la violazione dell'art. 240 c.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, quanto alla confisca dell'auto, di proprietà di un soggetto estraneo al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo. 3.1. - La prima doglianza - relativa all'applicazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, - è inammissibile, perché formulata in modo non specifico.
La difesa sostiene, infatti, che la sussistenza dell'aggravante in questione sarebbe stata desunta solo dal dato ponderale e non anche dalle modalità del fatto. Si tratta di un'affermazione del tutto sganciata dal compendio istruttorio e puntualmente smentita dai giudici di primo e secondo grado, i quali hanno evidenziato che la sussistenza dell'aggravante è stata ritenuta, oltre che sulla base del dato ponderale, molto superiore rispetto alla soglia massima rappresentata da 2000 volte il valore massimo in milligrammi determinato per ogni sostanza dal decreto ministeriale 11 aprile 2006 (secondo il criterio fatto proprio dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 24 maggio 2012, n. 36258), anche in base alle modalità della detenzione dello stupefacente, in un doppio fondo appositamente creato dall'imputato nell'auto a sua disposizione. 3.2. - Quanto alla mancata esclusione della recidiva - oggetto del secondo motivo di ricorso - è sufficiente qui evidenziare che la Corte d'appello non ha operato alcun aumento per la stessa, limitandosi ad aumentare la pena base per l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2. E ciò a fronte dell'assoluta genericità del relativo motivo di appello - meramente riprodotto con il ricorso per cassazione - con il quale non sono stati dedotti elementi positivi valutabili ai fini dell'esclusione della recidiva stessa. Nè può ritenersi fondato l'assunto difensivo secondo cui la recidiva andrebbe esclusa perché i reati in relazione ai quali la recidiva è stata contestata sono estinti a seguito del decorso del tempo dopo la sospensione condizionale della pena. Infatti, l'estinzione del reato in conseguenza della sospensione condizionale della pena non si estende agli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (Cass. pen., sez. 4, 23 novembre 2010, n. 45351, rv. 249069). 3.3. - Del tutto generico è il terzo motivo di doglianza, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Infatti la difesa si limita a riproporre rilievi già esaminati e motivatamente disattesi in primo e secondo grado, quali quelli relativi al corretto atteggiamento processuale e alla confessione. E ciò a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata reca sul punto una motivazione pienamente adeguata, laddove evidenzia che non esistono elementi positivi di giudizio e che la confessione è stata obbligata dalle circostanze del ritrovamento dello stupefacente, occultato in un doppio fondo nell'auto dell'imputato. Quanto alla pretesa mancanza di legami dell'imputato con ambienti criminali, la stessa risulta smentita, con evidenza, dall'elevato quantitativo di stupefacente detenuto, dal livello di purezza dello stesso, dalle modalità del suo trasporto e del suo occultamento.
3.4. - È invece fondato il quarto motivo di doglianza, pur in presenza di una erronea indicazione da parte della difesa del computo finale della pena in anni 8 di reclusione ed Euro 90.000,00 di multa. La pena complessiva di anni 12 di reclusione ed Euro 120.000,00 di multa avrebbe dovuto essere, infatti, diminuita di un terzo, giungendosi così a quella di anni 8 di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa. Si tratta di una diminuzione che, essendo determinata in misura fissa dall'art. 442 c.p.p., comma 2, può essere direttamente disposta da questa Corte, con annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l). 3.5. - Manifestamente infondato è il quinto motivo di impugnazione, relativo alla confisca del veicolo, il quale - secondo la corretta valutazione dei giudici di primo e secondo grado - era nella assoluta e totale disponibilità dell'imputato, pur essendo formalmente intestato alla moglie di questo, tanto da essere stato da lui modificato con l'inserimento di un doppio fondo per consentire l'occultamento dello stupefacente.
4. - Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena, da determinarsi in anni 8 di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa. Il ricorso deve essere nel resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, che determina in anni 8 di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2015