Sentenza 3 marzo 2002
Massime • 1
Il dolo nel delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto si limiti a riferire obiettivamente e fedelmente notizie apprese dalla voce pubblica o di pubblico dominio, tra cui vanno certamente comprese le risultanze di indagini eventualmente conosciute, purché non si aggiungano altre circostanze ed elementi personali che immutino i fatti riferiti in modo consapevolmente difforme dal vero.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2002, n. 20955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20955 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Luigi Sansone Presidente
Dott. Bruno Oliva Consigliere
Dott. Ilario S. Martella Consigliere
Dott. Giorgio Colla Consigliere
Dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA SA, n. a Nimes (Francia), il 3.1.1959;
avverso la sentenza in data 30 gennaio 2002 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con sentenza in data 19 settembre 2000, il Tribunale di Termini Imerese condannava MA SA alla pena di anni due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto responsabile dei reati di calunnia e di ingiuria in danno dell'avv. RI Stefano, tra loro in concorso formale, per avere accusato falsamente quest'ultimo di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e per averne leso il decoro professionale, affermando che si serviva della sua professione e della sua carica di Presidente della locale Cassa Rurale per estorcere soldi e beni (in Termini Imerese, il 18 giugno 1999). Tali affermazioni erano state rese dal MA nel corso di un interrogatorio reso nel corso di un'udienza preliminare tenutasi il 18 giugno 1999 davanti al G.u.p. del predetto tribunale, nell'ambito di un procedimento a suo carico per altra imputazione di calunnia in danno dello stesso RI, derivante da varie pubbliche denunce o esposti fatti tra il 1995 e il 1997 da lui e da altri componenti del locale "Comitato spontaneo antiracket ed usura a difesa del cittadino" nelle quali si affermava l'esistenza di un'associazione finalizzata alla estorsione in danno di persone vittime dell'usura, della quale avrebbero fatto parte gli usurai stessi, i loro legali (tra i quali il RI ), curatori fallimentari, ufficiali giudiziari e magistrati. Da tale precedente imputazione di calunnia il MA era stato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.i.p. in data 8 novembre 1999 all'esito della predetta udienza preliminare, essendosi ritenuto che le pubbliche denunce o esposti o interviste giornalistiche non integrassero giuridicamente la nozione di una denuncia all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, richiesta per la integrazione del delitto di calunnia. Nella citata sentenza di condanna il Tribunale osservava che il nuovo addebito di calunnia non poteva considerarsi coincidente con quello dal quale il MA era stato prosciolto, poiché questo si riferiva a fatti diversi (accuse di partecipazione ad associazione a delinquere "semplice" e di concorso in delitti di usura e di estorsione) da quelli oggetto della nuova calunnia, riguardante l'accusa di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Che non vi fosse bis in idem tra i due addebiti di calunnia derivava inoltre, ad avviso del Tribunale, dalla non coincidenza temporale dei fatti oggetto delle due denunce, collocabili, i primi, nel periodo di tempo compreso tra il 1995 e il 1996, gli altri, in un periodo sia antecedente sia successivo ai predetti anni. Quanto alla responsabilità penale, rilevava il Tribunale che le accuse del MA, meramente assertive, non erano state confortate da alcun elemento di prova (tanto che a favore del RI era stato pronunciato decreto di archiviazione); ed erano state verosimilmente indotte dal risentimento che l'imputato nutriva nei confronti dell'avv. RI, che assisteva un creditore insinuatosi nel fallimento di una impresa del MA. A seguito di impugnazione dell'imputato, con sentenza in data 30 gennaio 2002, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riduceva la pena inflitta all'imputato ad anni uno e mesi sei di reclusione, confermando nel resto. Riteneva la Corte di merito che l'eccezione di bis in idem non aveva fondamento, in base alle stesse considerazioni svolte dal primo giudice, puntualizzate nel senso che mentre le prime denunce o esposti riguardavano una non meglio identificata associazione per delinquere, oltre che gli addebiti di usura ed estorsione, la successiva denuncia aveva un contenuto particolarmente qualificato, riferendosi alla asserita partecipazione del RI a un associazione di tipo mafioso operante nelle Madonie e alla specifica condotta del RI di strumentalizzazione della sua professione di avvocato e della sua carica di Presidente della Cassa Rurale per estorcere denaro e beni alle vittime della usura. In punto di elemento psicologico, si osservava poi che la piena consapevolezza dell'imputato di accusare falsamente il RI si ricavava dalla mancanza di alcuna indicazione concreta circa le ragioni del suo convincimento.
