Sentenza 27 giugno 2023
Massime • 1
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine previsto dall'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo ratione temporis applicabile), per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, decorre dalla comunicazione alla P.A. del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione, in quanto, sul piano letterale, la norma citata fa riferimento alla sentenza, e, su quello sistematico, va letta congiuntamente all'art. 154-ter disp. att. c.p.p., ove pure si distingue fra comunicazione d'ufficio del dispositivo e trasmissione, a richiesta, della copia integrale del provvedimento, che costituisce notizia "circostanziata" dell'illecito ai fini del rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2023, n. 18362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18362 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ambito Territoriale Provinciale di Agrigento, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Oggetto Lavoro pubblico Licenziamento composizione UPD e decadenza R.G.N. 18775/2022 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 18362 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 27/06/2023 2 Roma, via dei Portoghesi 12, sono domiciliati
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 646/2022 della Corte d’appello di Palermo, depositata in data 30/05/2022 r.g.n. 1482/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2023 dal Consigliere Ileana Fedele;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci, visto l’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. - La Corte d’appello di Palermo ha respinto il reclamo proposto da RO AR, che aveva impugnato la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, irrogatagli dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi degli artt. 492, comma 2, lett. e) e 498 del d.lgs. n. 297 del 1994 con nota del 3 maggio 2019, in conseguenza dei fatti contestati con provvedimento del 10 ottobre 2014, contestazione rinnovata in data 17 gennaio 2019 a seguito di sospensione per contemporanea pendenza del procedimento penale, definito con sentenza di patteggiamento. 2. - Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha sintetizzato la vicenda processuale nei seguenti termini. 2.1. - I fatti in contestazione si collocano nell’ambito 3 dell’indagine penale condotta dalla Procura di Agrigento e culminata, nel settembre 2014, nella richiesta di misure cautelari disposta dal GIP in ordine ad attività organizzata criminosa di diversi soggetti appartenenti al mondo della scuola, che, in associazione tra loro, avevano creato un sistema finalizzato al rilascio di attestazioni di invalidità o di handicap, fondate su patologie inesistenti, per fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 104 del 1992 da parte di docenti e personale ATA ed ottenere il trasferimento della sede di servizio. Nell’ordinanza del GIP era descritta anche la posizione del AR, indicato fra coloro che avevano beneficiato della certificazione di disabilità o invalidità necessaria alla fruizione dei benefici. 2.2. - Era stato dunque aperto un procedimento disciplinare con atto di contestazione di addebiti - mutuato dai capi di imputazione formulati dal Pubblico Ministero - del 10 ottobre 2014, nel rispetto dei termini previsti, con sospensione del procedimento disciplinare adottata in attesa degli sviluppi in ambito penale. 2.3. - Il procedimento penale si era concluso con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati contestati al AR, unificati dalla continuazione, con applicazione di due anni di reclusione, sospensione condizionale e condanna al rimborso delle spese in favore delle parti civili costituite. 2.4. - Ricevuta la sentenza in data 7 dicembre 2018, l’Ufficio 4 per i procedimenti disciplinari aveva comunicato al AR con nota in data 17 gennaio 2019 la ripresa del procedimento disciplinare e proceduto alla rinnovazione della contestazione d’addebiti. 2.5. - Il procedimento disciplinare si era concluso con il provvedimento di destituzione dal servizio del 3 maggio 2019. 3. Così ricostruiti i fatti, la Corte di merito ha disatteso i motivi di impugnazione sulla base delle seguenti osservazioni. 3.1. - L’eccezione di nullità del provvedimento, perché adottato dal solo dirigente dell’ufficio disciplinare, in spregio alla regola della collegialità, era infondata, in quanto era rispettato il principio della garanzia di imparzialità o terzietà, mentre non assumeva rilievo il riflesso delle regole interne di funzionamento dell’UPD, essendo stata la misura irrogata dal dirigente preposto all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, distinto dal Dirigente scolastico, in difetto di qualsivoglia deduzione circa la violazione del diritto di difesa. 3.2. - Parimenti infondata era l’eccezione di decadenza, per non essere stato riattivato tempestivamente il procedimento disciplinare perché la contestazione sarebbe stata rinnovata con atto comunicato in data 11 febbraio 2019, oltre i prescritti sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza di patteggiamento, avvenuta in data 16 ottobre 2018; infatti, la data di decorrenza del termine di decadenza andava individuata nel 7 5 dicembre 2018, data in cui era stata comunicata integralmente la sentenza di patteggiamento, e la contestazione era stata adottata tempestivamente in data 17 gennaio 2019, irrilevante, ai fini dell’impedimento della decadenza, che solo successivamente si fosse provveduto alla comunicazione dell’atto (avvenuta a mezzo posta, spedita il 23 gennaio, avvisato l’interessato il 4 febbraio perché in malattia). 