Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2023, n. 18362
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Sentenza 27 giugno 2023

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In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine previsto dall'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo ratione temporis applicabile), per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, decorre dalla comunicazione alla P.A. del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione, in quanto, sul piano letterale, la norma citata fa riferimento alla sentenza, e, su quello sistematico, va letta congiuntamente all'art. 154-ter disp. att. c.p.p., ove pure si distingue fra comunicazione d'ufficio del dispositivo e trasmissione, a richiesta, della copia integrale del provvedimento, che costituisce notizia "circostanziata" dell'illecito ai fini del rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2023, n. 18362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18362
    Data del deposito : 27 giugno 2023

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