Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/2015, n. 15868
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Sentenza 28 luglio 2015

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In materia di spese processuali la parte, già soccombente nei due gradi di giudizio di merito ma poi vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio conseguente a quello di cassazione, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative al giudizio di rinvio e a quello di cassazione, ma anche di quelle sostenute nei primi due gradi di merito, sicché, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione, sul punto, del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità.

In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/2015, n. 15868
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15868
    Data del deposito : 28 luglio 2015

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