3.3. - Anche le ulteriori censure sulla ricostruzione degli addebiti, sulla sussumibilità nelle contestazioni e sulla proporzionalità della sanzione erano infondate, dovendosi equiparare la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. alla sentenza di condanna ed avendo il Tribunale comunque richiamato la documentazione in atti per ritenere fondati gli addebiti, come desumibile in particolare dalle intercettazioni, analiticamente ricostruiti (reati di cui agli artt. 319, 321, 476 e 479 cod. pen.). I fatti, siccome accertati, erano senz’altro riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 498 del d.lgs. n. 297 del 1994, per essere in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione, comportante la lesione dell’elemento fiduciario del rapporto, irrilevante che ad altri insegnanti l’amministrazione avesse inflitto sanzioni conservative. 4. - Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il AR per cinque motivi, cui resiste il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Ambito Territoriale Provinciale di 6 Agrigento con controricorso. 5. – Il ricorrente ha depositato memoria. 6. - Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per nullità del provvedimento disciplinare, irrogato non già dall’organo collegiale competente per i procedimenti disciplinari, ma dal solo dirigente. 1.1. - Il motivo, nei termini formulati, è infondato. 1.2. – Infatti, la Corte territoriale ha correttamente interpretato le disposizioni invocate dal ricorrente laddove ha ritenuto che il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari va riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione, sul piano organizzativo, fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’U.P.D. (in tal senso, Cass. Sez. L, 31/07/2019, n. 20721), con la precisazione che l’ufficio per i procedimenti disciplinari opera con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico- discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle 7 quali si configura l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti preparatori, istruttori o strumentali, verificabili a posteriori dall’intero consesso, restando irrilevante, ai fini della validità della sanzione irrogata, l’eventuale previsione regolamentare che impone la collegialità per tutte le fasi del procedimento disciplinare (sul punto, Cass. Sez. L, 27/06/2019, n. 17357, e, in precedenza, Cass. Sez. L, 26/04/2016, n. 8245). 1.3. – Nella specie, come emerge dalla sentenza impugnata, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, pur essendo pluripersonale, è rappresentato all’esterno dal Dirigente allo stesso preposto, che è figura diversa dal Dirigente scolastico e che ha adottato sia l’atto di contestazione, sia l’istruttoria, sia la decisione finale, senza che sia stata dedotta alcuna violazione del diritto di difesa, in effetti pienamente rispettato essendosi provveduto alla regolare audizione del lavoratore, attività cui ebbe espressamente a partecipare redigendone il verbale uno dei componenti dell’UPD. Di conseguenza, come precisato dalla Corte palermitana, «la circostanza per cui il provvedimento sanzionatorio è stato sottoscritto dal Dirigente preposto all’UPD – in ottemperanza all’art. 503 del D.lgs. 297/94 – non è in contrasto con l’articolazione interna dell’ufficio che comprende più soggetti, così come emerge dalla nota del 10.11.2016.». 8 Pertanto, anche a voler ravvisare la collegialità perfetta postulata a sostegno del motivo, non è ravvisabile la denunciata violazione di legge, in quanto, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, la circostanza che il provvedimento sanzionatorio sia stato sottoscritto dal Dirigente, preposto all’esternazione della volontà deliberativa dell’Ufficio, non è di per sé in contrasto con la collegialità del procedimento deliberativo. 2. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione combinato disposto artt. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 e 154 ter disp. att. cod. proc. pen., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per essere sufficiente la comunicazione del solo dispositivo a determinare la decorrenza del termine per procedere alla contestazione, non essendo necessaria a tal fine la trasmissione integrale della sentenza. 2.1. - Il secondo motivo è infondato. 2.2. - La Corte di merito ha correttamente individuato nella data del 7 dicembre 2018, quale data di ricezione della sentenza integrale e non già della mera comunicazione del dispositivo, il termine iniziale di decorrenza della decadenza di cui all’art. 55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione ratione temporis applicabile, in base al quale, il procedimento disciplinare è ripreso entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore. 2.3. Infatti, già sul piano letterale, la norma àncora il 9 termine di decorrenza alla comunicazione della “sentenza”, in tal modo collegando chiaramente la ripresa del procedimento disciplinare alla disponibilità non già del solo dispositivo ma del provvedimento completo della motivazione. 