Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2002, n. 6716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6716 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
乙 E R A T I A M . N 1 3 1 T P A . L A L . 3 N - . 5 S I A E I L N D S E . R D 2 . P . 6 / / 4 9 O 1 8 E 6 I N R A S Z T E I R G A D E T N S E E A 8074700 R I B A T I U R T REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE 06 7 1 6 /02 OGGETTO: Sospensione delle imposte per eventi sismici Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI PRESIDENTE R.G.N. 4231/2001 Dott. Eugenio AMARI CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Dott. Francesco TIRELLI CONSIGLIERE Cron.15176 Dott. Francesco Antonio GENOVESE CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 1°.
3.2002 C.C. SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO delle FINANZE, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
ZI HI ORTE SUPREMA D;
CASSAZIONE
- INTIMATO -
CAMPIONE CIVILE 6 74700 4 1 1 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.477/05/99 pubblicata il 20.12.1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°.
3.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente ZI OC, destinatario delle provvidenze previste dall'art. 13 quinquies del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, consistenti nella temporanea sospensione del pagamento delle imposte dirette per i soggetti residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 1984, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, deducendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme relative alla liquidazione della successiva dichiarazione dei redditi, là dove lo stesso aveva detratto dall'imponibile l'ammontare delle imposte come sopra sospese, sul rilievo che l'Ufficio avrebbe dovuto applicare l'art.3, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n.46, in forza del quale le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 13 quinquies già richiamato non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR. La Commissione adita accoglieva il ricorso. Avverso la decisione, proponeva appello l'Ufficio, deducendo l'erroneità 2 del calcolo dell'imponibile così come effettuato dal contribuente e, quindi, la piena legittimità della suddetta iscrizione a ruolo. La Commissione Tributaria Regionale di Perugia, con sentenza in data 10/20.12.1999, respingeva il gravame, assumendo in particolare che la chiarezza del tenore letterale del richiamato art.3, comma 2 bis, del decreto legge n.791 del 1985, così come modificato dall'art. 1 della legge di conversione n.46 del 1986, fosse tale da non lasciare spazio ad interpretazioni coincidenti con quelle prospettate dall'appellante. Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo un solo motivo di impugnazione cui non resiste il contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., denunziando come la norma interpretativa contenuta nell'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133 abbia tolto ogni dubbio sul significato delle disposizioni in esame ed abbia sancito inequivocabilmente l'illegittimità dell'assunto, condiviso dai giudici tributari, secondo cui l'importo delle imposte e ritenute sospese non deve essere considerato nella determinazione dell'imponibile, la quale, pertanto, va effettuata, ai fini della successiva tassazione, al netto dell'importo in questione. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha ormai statuito in maniera costante, senza che le prospettazioni del ricorrente si palesino tali da indurre ad una diversa considerazione della questione, che, in tema di agevolazioni tributarie, l'art.3, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n.791, 3 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n.46 (il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies del decreto legge 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile dell'IRPEF e dell'ILOR), in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28) ed inteso secondo il significato proprio dei termini adoperati dal legislatore che esclude soltanto la configurabilità di un "onere deducibile", deve essere considerato quale norma introduttiva di una ulteriore agevolazione rispetto alla sospensione dei pagamenti, consistente nella sola rideterminazione dell'imponibile dei periodi di imposta interessati dalla sospensione medesima, dopo la scadenza di quest'ultima, al netto dei versamenti sospesi, non anche nella stessa configurabilità di tali versamenti quali oneri deducibili dal reddito relativo al periodo di imposta in cui sono stati eseguiti (Cass. 18 aprile 2000, n.4945; Cass. 25 giugno 2001, n.8659; Cass. 24 agosto 2001, n.11248; Cass.18 gennaio 2002, n.512). Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo il contribuente, in questa sede, né resistito, né, comunque, svolto alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 1° marzo 2002. A M T E R I A N . 1 A 3 R T 1 A L L B . . N 5 I N E O I T N R Z E R A S A E D E T G S E E 6 I . 1 S I S E . 2 R D 6 N / D L / 8 P 4 9 A . A I WooliPRESIDENT illaum R I T A U I R B T L'ESTENSORE Qab AM DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.0 MAG 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista