CASS
Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17068 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di CI SA GI, nato ad [...] il [...] avverso l’ordinanza del 10/02/2026 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Claudio D’Isa, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 16 gennaio 2026, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di SA GI CI, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 e 416- bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17068 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 22/04/2026 2. Ricorre per cassazione SA GI CI, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 192, commi 3-4, e 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., con riferimento alla ribadita gravità indiziaria, nonostante l’unica fonte a carico, la persona offesa AL, dovesse reputarsi del tutto inattendibile, in quanto imputato in un procedimento connesso (usura ai danni del ricorrente) e avesse posto in essere condotte simulatorie per rendere credibile la propria segnalazione (falsamente denunciando l’esplosione di una bomba carta ai suoi danni). Le propalazioni accusatorie risulterebbero del tutto sprovviste di riscontri, laddove, invece, la versione dell’indagato avrebbe il conforto di decisiva documentazione e delle conversazioni tra presenti autonomamente registrate e trascritte.
2.2. Apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, che non valorizzando negativamente la simulazione della bomba, riposerebbe su presunzioni comportamentali incompatibili con le concrete dinamiche criminali e ometterebbe ogni confronto con le trascrizioni prodotte dalla difesa.
2.3. Violazione dell’art. 273, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avuto riguardo – nei termini suaccennati – all’inattendibilità della fonte dichiarativa, priva di riscontri individualizzanti. 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale, condividendo in pieno le considerazioni espresse nel provvedimento genetico, chiarisce – con una motivazione priva di vizi logico-giuridici e coerente con le risultanze procedimentali (e, dunque, impermeabile allo scrutinio di legittimità) – come: - le dichiarazioni di SQ AL, al netto dell’invenzione dell’attentato ai suoi danni (peraltro, psicologicamente giustificabile in ragione della sua posizione cautelare), siano precise, dettagliate e costanti (pp. 12-15); - si rinvengano convincenti elementi di riscontro, anche individualizzanti nei confronti del ricorrente, nei fotogrammi della videosicurezza, nelle captazioni ambientali, nelle dichiarazioni di RI De RO (non solo de relato, al contrario di quanto affermato dalla difesa) e di SQ De RO, oltre a cospicui argomenti di ordine razionale (pp. 8-11, 15); - la tesi difensiva delle visite dovute unicamente alla volontà di pagare le rate usurarie ancora pendenti appaia del tutto implausibile, posto che, in particolare e tra l’altro, i 2 pagamenti erano stati interrotti con la prima carcerazione di AL e stonerebbe una loro ripresa dopo la condanna in primo grado, che nessuna pressione per indurre a ritrattare può logicamente ipotizzarsi, non avendo mai CI rilasciato dichiarazione accusatorie nel separato processo, che la documentazione cambiaria e contrattuale non risultava dirimente e, in molti casi, emergevano incongrue aggiunte manoscritte, che parimenti vaghi dovevano ritenersi gli accenni nelle conversazioni “autoregistrate” (pp. 11-12, 16-18). 3. In punto di diritto, giova osservare come non sarebbero in ogni caso necessari, elementi di riscontro esterno, alla luce dell’intervenuta archiviazione per il delitto ex art. 367 cod. pen. Questo sviluppo procedimentale esclude l’incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone da parte di AL (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376-01). Può aggiungersi, ancora, che il delitto di usura – come riconosciuto dalla stessa difesa in sede di discussione – non potrebbe dirsi comunque connesso ex artt. 12, 192, commi 3-4, e 210 cod. proc. pen., con quanto ne consegue per la posizione processuale del dichiarante. 4. Ciò premesso, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01;cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori). A fronte di un adeguato apparato argomentativo, scevro di vizi logico-giuridici privo di lacune motivazionali rispetto alle deduzioni difensive, gli ulteriori profili di censura non risultano consentiti, siccome meramente confutativi della ricostruzione della vicenda e della valutazione della piattaforma investigativa da parte dei giudici del merito cautelare. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Claudio D’Isa, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 16 gennaio 2026, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di SA GI CI, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 e 416- bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17068 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 22/04/2026 2. Ricorre per cassazione SA GI CI, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 192, commi 3-4, e 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., con riferimento alla ribadita gravità indiziaria, nonostante l’unica fonte a carico, la persona offesa AL, dovesse reputarsi del tutto inattendibile, in quanto imputato in un procedimento connesso (usura ai danni del ricorrente) e avesse posto in essere condotte simulatorie per rendere credibile la propria segnalazione (falsamente denunciando l’esplosione di una bomba carta ai suoi danni). Le propalazioni accusatorie risulterebbero del tutto sprovviste di riscontri, laddove, invece, la versione dell’indagato avrebbe il conforto di decisiva documentazione e delle conversazioni tra presenti autonomamente registrate e trascritte.
