Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2002, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTES0 0538 02 Oggetto Affitto di azienda. Interpretazione del con- tratto. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 89/99 Dott. Angelo GIULIANO Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Dn. 1473 Cron. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 173 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud.28/09/01 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: diritti 3.10. per 2.1 GEN. 2002 RI SS, LI TO, RC UL, ! ! IL CANCELLIERE già soci della disciolta S.A.R. di AS RI C. s.n.c.F elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA PROPERZI, difesi dall'avvocato RODOLFO BERTI, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrenti contro 2. LO UC, elettivamente domiciliata in ROMA FERDINANDO LIUZZI 23, presso 10 studioVIA 2001 dell'avvocato ALDO MARIA LUCHINI, difesa dall'avvocato 1671 1 TONINO FALLERONI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 309/98 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 21/05/98 e depositata il 23/07/98 (R.G. 237/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Tonino FALLERONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 6/1/1984 la S.n.c. S.A.R. di AS RI e C. conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona OT LU per la risoluzione del contratto stipulato con scrittura privata 14/05/1983 per fatto e colpa della convenuta, della quale chiedeva altresì la condanna alla restituzione della caparra confirmatoria, del canone relativo al dicembre 1983, del deposito cauzionale di £ 30.000.000, nonché al risarcimento dei danni. Con atto notificato il 30/01/1984 lo stesso Tribunale veniva successivamente adito dalla OT, la quale chiedeva la risoluzione contrattuale per colpa della società predetta e la sua condanna al risarcimento danni. I due procedimenti venivano poi riuniti. Con sentenza resa in data 22/12/1993-15/04/1994 il Tribunale di Ancona dichiarava risolto il contratto di affitto d'azienda a decorrere dal 7/1/1984, disponeva la restituzione in favore della società suddetta delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria e di deposito cauzionale, compensava integralmente le spese di lite. In sintesi il primo giudice, essenzialmente sulla base della testimonianza del AL, commercialista di fiducia di entrambi le parti e che aveva partecipato alle trattative, affermava che i contraenti avevano verbalmente previsto la necessità di addivenire a nuovi accordi qualora la veranda (figurante tra i beni oggetto del contratto di affitto di azienda) dovesse essere rimossa o modificata, che detto evento di forza maggiore era stato previsto dalle parti come causa di scioglimento automatico del contratto concluso, che la mancata rinegoziazione aveva fatto sì che l'evento venisse a configurare una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.; e che ci si trovava dunque di fronte ad 3 ''“…..una causa di risoluzione di diritto anteriore agli inadempimenti lamentati dalle parti...". Proponevano appello RI AS, PE OB e TI UL già soci della disciolta S.n.c. S.A.R.. Si costituiva la OT replicando ai motivi e svolgendo appello incidentale. -Con sentenza 21.5 23.7.98 la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Ancona rispettivamente da RI AS, PE OB e UC UL, già soci della disciolta S.A.R. di AS, RI e C. S.n.c., e da AN LU, così provvedeva: "1) respinge la domanda di restituzione della somma di £ 8.000.000 quale caparra confirmatoria;
conferma per il resto l'impugnata sentenza. 2) condanna gli appellanti principali in solido a rimborsare ad OT LU le spese del presente grado di giudizio nella misura di £ 1.038.000 per spese vive e forfettarie, £ 1.350.000 per diritti e £ 5.000.000 per onorari”. Contro questa decisione ricorrono per cassazione RI AS, PE OB e UC UL, già soci della disciolta S.A.R. di AS, RI e C. S.n.c. con quattro motivi. Resiste con controricorso e memoria OT LU. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il primo motivo i ricorrenti RI AS, PE OB e UC UL, già soci della disciolta S.A.R. di AS, RI e C. S.n.c. formulano una denuncia ex "Art. 360 n.ri 2 e 5 per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente e errata applicazione degli artt. 2722 e 2723 e 159 c.p.c." esponendo le seguenti argomentazioni. Il Tribunale di Ancona aveva ritenuto ammissibile la testimonianza del Rag. AL per il fatto che il riferimento nel contratto alla "inclusione tra i beni oggetto del contratto di una veranda prefabbricata insistente su suolo pubblico... ", conduceva "legittimamente a ritenere possibili, se non addirittura probabili, iniziative da parte della P.A., motivo per cui ben verosimile appare la stipulazione successiva al contratto di patti aggiunti, anche non scritti, che prendessero in considerazione anche simile eventualità" adducendo, quale ul- teriore motivo di verosimiglianza, il fatto che "sono risultate esistenti anche altre pattuizioni non riportate nel contratto scritto, quale la sostituzione della somma di L. 30.000.000, prevista a titolo cauzionale, con un assegno di pari importo consegnato al Rag. AL" (pag.
