Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8072 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI 21/01 1 80727 Oggetto Risarcimento danni CIVILE Composta da ti ill.m. sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21508/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Cron.45565 Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 2830 Dott. RU DURANTE Consigliere Ud. 19/01/01 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: RO UN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, difeso dall'avvocato GUGLIELMO GUERRA, giusta delega in atti;
Richiesta C E IL SOLE 24 OREricorrente Sig perdre 3000 contro 14 GJU. 2001 FORTECNO ISOLANTI TECNICI SNC;
- intimata avverso Ia sentenza n. 75/98 del Tribunale di RIMINI, emessa 11 20/11/97 e depositata il 14/03/98 (R.G. 2001 3579/94); 102 udita la relazione della causa svolta nella pubblica THË NGA NYT M udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 19.10.1994 RO RU in- terponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Rimini emessa il 13.5.1994 con la quale era stato pro- nunciato il rigetto della domanda da lui avanzata nei confronti della s.n.c. RT Isolamenti Termici, in- tesa ad ottenerne la condanna al pagamento della somma di L.
3.102.992 a titolo di risarcimento dei danni che assumeva di avere subito nei giorni 2 e 3 maggio 1991, in Misano A., а causa della caduta sulla autovettura di un liquido impermeabilizzante spruzzato da alcuni di- pendenti della ditta convenuta nel corso della esecu- zione di lavori nella abitazione di masi Edgardo. Resistendo al gravame la RT ribadiva l'assoluta mancanza di prove tanto in ordine all'an che al quantum del danno lamentato dal RO e chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza in data 20.11.97/14.3.1998 il Tribuna- le di Rimini rigettava l'appello ed onerava l'appellante delle spese del grado. 2 Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il RO affidandone l'accoglimento a quattro motivi. La RT non ha invece svolto in questa sede al- cuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente con i vari mezzi, che risul- strettamente connessi vanno congiuntamente esami- tando nati, "violazione degli artt. 345 e 350 c.p.c. (vecchia formulazione) violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione circa un punto decisivo della sentenza vio- lazione dell'art. 2050 c.c. - violazione dell'art. 2056 C.C. Il Giudice di II grado, assume, avrebbe erroneamen- te ritenuto che esso appellante avrebbe rinunciato a richiedere nuovo prove e sarebbe così incorso, omet- tendo di provvedere sulla sua istanza avanzata con - l'atto di appello di ammissione di prove per testi e di interrogatorio formale, in palese violazione del di- sposto degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c.. Sarebbe poi incorso in un'erronea valutazione della espletata prova testimoniale dalla quale sarebbe rima- sto, a Suo dire, confermato l'avvenuto danneggiamento della sua auto da parte degli operai della RT s.n.c.. 3 E infine non avrebbe considerato che, rientrando le attività edilizie tra quelle pericolose di cui all'art. 2050 c.C., era onere della RT, per liberarsi dal- la presunzione di responsabilità fissata dall'indicata norma, fornire la prova rigorosa della adozione di tut- te le misure idonee ad evitare il danno. Le esposte censure, tutte squisitamente in fatto, sono prive di fondamento e vanno disattese. Quanto al primo rilievo va osservato che, per paci- fica giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. 12.5.1999 n. 4684, 26.3.1999 n. 2896, 21.5.1996 I. 7692 e 11.3.1997 n. 2176)" il ricorrente per cassa- zione il quale denuncia l'esistenza di vizi della sen- tenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di me- rito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, l'omessa valutazione da par- о comunque te del giudice di merito, di una certa deposizione, ha l'onere da un lato di dimostrare la sussistenza di an nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza que l'errore sarebbe stata diversa, al fine di consen- tire al giudice di legittimità il controllo sulla deci- sività delle prove, e dall'altro di indicare spe cificamente, nel ricorso, le deduzioni di prova che as serisce disattese, onde consentire al giudice di legit- timità la verifica, sulla sola base di tale atto di im- pugnazione e senza necessità di (inammissibili) indagi- ni integrative, della validità e decisività delle di- sattese deduzioni, e senza che - stante il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassa- zione all'uopo, possa svolgere alcuna funzione sosti- tutiva il riferimento, per relationem, ad altri atti о scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio". for E nella specie il ricorrente si è ben guardato dal fornire qualsiasi dimostrazione della esistenza di un nesso eziologico tra il preteso errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito (omettendo di provvedere sulle sue istanze istruttorie) e dall'indicare specifi- camente le deduzioni di prova che sarebbero state di- sattese (non consentendo così a questo giudice di le- gittimità di verificarne la decisività), così incorren- do in una palese violazione degli esposti principi. Relativamente al secondo dedotta erronea valuta- zione della prove oltre a constatare che trattasi di censura caratterizzata da estrema genericità occorre sottolineare che, secondo quanto costantemente afferma- to da questo Giudice di legittimità 8v. Cass.
3.10.1998 n. 10896 e Cass.
6.9.1995 n. 9384) "è devoluta al giu- dice del merito l'individuazione delle fonti del pro- 5 prio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica alcuni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adot- tato". Ed è proprio in tali termini che ha proceduto il а Tribunale di Rimini che ha corredato la sua decisione д con una valutazione adeguata, coerente ed immune da vi- zi e/o errori logico giuridici che il ricorrente si è limitato a contestare prospettando del tutto assiomati- camente, una diversa valutazione delle prove. In ordine al terzo rilievo va quindi osservato che esso muove dall'indimostrato presupposto della esisten- za di un nesso di causalità tra l'attività degli operai della RT ed il danno che si assume subito dal RO e che, in mancanza di tale dimostrazione, non Cl si può certo richiamare ai principi in materia di prova fissati dal citato articolo 2050 c.c.. I l ricorso va pertanto rigettato ma non vi è luogo, stante il mancato svolgimento di attività difensiva di controparte,, per l'adozione di alcuna statuizione sul- le spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 19.1.2001. Jalan Mañans Fiducan IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE ল IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 14 610. 2001 oggi, li IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 40000 290000 7