2.4. Tale interpretazione, fondata sul dato letterale, va confermata anche in correlazione alla disposizione di cui all’art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen., introdotta proprio dall’art. 70 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in parallelo con l’introduzione dell’art. 55 ter in commento (per l’appunto, inserito dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009), in virtù del quale «La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento». Il riferimento alla trasmissione di copia integrale del provvedimento non può che raccordarsi con la disposizione decadenziale, nel senso di postularne la decorrenza solo nel momento in cui l’amministrazione ne abbia acquisito ufficialmente la disponibilità, dovendosi considerare anche la possibilità di differire il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. 2.5. – Del resto, anche sul piano dell’interpretazione teleologica e costituzionale, con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 sottesi al 10 procedimento disciplinare a carico di dipendenti pubblici, non sarebbe possibile configurare a carico dell’amministrazione un onere di attivazione a pena di decadenza che non fosse assistito dalla concreta possibilità di procedere nel senso postulato dalla norma, posto che la ripresa del procedimento richiede il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente. 2.5.1. - Infatti, per come costantemente interpretato da questa Corte, anche la decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nel testo applicabile ratione temporis ed anteriore alla c.d. riforma Madia per la conclusione del procedimento disciplinare - ricollegata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, presuppone l’acquisizione di una notizia “qualificata” ed idonea a supportare l’apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione (in tal senso, fra molte Cass. Sez. L, 04/05/2021, n. 11635; nello stesso senso anche Cass. Sez. L, 07/04/2021, n. 9313, che ha sottolineato come la formulazione di una contestazione disciplinare deve essere basata su una completa e autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all’incolpato il completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa e renda necessaria una notizia “circostanziata” dell’illecito, ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell’azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso). 11 In quest’ottica, è stato pure affermato che «ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione» (Cass. Sez. L, 20/03/2017, n. 7134). Tale principio, sebbene affermato in relazione al termine per la conclusione del procedimento, è stato ritenuto applicabile anche qualora venga in rilievo la tempestività della contestazione, poiché quest’ultima può essere ritenuta tardiva solo qualora l’amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e, quindi, non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio, dovendosi pertanto concludere che «Il termine, invece, non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare 12 l’addebito.» (Cass. Sez. L, 11/09/2018, n. 22075). 2.5.2. – I medesimi principi, stante l’identità di ratio e funzione fra la rinnovazione della contestazione per la ripresa del procedimento disciplinare ed il termine iniziale fissato per l’avvio del procedimento (in tal senso Cass. Sez. L, 29/03/2023, n. 8943), trovano applicazione anche per l’ipotesi della ripresa del procedimento disciplinare sospeso in caso di pendenza del procedimento penale, in quanto si richiede all’amministrazione di rinnovare la contestazione compiendo anche una necessaria rivalutazione dei fatti accertati in sede penale sotto la differente ottica di rilevanza disciplinare, onde non può che addivenirsi ad un’interpretazione che consideri la necessità che il termine non possa decorrere se il soggetto non è posto nelle condizioni di compiere l’atto soggetto a decadenza;
ne consegue che la comunicazione di cui all’art. 55 ter va necessariamente correlata alla disponibilità integrale del provvedimento, pure prevista dall’art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen., disposizione che non può essere suscettibile di lettura differente senza essere sospettata di incostituzionalità. 2.5.3. - Del resto, ad analoga conclusione questa Corte era pervenuta anche nella vigenza della precedente disposizione (legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 10, comma 3, nella versione conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale resa dalla Corte con la sentenza 24 giugno 2004, n. 186), con l’affermazione 13 del principio secondo cui ai fini della decorrenza del termine occorre che l’amministrazione venga a conoscenza della integrale sentenza di condanna irrevocabile, in quanto essa deve avere esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale, onde contestarli al dipendente e valutarli in sede disciplinare (in tal senso, Cass. Sez. L, 02/03/2017, n. 5313, relativa proprio ad un caso di sentenza di patteggiamento, come nel caso in esame). 