Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 2
Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, all'attività svolta presso le residenze sanitarie assistenziali va applicata la tariffa 0211, relativa ad ospedali e cliniche, e non già la tariffa 0110, concernente alberghi e pensioni, non potendosi equiparare alle normali strutture ricettive enti che, pur senza praticare specifiche terapie, prestano comunque un'attività assistenziale.
In materia di tariffe di premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riguardo all'aumento del premio in relazione all'andamento infortunistico quale risulta dal tasso specifico aziendale, l'art. 13 del D.M. 18 giugno 1988, che, in caso di nuova classificazione delle posizioni assicurative, esige da parte dell'INAIL apposita comunicazione al datore di lavoro con provvedimento adeguatamente motivato, non trova applicazione in relazione alle operazioni di mero accorpamento di diverse posizioni. ( Fattispecie relativa ad accorpamento derivante da procedura di unificazione ed eseguito secondo le modalità di calcolo automatico e svincolato da ogni discrezionalità previsto dall'art. 20 del D.M. del 1988).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12686 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUSL/10 FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV SC.
B, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO ANDREANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 23 5/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 15/11/00 - R.G.N. 257/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CASAGNI LIPPI per delega ANDREANI;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 novembre 2000 il Tribunale di Firenze, dopo avere disposto consulenza tecnica, riformava la sentenza emessa dal locale Pretore del lavoro il 5 marzo 1999, rigettando la domanda proposta dall'Azienda Sanitaria di Firenze nei confronti dell'Inail, con cui veniva chiesta la restituzione della somma di lire 740.702.400 che si asseriva pagata indebitamente, e scaturente dalla richiesta dell'Ente previdenziale di versare, sulla posizione n. 57001949, una somma aggiuntiva rispetto a quella già pagata a titolo di premio per il periodo da gennaio a dicembre 1996, e ciò per effetto della variazione del tasso specifico aziendale, che era stato portato dal 12 al 15 per mille in seguito all'accorpamento di diverse ^ posizioni assicurative di cui erano titolari le ex USL e sulla base di una valutazione unitaria dei dati di bilancio 1992/1994; la richiesta di restituzione atteneva altresì a quanto versato, a seguito dell'ulteriore contestazione fatta dall'Inail per la posizione assicurativa n. 57003651, relativa ai laboratori di analisi. Il Tribunale, disattendendo i rilievi del primo Giudice, escludeva che venisse in applicazione all'art. 13 del DM 18/6/88 che, in caso di nuova classificazione delle posizioni assicurative, esige da parte dell'Inail apposita comunicazione al datore di lavoro con provvedimento adeguatamente motivato, ciò in quanto non si trattava di errore attinente alla classificazione precedente, ma di accorpamento di diverse posizioni assicurative, nel qual caso non era prescritta alcuna motivazione;
nella specie, come accertato dal CTU, era stato operato un mero accorpamento derivante da una procedura di unificazione, eseguito secondo le modalità di calcolo automatico e svincolato da ogni discrezionalità, previsto dall'art. 20 del citato DM. Il Tribunale escludeva altresì che detto accorpamento fosse affetto da errori, neppure con riguardo alle singole posizioni, perché, quanto ai portieri, questi non possono essere classificati come operatori di centralino, essendo loro riservato uno specifico riferimento classificativo alla voce 0811;
parimenti corretta era la classificazione delle residenze assistenziali alla tariffa 0110, in analogia a quanto previsto per gli alberghi, trattandosi di luoghi di assistenza per soggetti che non abbisognano in senso proprio di cure mediche;
per gli autisti era corretta la classificazione alla voce 0211, trattandosi di attività svolta in funzione di quella principale, ossia dell'attività ospedaliera;
per i laboratori di analisi l'aumento del premio era giustificato dalle comunicazioni della Azienda Sanitaria che aveva modificato in aumento le retribuzioni presunte per tale categoria, già indicate nella autoliquidazione;
per l'uso dei veicoli a motore la classificazione alla bivoce 84 con il tasso 14 per mille derivava dalla stessa denunzia, fatta dall'Azienda, delle persone addette come impiegati adibiti alla guida dei veicoli, mentre la classificazione come attività secondaria avrebbe condotto all'inquadramento nella voce 0211 che prevede il più sfavorevole tasso del 19 per mille. Avverso detta sentenza l'Azienda USL n. 10 di Firenze propone ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. Resiste l'Inail con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e seguenti del DPR 1124/65, dell'art. 3 della legge 241/90 e del DM 18/6/88 (in particolare artt. 12,13,10 e 21),
perché il riferimento fatto dal Tribunale alla procedura di cui all'art. 20 del DM del 1988 non esimerebbe dall'onere di motivazione, in quanto il successivo art. 21 impone detto onere anche nel caso in cui il provvedimento recante il nuovo tasso sia determinato con il criterio di cui all'art. 20. Il provvedimento dell'Istituto assicuratore di variazione dei tassi deve, secondo il regolamento, essere spedito con lettera raccomandata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza della modifica dei tassi, e deve contenere un'adeguata motivazione, secondo quanto previsto anche dall'art. 3 della legge 241 del 1990; inoltre alla mancanza di motivazione non potrebbe sopperirsi attraverso la documentazione esibita in giudizio dall'Inail, perché l'art. 45 del DPR 1124 del 1965 fa decorrere il termine di trenta giorni per ricorrere alla commissione prevista dall'art. 39, pertanto, al fine di consentire all'interessato di far valere le proprie ragioni, sarebbe indispensabile una adeguata motivazione sulla disposta variazione del tasso. Ricorrerebbe pertanto, anche per questo atto dell'Inail, l'onere di spedizione del provvedimento con lettera raccomandata e l'onere di adeguata motivazione, evidenziando il ricorrente tutta la delicatezza e complessità delle operazioni di determinazione del premio.