Avverso detta ultima sentenza ricorre per cassazione l'imputato, che deduce:
1) Carenza di motivazione circa le specifiche doglianze formulate nell'atto di appello.
2) Violazione dell'art. 649 c.p.p., stante la identità dei fatti in contestazione rispetto a quelli oggetto della sentenza di non luogo a procedere, essendo irrilevante la mera qualificazione "mafiosa" contenuta nelle dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 18 giugno 1999.
3) Violazione dell'art. 368 c.p., non sussistendo la materialità del reato, su cui comunque la Corte di merito non aveva adeguatamente motivato, a fronte delle specifiche deduzioni contenute nell'atto di appello.
4) Carenza di motivazione in punto di elemento psicologico del reato, posto che le dichiarazioni accusatorie si basavano su elementi concreti, reali e attendibili, rappresentati dalle indagini svolte dall'autorità giudiziaria di Termini Imerese sul fenomeno dell'usura, sfociate anche nell'emissione di provvedimenti cautelari a carico di taluni legali operanti nel territorio madonita. Il ricorrente ha poi presentato motivi nuovi, deducendo:
1) Violazione degli artt. 43 e 36 c.p., sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non avendo alcun fondamento l'affermazione dei giudici di merito secondo cui egli avesse motivi di risentimento nei confronti del RI, che, contrariamente a quanto ritenuto, non aveva mai agito nei suoi confronti in una procedura di fallimento nella veste di procuratore di una ditta, ed essendo da ritenere che mancasse in esso ricorrente la certezza della innocenza dell'accusato, posto che sussistevano elementi concreti derivanti da altri procedimenti penali che indicavano l'esistenza di un diffuso fenomeno di usura nel territorio delle Madonie, nell'ambito di un contesto mafioso, in cui erano stati coinvolti alcuni avvocati, tra i quali il RI, e di cui il ricorrente era venuto a conoscenza.
2) Nullità della sentenza impugnata, in quanto il rinvio a giudizio venne disposto abnormemente dal G.u.p. d'ufficio, senza che fosse stato investito dell'azione penale relativamente al fatto di cui al presente procedimento, ma solo relativamente al precedente fatto di calunnia per il quale il ricorrente era stato dal medesimo G.u.p. prosciolto.
DIRITTO
Il ricorso appare infondato e in parte inammissibile. A torto il ricorrente si lamenta della sinteticità con la quale il giudice di appello ha risposto alle sue doglianze, posto che nella sentenza impugnata si evidenzia adeguatamente e logicamente non solo che nessuna prova era emersa circa la fondatezza delle accuse mosse dall'imputato a carico del RI ma anche che il MA non era stato in grado di indicare da quali elementi egli avesse tratto il convincimento della fondatezza delle sue accuse (p. 13 e 14). Il ricorrente deduce che tale convincimento era tratto dalle risultanze delle indagini svolte dagli inquirenti sul fenomeno estorsivo e usurario, svolto in forma associata, da organizzazioni operanti nel territorio delle Madonie, in cui era coinvolto l'avv. RI.
Ma, anche se è da considerare accertato che l'imputato era a conoscenza di tali risultanze, non può ritenersi scriminata, anche a livello psicologico, la sua perentoria affermazione circa l'attività criminale svolta da detto legale. Il MA, infatti, non solo non ha fatto un semplice riferimento alle indagini a carico del RI - svolte peraltro in un contesto di ampio respiro che vedeva coinvolti numerosi soggetti sospettati di essere implicati in attività estorsive connesse al fenomeno dell'usura - ma, pur essendogli noto che il relativo procedimento si era concluso con l'archiviazione (p. 16 - 17 della sentenza impugnata), ha espresso il suo personale convincimento del coinvolgimento del predetto avvocato in una associazione mafiosa operante nelle Madonie e della strumentalizzazione della sua professione e della sua carica di Presidente della locale Cassa Rurale per estorcere denaro e beni alle vittime degli usurai.