2.6. - Ne discende l’infondatezza del motivo, nei termini sopra indicati, dovendosi ritenere che il termine decadenziale non possa che decorrere nel momento di acquisizione ufficiale del provvedimento in forma integrale, salvo il caso che l’eventuale ritardo non comporti una violazione del diritto di difesa, neppure dedotto nella specie, come evidenziato nella sentenza impugnata. 3. - Con il terzo motivo il ricorrente deduce in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, e 1334 cod. civ., in quanto il comma 9 ter introdotto dal d.lgs. n. 75 del 2017, non risulta applicabile alla fattispecie ratione temporis, perché l’illecito è anteriore all’entrata in vigore del predetto decreto, e l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzare un mezzo idoneo di comunicazione, mentre l’amministrazione aveva spedito l’atto a mezzo posta senza indirizzarla all’interessato bensì all’ufficio scolastico, che aveva proceduto alla apertura ed alla comunicazione telefonica, e la consegna a mano era stata 14 effettuata solo in data 11 febbraio 2019, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, pur volendo considerare come data di decorrenza il 7 dicembre 2018. 3.1. – Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’interpretazione resa da questa Corte, secondo cui «ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell’atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l’atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva.» (Cass. Sez. L, 03/06/2021, n. 15464). 3.2. - Del resto, analoga interpretazione era già stata resa anche in relazione al termine di cui all’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (sempre nella versione anteriore alla cd. riforma Madia), nel senso che ai fini della decadenza dall’azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l’amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione 15 in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell’atto di contestazione, assumendo rilievo l’eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato (Cass. Sez. L, 10/08/2016, n. 16900; in senso conforme, Cass. Sez. L, 25/09/2018, n. 22683). 3.3. - Pertanto, non è ravvisabile la dedotta violazione di legge, posto che il provvedimento è stato tempestivamente adottato, affidandone la comunicazione all’ufficio presso cui il lavoratore prestava servizio per la consegna a mano, brevemente differita unicamente per impedimento dello stesso lavoratore, che, nondimeno, non ha dedotto alcuna specifica violazione del diritto di difesa. 4. - Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., del combinato disposto degli artt. 498 del d.lgs. n. 297 del 1994 e 653 bis cod. proc. pen., in relazione all’accertamento dei fatti contenuto nella sentenza di patteggiamento, assumendo la carenza probatoria dei fatti addebitati. 4.1. – La censura è infondata, avuto riguardo al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale 16 e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Si è evidenziato, in particolare, che a fronte della chiara indicazione normativa che emerge dal combinato disposto degli artt. 445 e 653 cod. proc. civ., «non vi è ragione di trasporre, sul piano disciplinare, distinguo e varianti fondate sulle caratteristiche intrinseche della sentenza di c.d. patteggiamento che sono proprie dell’ambito penale inteso in senso stretto.» (Cass. n. 20721/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020, Cass. n. 20560/2021, Cass. n. 2876/2022). Le richiamate pronunce, facendo leva sull’analogo principio affermato da Cass. S.U. n. 18701/2012 e da Cass. S.U. n. 15574/2015, hanno, quindi, superato il più risalente orientamento» (Cass. Cass. Sez. L, 29/03/2023, n. 8943). 4.2. – Il motivo è comunque anche inammissibile, in quanto la Corte territoriale non si è limitata ad invocare l’accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento, ma ha proceduto ad un’attenta ricostruzione dei fatti in base alle risultanze istruttorie, sicché, in ogni caso, la sentenza impugnata è sorretta da una duplice ratio decidendi, non censurata integralmente dall’odierno ricorrente. 5. - Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 492, 495, 496 e 498 del d.lgs. n. 297 del 1994, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., contestando l’effettiva realizzazione del fatto contestato e l’integrazione della giusta causa di recesso, anche in relazione alla proporzione della 17 sanzione applicata. 5.1. – La censura è infondata, sia per quanto già considerato in relazione al precedente motivo in ordine all’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito, sia perché nella sentenza impugnata è stata svolta una attenta valutazione in ordine alla sussumibilità dei fatti siccome ricostruiti nella fattispecie di cui all’art. 498 del T.U., così come in ordine alla proporzionalità della sanzione applicata in ragione della gravità dei fatti addebitati, risolvendosi ogni ulteriore censura in un’inammissibile censura di merito, non consentita al giudice di legittimità. 6. - Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 7. - Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.000,00 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato 18 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/05/2023