Inoltre la comunicazione del 22.7.96 dell'Inail risulterebbe comunque inefficace perché l'aumento non potrebbe che valere nell'anno successivo all'invio della comunicazione, ex art. 21 del DM del 1988.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del dpr 1124/65 e degli arti 10,12,13,16 e 21 del DM 18/6/88 nonché difetto di motivazione, perché la CTU cui il
Tribunale si era richiamato, avrebbe tenuto conto di posizioni ormai cessate, e quindi con rischi ormai venuti meno. Non esisterebbero poi provvedimenti di variazione del tasso aziendale che non comportino l'obbligo di motivazione, che non comportino discrezionalità e che possano essere ricollegati all'accorpamento di posizioni assicurative diverse, mentre l'unica ipotesi di assenza di discrezionalità sarebbe quella di diminuzione dei tassi. I primi due motivi, che per la loro connessione conviene esaminare congiuntamente, non meritano accoglimento.
L'art. 40 del TU 1124 del 1965 rinvia, per la determinazione delle tariffe dei premi e per le relative modalità di applicazione ad un decreto del Ministero del lavoro nella specie viene in applicazione il decreto del 18 giugno 1988, il quale impone all'Inail l'emissione di un provvedimento motivato con tutti i dati giustificativi nei seguenti casi: a) all'inizio del rapporto assicurativo, e cioè quando, dopo la denuncia dei lavori da parte del datore, l'Istituto comunica la voce ed il corrispondente tasso di premio applicato ai lavori denunciati (art. 9 secondo comma del citato decreto del 1988);
b) nel caso in cui l'Istituto accerti che la classificazione e la relativa tassazione applicate sono errate, nel qual caso procede alla riclassificazione dandone comunicazione al datore di lavoro con provvedimento adeguatamente motivato (art. 13 del citato decreto del 1988); c) in caso di aumento ovvero di oscillazione del tasso medio (artt. 18, 19, 20 e 21 del decreto) per tenere conto del rapporto tra premi versati ed oneri sostenuti dall'Istituto. In tutti questi casi la motivazione del provvedimento di variazione è, necessaria per consentire al datore verificare la congruità della quantificazione operata dall'Ente e di contestarne la correttezza attraverso i rimedi previsti dalla legge, ossia attraverso il tempestivo ricorso alla commissione prevista dall'art. 39 del TU 1124 del 1965 (abrogato dall'art. 6 del DPR n. 314 del 2001), ovvero attraverso l'opposizione da presentare direttamente all'Inail, come previsto dall'art. 22 del citato decreto del 1988.
Nella specie il Tribunale ha verificato, attraverso apposita consulenza tecnica, che la variazione del tasso non conseguiva a nessuno dei provvedimenti dell'Ente che si sono elencati, ma dipendeva da un mero accorpamento delle varie posizioni assicurative, risulta infatti nella consulenza cui la sentenza impugnata fa riferimento che "l'Inail ha accorpato alla P.A. 57001949 (che era la posizione generale a suo tempo accesa per i dipendenti della struttura centrale della USL) altre otto posizioni cessate, computando nella prima tutti il bagaglio di 'bonus' e di 'malus' delle otto cessate, con i loro oneri complessivi e le loro retribuzioni;
e così tutte unificate o 'accorpate' determinando in modo automatico ed unitario sia il tasso specifico aziendale sia il tasso al definitivo applicabile". Risulta altresì dalla consulenza che la procedura aveva avuto inizio da un'informativa della medesima USL all'Inail "circa alcune posizioni da lasciare attive e nelle quali far confluire il personale dipendente già assicurato nelle varie posizioni accese alle unità disattivate, nonché altre posizioni da chiudere a decorrere dal 1.1.1996" e che vi erano stati chiarimenti tra la medesima USL e l'Inail di Firenze. Ciò premesso in fatto, si osserva che ne' il TU del 1965, ne' il decreto più volte citato dettano prescrizioni di sorta in relazione alle operazioni di accorpamento, onde ad esse non sono applicabili le regole previste per altri tipi di provvedimento emessi dall'Inail, ed in particolare non è applicabile l'obbligo di motivazione. H Tribunale ha poi precisato, ancora sulla scorta dell'elaborato peritale, che la procedura di unificazione era stata eseguita secondo le modalità di calcolo di cui all'art. 20 del decreto, attraverso una operazione puramente automatica, in cui la determinazione del tasso assume quasi i caratteri di atto dovuto, svincolato da ogni discrezionalità.