2.2. Apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, che non valorizzando negativamente la simulazione della bomba, riposerebbe su presunzioni comportamentali incompatibili con le concrete dinamiche criminali e ometterebbe ogni confronto con le trascrizioni prodotte dalla difesa.
2.3. Violazione dell’art. 273, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avuto riguardo – nei termini suaccennati – all’inattendibilità della fonte dichiarativa, priva di riscontri individualizzanti. 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale, condividendo in pieno le considerazioni espresse nel provvedimento genetico, chiarisce – con una motivazione priva di vizi logico-giuridici e coerente con le risultanze procedimentali (e, dunque, impermeabile allo scrutinio di legittimità) – come: - le dichiarazioni di SQ AL, al netto dell’invenzione dell’attentato ai suoi danni (peraltro, psicologicamente giustificabile in ragione della sua posizione cautelare), siano precise, dettagliate e costanti (pp. 12-15); - si rinvengano convincenti elementi di riscontro, anche individualizzanti nei confronti del ricorrente, nei fotogrammi della videosicurezza, nelle captazioni ambientali, nelle dichiarazioni di RI De RO (non solo de relato, al contrario di quanto affermato dalla difesa) e di SQ De RO, oltre a cospicui argomenti di ordine razionale (pp. 8-11, 15); - la tesi difensiva delle visite dovute unicamente alla volontà di pagare le rate usurarie ancora pendenti appaia del tutto implausibile, posto che, in particolare e tra l’altro, i 2 pagamenti erano stati interrotti con la prima carcerazione di AL e stonerebbe una loro ripresa dopo la condanna in primo grado, che nessuna pressione per indurre a ritrattare può logicamente ipotizzarsi, non avendo mai CI rilasciato dichiarazione accusatorie nel separato processo, che la documentazione cambiaria e contrattuale non risultava dirimente e, in molti casi, emergevano incongrue aggiunte manoscritte, che parimenti vaghi dovevano ritenersi gli accenni nelle conversazioni “autoregistrate” (pp. 11-12, 16-18). 3. In punto di diritto, giova osservare come non sarebbero in ogni caso necessari, elementi di riscontro esterno, alla luce dell’intervenuta archiviazione per il delitto ex art. 367 cod. pen. Questo sviluppo procedimentale esclude l’incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone da parte di AL (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376-01). Può aggiungersi, ancora, che il delitto di usura – come riconosciuto dalla stessa difesa in sede di discussione – non potrebbe dirsi comunque connesso ex artt. 12, 192, commi 3-4, e 210 cod. proc. pen., con quanto ne consegue per la posizione processuale del dichiarante. 4. Ciò premesso, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01;cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori). A fronte di un adeguato apparato argomentativo, scevro di vizi logico-giuridici privo di lacune motivazionali rispetto alle deduzioni difensive, gli ulteriori profili di censura non risultano consentiti, siccome meramente confutativi della ricostruzione della vicenda e della valutazione della piattaforma investigativa da parte dei giudici del merito cautelare. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4