Sentenza 28 luglio 2015
Massime • 2
In materia di spese processuali la parte, già soccombente nei due gradi di giudizio di merito ma poi vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio conseguente a quello di cassazione, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative al giudizio di rinvio e a quello di cassazione, ma anche di quelle sostenute nei primi due gradi di merito, sicché, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione, sul punto, del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità.
In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/2015, n. 15868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15868 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23352-2012 proposto da:
BE AN [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato IANNOTTA GREGORIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IANNOTTA FEDERICA giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ALLIANZ SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. Cerretti Andrea e Dott. Catenazzo Carminantonio, AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante signor AI IO elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell'avvocato ZUCCHINALI PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONAVENTURA MINUTOLO, TRIFIRÒ SALVATORE giuste procure speciali a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, CICCONETTI GIANLUCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4587/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/11/2011, R.G.N. 10473/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l'Avvocato GREGORIO IANNOTTA;
udito l'Avvocato LORENZO GIUA per delega non scritta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La s.r.l. Pitsperl convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAS s.p.a., la Allesecures s.p.a. e la Card s.p.a. chiedendo il pagamento della somma di lire 386.000.000 in conseguenza di un furto subito ad opera di ignoti nei locali di sua proprietà, evento per il quale aveva stipulato la relativa polizza.
Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese, e la Corte d'appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado, condannando la società appellante al pagamento delle spese del secondo giudizio. Con sentenza 13 giugno 2002, n. 14434, la Corte di cassazione cassò la sentenza della Corte d'appello rilevando un vizio nella interpretazione del contratto;
in particolare, questa Corte osservò che - essendo stato consumato il furto in due casseforti tramite l'utilizzazione di chiavi vere rinvenute all'interno della cassaforte temporizzata, che i ladri avevano scassinato - il furto era da ritenere avvenuto con violenza sulle cose e non con un mezzo fraudolento.
2. Il giudizio è stato riassunto da UC NL, nella qualità di cessionario della s.r.l. Pitsperl, e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 2 novembre 2011, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, ha accolto la domanda ed ha condannato l'Allianz s.p.a. (già RAS), la Milano Assicurazioni s.p.a. e l'AXA Assicurazioni s.p.a. al pagamento della complessiva somma di Euro 199.352,36 (pari a lire 386.000.000), ciascuna per la propria quota di rischio, con gli interessi legali dalla data di maturazione fino al saldo, nonché alle spese del giudizio di rinvio e del giudizio di cassazione.
Ha osservato la Corte territoriale che, alla luce della sentenza di cassazione, doveva ritenersi che il furto fosse stato commesso con violenza sulle cose e non con un mezzo fraudolento, e ciò ai fini della operatività della polizza ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione. Poiché, nella specie, l'importo originariamente richiesto non era stato contestato, la domanda doveva essere accolta nei termini suindicati. Doveva invece essere respinta la domanda di risarcimento del maggior danno, essendo mancata una qualsiasi prova sul punto.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso UC NL, con atto affidato a tre motivi.
Resistono l'Allianz s.p.a. e l'AXA Assicurazioni s.p.a. con un unico controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo del ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1905 e 1908 cod. civ. e dei criteri di liquidazione del danno.
Rileva il ricorrente che la Corte d'appello, liquidando il danno nella misura originariamente richiesta in primo grado, non avrebbe tenuto presente che il debito dell'assicuratore è di valore e non di valuta;
da ciò consegue che la somma che è risultata pari al valore della merce rubata nel momento del furto avrebbe dovuto essere rivalutata fino al soddisfo, e sulla somma rivalutata avrebbero dovuto conteggiarsi gli interessi.
1.1. Il motivo è fondato.
Il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore. Tale affermazione, che trae origine direttamente dal dettato degli artt. 1905 e 1908 cod. civ., è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza di questa Corte.
Si è detto, infatti, che in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (così, fra le altre, le sentenze 30 marzo 2001, n. 4753,
11 gennaio 2007, n. 395, e 7 maggio 2009, n. 10488). In sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui è è la liquidazione, eventualmente anche per il tramite di una perizia contrattuale (sentenza 12 febbraio 2008, n. 3268). La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi, in quanto si è limitata a riconoscere la spettanza di una somma, liquidata in base al danno verificatosi al momento del fatto, senza prevedere la rivalutazione ma senza neppure dare conto del perché, eventualmente, il danno doveva ritenersi liquidato e, quindi, trasformato in debito di valuta. Nè può essere sufficiente, a questo riguardo, la generica affermazione contenuta nel controricorso (v. p. 10) secondo cui vi sarebbe stato un accordo tra le parti ed una liquidazione concordata del danno, circostanze queste delle quali la Corte d'appello, come si è detto, non ha fornito alcuna conferma.
2. Col secondo motivo del ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 2 e artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione alla natura di obbligazione pecuniaria.
Osserva il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nel negare il riconoscimento del maggior danno, in quanto la qualità del creditore - commerciante al minuto e all'ingrosso di pietre e metalli preziosi - doveva essere ritenuta di per sè sufficiente a far ritenere raggiunta la prova di tale maggior danno.
2.1. Questo motivo rimane assorbito dall'accoglimento del precedente, perché è fondato sull'assunto - residuale anche nella prospettazione del ricorrente - che il debito in questione abbia natura di debito di valuta;
una volta riconosciuta la natura di debito di valore, è evidente che il secondo motivo di ricorso viene a cadere.
3. Col terzo motivo del ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 116 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame sulla richiesta di liquidazione delle spese dei due gradi di merito. Si rileva che la Corte d'appello ha condannato le società di assicurazione al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e del giudizio di cassazione, mentre ha omesso di liquidare quelle relative al giudizio di primo grado ed al primo giudizio di appello, che pure erano state formalmente richieste.
3.1. Il motivo è fondato.
L'attuale ricorrente è risultato vincitore all'esito della precedente sentenza pronunciata da questa Corte e, di conseguenza, avrebbe avuto diritto alla liquidazione delle spese di giudizio anche in relazione ai precedenti due gradi di merito nei quali era rimasto soccombente. La Corte d'appello, invece, dopo aver accolto la domanda nel giudizio di rinvio, ha riconosciuto la liquidazione delle spese soltanto quanto a quel giudizio e a quello di cassazione;
il che configura una sicura omissione in considerazione dell'esistenza di una formale richiesta in tal senso, come ammette la stessa parte controricorrente nel riportare le conclusioni assunte in sede di rinvio (v. p. 7 del controricorso). Nè vi può essere, su questo punto, un rigetto implicito.
4. In conclusione, sono accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, mentre il secondo rimane assorbito.
La sentenza impugnata è cassata e il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, colmando anche l'omissione di pronuncia di cui al terzo motivo. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 maggio 2015. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015