Sentenza 30 novembre 2004
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La nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di esecuzione non spiega effetti con riferimento a quello di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2004, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 4711
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 015112/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE EN N. IL 29/04/1965;
avverso ORDINANZA del 11/12/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIANFRANCO VIGLIETTA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa l'11.12.2003 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna respingeva la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da RE EN, in quanto il condannato si era reso irreperibile e non aveva valide possibilità di reinserimento sociale.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Minarelli, deducendo nullità dell'ordinanza impugnata, per essere stata omessa la notifica al suo difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione della sua domanda, che era stata presentata dal suo difensore di fiducia, avv. Vincenzo De Gaetano.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero, come esattamente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non risultava effettuata alcuna nomina di difensore di fiducia da parte del Minarelli, per cui correttamente si è proceduto alla nomina di un difensore d'ufficio, al quale è stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza.
A nulla rileva che la domanda di affidamento in prova sia stata presentata dall'avv. De Gaetano, perché era comunque necessaria una nomina specifica per il procedimento di sorveglianza, non essendo a tal fine valida l'eventuale nomina (d'ufficio o fiduciaria) per la fase esecutiva o per quella del giudizio.
Ciò si ricava chiaramente dalla disposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 656 c.p.p., che prevede che la domanda di concessione di una misura alternativa può essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 (e cioè dal difensore nominato per la fase dell'esecuzione o da quello che ha assistito il condannato nella fase del giudizio), ovvero da quello "allo scopo nominato", facendo intendere che l'istanza può essere presentata dal difensore della fase di esecuzione o da quello della fase del giudizio, ma che occorre comunque una nomina ad hoc per il procedimento di sorveglianza, in assenza della quale il tribunale provvede legittimamente alla nomina di un difensore d'ufficio, che può essere diverso dal difensore d'ufficio nominato per la fase del giudizio o per la fase dell'esecuzione. In altri termini, la presentazione della domanda può avvenire validamente anche ad opera di uno dei difensori della fase del giudizio o della fase dell'esecuzione, ma la legittimazione a presentare tale istanza, in mancanza di una nomina specifica, non abilita di per sè il difensore che l'abbia presentata ad assistere l'istante dinanzi al tribunale di sorveglianza. Questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza, statuendo testualmente che "Il procedimento relativo all'udienza camerale innanzi al Tribunale di sorveglianza è regolato da quanto previsto dall'art. 666 cod. proc. pen. come espressamente indicato dal primo comma dell'art. 678 cod. proc. pen., in base al quale, nella ipotesi che l'interessato non abbia nominato alcun difensore di fiducia, il giudice competente gliene nomina uno d'ufficio, salva la possibilità di intervento di quello di fiducia all'udienza camerale ovvero di richiesta, in tale sede, da parte dell'interessato di essere assistito da difensore fiduciario in tale occasione nominato, non assumendo rilevanza, ai fini della ritualità del procedimento, l'esistenza di nomina di difensore per altri procedimenti, pur anche sempre inerenti alla materia dell'esecuzione della pena demandata al sopra indicato tribunale" (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 3237 del 25.5.1995, Vermiglione;
Sez. 1^, sent. n. 2543 del 6.5.1998, Pesce;
Sez. 6^, sent. n. 554 del 30.1.1996, Gironi, ecc). Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005