7-8 sent. Tribunale). Assumono i ricorrenti che il giudizio di verosimiglianza del Tribunale e la pedissequa riproposizione da parte dei Giudici di secondo grado della stessa motivazione comporta la sussistenza dei vizi denunciati, ed espongono varie argomentazioni sul punto prospettando varie ed articolate doglianze. Tra l'altro osservano anche che al punto 8 del preliminare di affitto di azienda e nella terza facciata del contratto registrato si afferma che "il canone del suolo pubblico occupato dalla veranda sarà a completo carico della proprietaria", con il che si rendeva implicitamente certo il fatto che vi fosse una concessione comunale che consentiva l'occupazione del suolo pubblico dietro il corrispettivo di un canone, e quindi che non vi erano problemi di abusi o violazioni alle norme comunali. Il motivo non può essere accolto in quanto l'impugnata motivazione appare esauriente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. In particolare, quanto alla asserita violazione dell'art. 2723 c.c. ed alle 5 A doglianze connesse (concernenti anche asseriti vizi logici) si osserva che (v. tra le altre Cass. n. 10969 del 20/12/1994 : "La valutazione delle circostanze, in presenza delle quali e' consentita, a norma dell'art. 2723 cod. civ., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale puo' anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una od alcune di esse, con apprezzamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità”; e che nella specie la motivazione è congrua ed immune dai vizi lamentati. Per la parte concernente il predetto "... punto 8 del preliminare……” va poi în particolare rilevato che la doglianza è (prima ancora che priva di pregio per le ragioni ora esposte;
ed inoltre e comunque - in quanto concernente una asserita - risultanza comunque priva del requisito della decisorietà) inammissibile poiché la questione (implicante anche un accertamento di fatto) non è trattata nella sentenza impugnata e, come questa Corte ha affermato più volte (v. tra le altre Cass. n. 724 del 18/01/2001) Ove una determinata questione giuridica che implichi un 66 - accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza - impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita', al fine di evitare una statuizione di inammissibilita', per novita' della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qual atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa"; e nella specie tale allegazione e tale indicazione non sono state ritualmente esposte. 6 Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano doglianze ex "Art. 360 c.p.c. n.3 e 5 per violazione ed errata applicazione degli artt. 1362, 1365 e 1366 c.c. e per omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sollevato dalla ricorrente" esponendo tra l'altro che la Corte di merito, pur ammettendo che secondo il teste AL le parti parlarono soltanto dei problemi in corso con i condomini, ha poi concluso che "... il risultato ultimo e contrattualmente pregnante, la rimozione o la modifica della veranda, era sempre lo stesso...” data la perfetta equivalenza dell'ipotesi non espressamente " esteriorizzata (cioè quella relativa ai problemi con il comune di Senigallia per gli abuse edilizi) con quella di cui le parti ebbero a discutere(e cioè i problemi con i condomini) il “ che fa ritenere la prima volitivamente ricompresa nella pattuizione..." Detti ricorrenti affermano la sussistenza dei vizi predetti 66... è contraddittorio da una parte ritenere osservando tra l'altro: che - implicitamente prevista la parziale demolizione e dall'altra giustificare il fatto che non se ne parlò perché appunto non sarebbe stata totale, per di più presumendo che al tempo della pattuizione le parti già dovessero sapere come sarebbe stata..."; -e che "...una cosa era prevedere quanto sarebbe potuto accadere con i condomini, che tutt'al più avrebbero preteso una servitù di passaggio (come di fatto poi avvenne, come risulta dalla definizione nell'art. 700 c.p.c, dalla prova testimoniale resa dall'Angelucci, dal teste Mancini, e dalle lettere dell'Avv. Canafloglia), una cosa era, invece prevedere un intervento autoritativo comunale che inevitabilmente avrebbe comportato, di