Al riguardo va ribadito che va escluso il dolo nel delitto di calunnia nel fatto di colui che si limiti a riferire obiettivamente e fedelmente notizie apprese dalla voce pubblica o di pubblico dominio, tra cui vanno certamente comprese risultanze di indagini eventualmente conosciute, ma ciò a condizione che il soggetto non aggiunga altre circostanze e elementi personali che immutino i fatti riferiti, consapevolmente difformi dal vero (v. per analoghi concetti, Cass., sez. VI, u.p. 4 dicembre 1974, Zito). Ora, nel caso di specie, le specifiche accuse mosse dal MA non avevano corrispondenza con l'attività investigativa, peraltro conclusasi nel senso della infondatezza della notizia di reato, e, non avendo il dichiarante offerto alcuna indicazione in merito al suo convincimento, deve ritenersi che le notizie riferite fossero il frutto di mere congetture o supposizioni, il che equivale a ritenere che l'imputato era a conoscenza di accusare un innocente. Infondata è anche la deduzione di bis in idem.
Secondo i giudici di merito, le due accuse non solo differivano per il contenuto (l'una facente riferimento ad una partecipazione ad una associazione per delinquere e ad altri reati ad essa connessi, l'altra a una associazione di tipo mafioso qualificata dal particolare ruolo che avrebbe svolto in seno ad essa il RI ) ma anche per i riferimenti temporali (gli esposti riguardavano gli anni 1995 e 1996, mentre quanto riferito nell'interrogatorio del 1999 concerneva una presunta attività delinquenziale in atto). Ma, a prescindere da tale valutazione, appare decisiva la considerazione che le condotte sono state realizzate con modalità diverse. Il motivo per cui il MA è stato prosciolto riposa nella valutazione del G.i.p. della non ragguagliabilità degli esposti o delle denunce pubbliche a una "denuncia diretta all'autorità giudiziaria", e quindi sulla base di un apprezzamento di un dato meramente formale. Sicché, anche se fosse vero che le accuse reiterate dal MA nell'interrogatorio del giugno del 1999 coincidevano con quelle degli esposti, non per questo sussisterebbe la improcedibilità ex art. 649 c.p.p.; richiedendosi ai fini del bis in idem una identità di condotta (e degli altri elementi materiali del reato) tra due fatti, nella specie esclusa proprio in forza del presupposto che le prime accuse non concretavano una "denuncia" nei sensi di cui all'art. 368 c.p., mentre tale doveva essere considerato il contenuto delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio del giugno 1999. In altri termini, pur essendo da ribadire il tradizionale insegnamento per cui la mera reiterazione di una denuncia calunniosa costituisce un postfatto non punibile, atteso che il reato si consuma definitivamente con la condotta calunniosa già realizzata precedentemente (ex plurimis, Cass., sez. VI, u.p. 28 aprile 1999, Nacci;
Cass., sez. VI, u.p. 3 ottobre 2000, Caruso), tuttavia, qualora questa non sia punibile, per qualsiasi motivo, acquista autonomia, e quindi diventa rilevante penalmente, la condotta successiva, anche se in ipotesi del tutto coincidente contenutisticamente con la prima.
Quanto alla doglianza di nullità del rinvio a giudizio, si tratta di censura dedotta per la prima volta con i motivi nuovi e comunque manifestamente infondata, atteso che l'imputato, come risulta dagli atti, è stato regolarmente tratto a giudizio, a seguito di esercizio dell'azione penale, con decreto del G.u.p. del Tribunale di Termini Imerese, in data 15 giugno 2000. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 MAGGIO 2003 .