Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2002, n. 20955
CASS
Sentenza 3 marzo 2002

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Il dolo nel delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto si limiti a riferire obiettivamente e fedelmente notizie apprese dalla voce pubblica o di pubblico dominio, tra cui vanno certamente comprese le risultanze di indagini eventualmente conosciute, purché non si aggiungano altre circostanze ed elementi personali che immutino i fatti riferiti in modo consapevolmente difforme dal vero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2002, n. 20955
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20955
    Data del deposito : 3 marzo 2002

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