fronte agli abusi per l'occupazione del suolo pubblico, una ordinanza di recondutio in pristino che avrebbe riguardato le parti abusive..." Queste e le altre articolate doglianze esposte dai ricorrenti in merito alla motivazione dell'impugnata decisione debbono ritenersi prive di pregio in quanto detta motivazione appare sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Le doglianze stesse poi, nella parte in cui concernono l'interpretazione (o comunque la valutazione) della deposizione del teste AL (o di altre risultanze) debbono ritenersi (prima ancora che prive di pregio per le ragioni ora esposte) inammissibili in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non viene riportato il contesto della deposizione in questione (né il contenuto delle altre risultanze); mentre invece sono stati trascritti solo singoli brani della deposizione predetta che, in quanto isolati, non consentono una adeguata valutazione. Come questa Corte ha osservato più volte (v. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; cfr. anche Cass. n. 05608 del 04/05/2000) il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o insufficiente (o comunque viziata) motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative;
inoltre l'indicazione della risultanza che si assume non valutata (o valutata in modo viziato), non può consistere in brevi brani isolati dal contesto, ovvero in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente la risultanza (ed in particolare la sua decisività), deve contenere in modo obiettivo, tutte gli elementi rilevanti della medesima;
di conseguenza l'indicazione predetta, ove (come nella fattispecie in esame) la cosa sia necessaria per una adeguata valutazione, deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione. 8 Con il terzo motivo i ricorrenti formulano ex "Art. 360 n.3 e 5 c.p.c. per errata applicazione dell'art. 346 cp.c. e per contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia espressamente sostenuto dalla S.A.R." le seguenti doglianze. L' impugnata sentenza respinge la domanda di condanna della ARMELLOTTA all'acquisto di tutte le attrezzature comprate dalla SAR, così come contrattualmente pattuito, perché l' atto di appello non avrebbe contenuto alcuna censura sul fatto che il Tribunale non si era pronunciato sul punto, aggiungendo, con evidente contraddizione, che "peraltro si può rilevare che dalle corrispondenze in atti 23.1.1984 e 25.1.1984 le attrezzature risultano essere state vendute dalla società a terzi". Il motivo non può essere accolto. E' infatti palese che affermare l' inaccoglibilità di una domanda per motivi processuali (in quanto non ritualmente formulata nell'atto di appello) ed aggiungere poi che la domanda avrebbe dovuto comunque essere respinta nel merito non comporta alcuna contraddizione. L'affermazione della inammissibilità di una doglianza non preclude l'esame del merito ma lo rende solo non necessario (nel senso che le argomentazioni di merito sul punto costituiscono non la vera ratio decidendi ma una mera argomentazione ad abundantiam). Le doglianze concernenti la tesi esposta ad abundantiam dalla Corte di Appello debbono dunque considerarsi irrilevanti e quindi inammissibili. Quanto all'affermazione (costituente la vera ratio decidendi) di detta Corte in ordine all'insussistenza nell'atto d'appello della censura in questione, basta rilevare che i ricorrenti non propongono specifiche e rituali doglianze sul punto. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano ex "Art. 360 n.3 e 5 c.p.c. per falsa applicazione degli artt. 1385 e 1360 c.c. e per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti" che la Corte di Appello di Ancona ha accolto parzialmente l'appello incidentale pro- posto dalla LO e riconosciuto il diritto della S.A.R. ad avere la re- stituzione della caparra per L. 8.000.000; ed assumono che se il contratto, come affermano anche gli stessi Giudici di appello, aveva avuto inizio il 12.4.1983 ed all'atto della sottoscrizione la S.A.R. aveva versato L. 24.000.000 e si era impegnata a versare l'ulteriore canone annuo di L. 24.000.000 per l'anno successivo a decorrere dal gennaio doveva risultare evidente che della somma inizialmente versata, L.
