Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 1
L'art. 26 legge r. (Calabria) n. 20 del 1992 (recante "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria. Ecologia"), nel disporre che <<gli incarichi di capo squadra e capo operaio da conferirsi in base al contratto di lavoro agli operai a tempo indeterminato, qualificati e specializzati, dovranno essere conferiti dall'azienda forestale mediante atto deliberativo sulla base di valutazione complessiva che tenga conto delle comprovate capacità, dell'anzianità ed eventuale titolo di studio e previo parere favorevole della commissione paritetica di cui al contratto circoscrizionale>>, detta i criteri e le procedure di scelta per gli incarichi di capo squadra e di capo operaio, e pertanto non deroga (nè potrebbe farlo) alla tutela professionale disciplinata dall'art. 2103 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12308 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DEL POLLINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 95, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA EPIFANI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI PALMA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AD LE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell'avvocato AMERIGO MINNICELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIA FILOMIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 28/01 del Tribunale di CASTROVILLARI, depositata il 09/01/01 R.G.N. 1229/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato LAURO GROTTO per delega LUCIA FILOMIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 412/1999 il Tribunale di Castrovillari, quale Giudice del Lavoro di primo grado, ha dichiarato il diritto di EM AB ad essere inquadrato nel 4^ livello operai con la qualifica di capo operaio ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti gestori delle opere di forestazione, a decorrere dall'1.1.1981; ha condannato conseguentemente il Consorzio di bonifica del Pollino a pagare gli importi corrispondenti all'indennità di qualifica nella misura quantificata nelle fonti collettive succedutesi nel tempo a decorrere dall'1.1.1981 sino alla data di deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con sentenza 13.12.2000/9.1.2001 n. 28 il Tribunale di Castrovillari, quale giudice di secondo grado, ha respinto l'appello del Consorzio di bonifica del Pollino. Nel merito della causa, il Tribunale ha in primo luogo effettuato la ricognizione delle mansioni svolte dal lavoratore, rilevando che i testi escussi (De AN SC e di EO DO) hanno riferito con precisione l'attività svolta dall'EM presso i cantieri di Laino Castello e di Laino Borgo, specificando che lo stesso coordinava più squadre di operai, ordinava i materiali, firmava le bolle e le ricevute, raccoglieva i prospetti delle presenze, distribuiva i materiali, era responsabile della custodia dei cantieri e verificava i lavori svolti;
effettuava i sopralluoghi unitamente ai direttori dei cantieri i quali, tra l'altro, avevano reso noto agli operai di rivolgersi allo stesso EM "per tutte le necessità dei cantieri" (v. teste EO DO). Il Tribunale ha poi esaminato la declaratoria contrattuale, rilevando che l'art. 47 del CCNL di categoria, nel procedere alla classificazione degli operai, prevede che l'incarico di capo operaio può essere attribuito all'operaio del 4^ livello che coordina più squadre di operai ovvero, a livello esecutivo, unità operative specializzate.
Ha in terzo luogo comparato mansioni accertate e declaratoria, concludendo che la qualifica di capo operaio, per come genericamente descritta dal CCNL di categoria, è perfettamente consona alle mansioni che l'EM ha dimostrato di aver svolto a decorrere dall'1.1.1981. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Consorzio di bonifica del Pollino, con quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimato si è costituito con controricorso, resistendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod.civ., con riferimento all'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti gestori delle opere di forestazione (art. 360, n. 3 c.p.c), censura la sentenza impugnata, rilevando che, secondo il contratto collettivo, solo l'operaio inquadrato nel quarto livello può ottenere l'incarico di capo operaio, e non quello inquadrato nel terzo, come l'EM. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod.civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.) sotto due profili. In primo luogo censura la sentenza impugnata per non avere seguito la corretta metodologia per l'accertamento del livello delle mansioni di fatto svolte, mediante loro comparazione alla declaratoria del contratto collettivo. Rileva che questo, nel caso di specie, riconosce il quarto livello (operai specializzati super) a quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecno-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienze aziendali, attività complesse e di rilevante specializzazione quali:
responsabile di vivai, operatori di macchine complesse per il livellamento ed il movimento terra o di altre macchine a tecnologia elevata;
falegnami, carpentieri.
