Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12686
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Sentenza 29 agosto 2003

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Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, all'attività svolta presso le residenze sanitarie assistenziali va applicata la tariffa 0211, relativa ad ospedali e cliniche, e non già la tariffa 0110, concernente alberghi e pensioni, non potendosi equiparare alle normali strutture ricettive enti che, pur senza praticare specifiche terapie, prestano comunque un'attività assistenziale.

In materia di tariffe di premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riguardo all'aumento del premio in relazione all'andamento infortunistico quale risulta dal tasso specifico aziendale, l'art. 13 del D.M. 18 giugno 1988, che, in caso di nuova classificazione delle posizioni assicurative, esige da parte dell'INAIL apposita comunicazione al datore di lavoro con provvedimento adeguatamente motivato, non trova applicazione in relazione alle operazioni di mero accorpamento di diverse posizioni. ( Fattispecie relativa ad accorpamento derivante da procedura di unificazione ed eseguito secondo le modalità di calcolo automatico e svincolato da ogni discrezionalità previsto dall'art. 20 del D.M. del 1988).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12686
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12686
    Data del deposito : 29 agosto 2003

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