8.000.000 costituivano caparra, così come espressamente dichiarato dalle parti, mentre gli altri L. 16.000.000 costituivano i canoni anticipati di locazione di L.
2.000.000 al mese decorrenti dal maggio 1983 al 31 dicembre dello stesso anno. Il motivo non può essere accolto per due ragioni, ciascuna delle quali già di per sé decisiva: - A) in quanto la prima ratio decidendi della Corte di Appello consiste nel rilievo che in base alla volontà negoziale delle parti (v. in particolare le parole "... nello stesso contesto contrattuale...") la somma di £ 8.000.000 66 costituiva " “…...una mera anticipazione del prezzo..."; e trattasi quindi di una tipica valutazione di merito che si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità in quanto immune da vizi logici o giuridici ritualmente dedotti nel ricorso per cassazione;
-B) in quanto sussiste una seconda ratio decidendi della Corte di Appello secondo la quale "...anche qualora dovesse trattarsi di caparra confirmatoria in senso proprio, poiché il contratto ha avuto esecuzione la somma deve essere imputata a corrispettivo dell'uso..."; di fronte a tale motivazione le argomentazioni dei ricorrenti, riguardanti (in fatto ed in diritto) soprattutto le somme dovute, ed a che titolo (peraltro non riuscendo neanche sul punto ad evidenziare vizi nell'assunto esplicito ed implicito del Giudice di secondo grado), appaiono comunque irrilevanti e non concludenti tra l'altro in quanto non 10 concernono ritualmente (e cioè tra l'altro con riferimento all'assunto delle parti ed alle relative prove) anche quanto in effetti è stato corrisposto. E' opportuno precisare che la Corte d'Appello - contrariamente a quanto il RI, lo PE e la TI paiono assumere non sembra dare per scontata l'esattezza delle tesi in fatto degli attuali ricorrenti;
in particolare in ordine al versamento della somma di £ 24.000.000. Non sembra inutile aggiungere (come ulteriore ragione di non accoglibilità) che le argomentazioni apodittiche (v. ad es. quelle precedute dalle parole: "...E' indubitabile...") debbono ritenersi in quanto tali inammissibili;
e che le proposto da argomentazioni concernenti il riportato brano dell' “ appello controparte sul punto..." (all'ultima facciata del ricorso per cassazione) concernono una risultanza priva del carattere della decisività, tra l'altro in quanto in detto brano non viene indicata la precisa data (o almeno il mese) di “...inizio dell'affitto..." Le doglianze contenute nel quarto motivo non possono dunque essere accolte. Si deve concludere che l'impugnata decisione è immune dai vizi denunciati. Il ricorso va quindi respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
109T 129, 11 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 28.9.2001. 456T 30,89 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE haus TOT. 160,10 8061-2490Ape Julians Albert. AfeF Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 1991, 1118/1.02 Gina Basoli 11 IL CANCELLIERE CT Gina Casoli TOH j AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data.
3.NDV…..20050 4 an. 32406 versate € 1.8.4.10. t antaqua /10.(euro P. Dirigente Area Sey (Dott.see Marie Grazia of FL, PPO) 730 Responsabile Servizio (Dr. M. RACICH 900 AUN OMA