Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 3989
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

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La "ratio" dell'art. 80 della legge n. 392 del 1978 è quella di applicare agli immobili locati il regime giuridico corrispondente al loro uso effettivo onde evitare che il locatore venga a subire, per iniziativa del conduttore, una disciplina del rapporto diversa da quella convenzionalmente pattuita, con la conseguenza che il concetto di "uso diverso da quello contrattuale" che legittima il locatore a chiedere la risoluzione del contratto con la specifica azione di cui al citato articolo, nei limiti temporali ivi fissati ed a pena di decadenza, non si identifica con qualsiasi mutamento di destinazione, bensì solo con quello che comporti un corrispondente mutamento di regime giuridico, ferma restando l'esperibilità della comune azione di risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 ss. cod. civ. (che postula, peraltro, la valutazione dell'inadempimento a termini dell'art. 1455 cod. civ.) per le diverse ipotesi di cambiamento della destinazione della "res locata". (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ritenuto applicabile solo l'azione ordinaria di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. ad una fattispecie relativa al mutamento di un laboratorio di pasticceria in esercizio di bar - pasticceria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 3989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3989
    Data del deposito : 22 aprile 1999

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