I Giudici del merito, attraverso prova testimoniale raccolta in primo grado, hanno appurato che l'EM ha svolto mansioni consistenti "nel raccogliere i prospetti delle presenze nelle, squadre;
nell'ordinare i materiali occorrenti;
nel consegnare qualche volta le paghe;
nel coordinare le squadre, senza farsi carico di appurare se le dette incombenze fossero correlabili con la declaratoria contrattuale.
I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione.
Si deve rilevare che il ricorrente, con essi, ammette la ricostruzione delle mansioni effettuata dal Tribunale, di cui contesta solo la valutazione giuridica, non l'accertamento di fatto (che peraltro riporta solo parzialmente).
Posto che il contratto collettivo prevede una sola posizione di capo- operaio, è evidente che la valutazione positiva della sentenza impugnata implica l'accertamento che l'EM svolgeva tutte le mansioni che danno diritto alla qualifica di capo-operaio, ivi comprese quelle di 4^ livello, alternativamente indicate dalla declaratoria. Con il secondo profilo del medesimo secondo motivo, il Consorzio ricorrente sostiene che il compito di capo operaio non costituirebbe una qualifica, cui si applica l'art. 2103, bensì un incarico, per il quale è necessario un atto formale di nomina. Il motivo è infondato sotto due profili: perché il contratto collettivo lo considera una mansione, cui deve corrispondere una qualifica, e per l'ottica pubblicistica dell'atto formale di nomina, estranea ad un ente pubblico economico quale il Tribunale ha definito il Consorzio di bonifica del Pollino, sul punto non censurato. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 26 della l.r. 19.10.1992 n. 20, il quale dispone che "gli incarichi di capo squadra e capo operaio da conferirsi in base al contratto di lavoro agli operai a tempo indeterminato, qualificati e specializzati, dovranno essere conferiti dall'azienda forestale mediante atto deliberativo sulla base di valutazione complessiva che tenga conto delle comprovate capacità, dell'anzianità ed eventuale titolo di studio e previo parere favorevole della commissione paritetica di cui al contratto circoscrizionale". Il motivo è infondato, perché la norma regionale detta i criteri e le procedure di scelta per gli incarichi di capo squadra e capo operaio, ma non deroga, ne' lo potrebbe, alla tutela professionale disciplinata dall'art. 2103 cod.civ. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod.civ. e li preleggi per aver riconosciuto un inquadramento previsto dal contratto collettivo del 1991, con decorrenza dal 1981, senza accertare se il contratto collettivo vigente a quell'epoca contenesse analoga previsione classificatoria. Anche questo motivo è infondato, perché non censura le argomentazioni poste a base della decisione del giudice d'appello sul punto, il quale così ha motivato: ".... Anche l'ulteriore deduzione dell'appellante in ordine all'applicazione retroattiva del contratto collettivo è assolutamente priva di pregio. Non si può mancare di rilevare che le disposizioni del contratto collettivo in merito all'inquadramento del lavoratore, rientranti nell'ambito della parte normativa, sono riproduttive di quelle contenute nei contratti collettivi precedenti. D'altra parte le parti contrattuali hanno sottolineato la continuità contrattuale tra i precedenti accordi ed il presente CCNL. Oltre a ciò deve rilevarsi che una simile eccezione non era mai stata sollevata dalla difesa dell'appellante il quale, oltre tutto non ha fornito prova della diversità della disciplina contrattuale relativa agli anni precedenti".
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 22,60 oltre Euro duemila per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il Consorzio ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 22,60 oltre Euro duemila per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 6 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003