È ben vero poi, come si rileva in ricorso, che anche la procedura prevista dall'art. 20 del DM si deve concludere, ai sensi del successivo art. 21, con un provvedimento motivato, ma nella specie è stato adottato "il sistema" di calcolo automatico previsto nell'art. 20, all'unico scopo di procedere al citato "accorpamento", effettuato previa informativa della USL, non già per l'emissione del provvedimento unilaterale dell'Istituto di "oscillazione del tasso medio dopo i primi due anni di attività" per il quale la suddetta disposizione prescrive l'obbligo di motivazione. In altri termini, si osserva che per i procedimenti di accorpamento ne' la legge, ne' il decreto del 1988 dettano le regole da seguire;
l'Inail ha fatto applicazione del sistema previsto dall'art. 20, che comporta un calcolo automatico e assenza di discrezionalità; il fatto che il medesimo sistema venga prescritto, ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto, per i procedimenti di oscillazione dei tassi medi che debbono concludersi con un provvedimento motivato, non implica che parimenti motivati debbano essere i provvedimenti di accorpamento;
ed infatti la unicità del sistema di calcolo non può comportare l'estensione di regole che, ripetesi, per i provvedimenti di accorpamento non sono previste.
Va altresì disatteso il rilievo del ricorrente per cui l'aumento del tasso non potrebbe che valere per l'anno successivo a quello di spedizione del provvedimento di variazione, ciò infatti è previsto dall'art. 21 del decreto solo per il caso di "oscillazione dei tassi medi" che, come già rilevato, non ricorre nella specie, in cui è stato operato un mero accorpamento di posizioni.
Con il terzo motivo si denunzia inesistenza della motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione dei principi contenuti nelle disposizioni regolamentari regolanti la tariffa dei premi, ed ancora violazione dell'art. 40 del DPR 1124 del 1965. In relazione alle singole posizioni, si assume essere stata corretta la classificazione dei portieri come operatori di centralino, poiché tale qualifica deve essere posseduta da ognuno degli operatori che siano in contatto con tale macchina.
La sentenza sarebbe erronea anche per avere ritenuto applicabile alle Residenze Sanitarie Assistenziali, che accolgono soggetti non bisognosi di cure mediche, la classificazione per analogia alla tariffa 0110 che riguarda gli alberghi, perché sull'aspetto dell'ospitalità prevale l'aspetto della cura a favore dei pazienti non autosufficienti, per cui la classificazione corretta di tali strutture sarebbe da ricondurre all'interno del coefficiente 0211, quali ospedali o cliniche.
Inoltre la sentenza impugnata avrebbe imposto un maggiore premio per i laboratori di analisi, basandosi sulla erronea rilevanza della differenza tra laboratori che prestano la propria opera per gli ambulatori e quelli che prestano la propria opera per i ricoverati, nonché della differenza tra studi di analisi pubblici e privati. La sentenza sarebbe errata anche per avere escluso la correttezza dell'assicurazione del personale che usa occasionalmente veicoli a motore, avendo l'azienda esattamente provveduto ad assicurare per il rischio di spostamenti anche figure professionali non soggette ad avvalersi, se non in via occasionale, di veicoli a motore. Il motivo è solo parzialmente fondato.
Quanto alla classificazione dei portieri, la censura appare in primo luogo scarsamente comprensibile, ed è comunque inammissibile non facendo riferimento ad alcun punto della sentenza impugnata. Parimenti inammissibili sono le censure relative al premio imposto dall'Inail per i laboratori di analisi, per gli addetti all'uso dei veicoli a motore giacché entrambe non si riferiscono coerentemente alle argomentazioni espresse dal Tribunale, che, quanto alla prima questione, ha giustificato l'aumento di premio sulla base della lettera della stessa Asl che modificava in aumento la retribuzioni presunte per tale categoria, già indicate nella autoliquidazione;
e quanto alla seconda questione ha affermato la esattezza della classificazione alla bivoce 84 , con il tasso del 14 per mille, rilevando che una classificazione come attività secondaria avrebbe condotto all'inquadramento nella voce 0211, che prevede il tasso più sfavorevole del 19 per mille.
Appare invece fondata la censura relativa alla applicazione alle Residenze Sanitarie Assistenziali della tariffa 0110 che riguarda gli alberghi e pensioni, e non già del coefficiente 0211, quali ospedali o cliniche, non potendosi dal punto di vista logico equiparare completamente alle normali strutture ricettive, enti che, pur senza praticare specifiche terapie, prestano tuttavia una attività assistenziale, come si desume dalla stessa denominazione. Conclusivamente vanno respinti i primi due motivi di ricorso, nonché i profili di censura contenuti nel terzo motivo, ad esclusione di quello attinente alla classificazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali, che va invece accolto, con cassazione sul punto della sentenza impugnata e rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Bologna, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003