Sentenza 13 febbraio 2013
Massime • 1
L'applicazione della custodia cautelare in carcere nelle ipotesi in cui ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (nella specie, madre di prole di età inferiore a tre anni) non è condizionata alla specifica indicazione delle stesse da parte del P.M., in quanto oggetto di valutazione demandata al giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2013, n. 15016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15016 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 13/02/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 349
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 49837/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RI CA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 24/10/2012 del Tribunale di Teramo;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Teramo con ordinanza del 24/10/2012 ha convalidato l'arresto di CA RI, disponendo l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. La difesa della ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento di convalida dell'arresto e della successiva ordinanza di custodia cautelare in carcere;
quanto al primo provvedimento se ne ritiene il vizio per violazione di legge, essendo stato assunto a seguito dell'esame delle dichiarazioni dei pretesi acquirenti, malgrado l'opposizione difensiva, proposta in forza del dettato dell'art. 190 c.p.p.. 3. Ulteriore violazioni di legge viene rilevata rispetto alle disposizioni di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 in quanto la misura è stata disposta malgrado la specifica allegazione, fornita in sede di udienza di convalida, che la donna è madre di una bambina inferiore ai tre anni, ed in relazione ad esse non risultano indicate dal P.m. le ragioni di eccezionale rilevanza suscettibili di giustificare tale provvedimento, tanto che la disposizione in tal senso formulata dal Gip risulta eccedente la stessa richiesta dell'accusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In relazione ai rilievi formulati riguardo al giudizio di convalida si rileva che nel corso dell'udienza il giudice ha sentito il verbalizzante, acquisendo i verbali di sommarie informazioni testimoniali rilasciate allo stesso dagli acquirenti della sostanza stupefacente, durante l'osservazione degli operatori, quali atti allegati al verbale di arresto.
In tal senso correttamente tali allegati sono stati acquisti e valutati a sostegno di quanto relazionato dal verbalizzante, ad illustrazione delle condizioni di fatto accertate all'atto dell'esecuzione dell'arresto.
La circostanza che il Tribunale abbia acquisito elementi illustrativi nel contraddittorio delle parti, che nulla hanno aggiunto rispetto a quanto già risultava dagli atti prodotti a sostegno della richiesta di convalida, non risulta integrare alcun profilo di nullità, che risulta fondato sul mancato rispetto di norme previste per l'acquisizione delle prove, del tutto eccentriche rispetto alla fase processuale svolta nella specie che, potendo limitarsi all'esame degli atti, ha aggiunto garanzie all'interessata, che ha potuto fruire dell'audizione del verbalizzante, e procedere a specifiche precisazioni sulle ricostruzioni offerte.
3. Analogamente infondato risulta l'ulteriore motivo di ricorso. La richiesta di emissione della misura di custodia cautelare da parte del P.m. riguarda l'applicazione della misura cautelare, mentre la sua tipologia è rimessa alla valutazione del giudice sulla situazione concreta, per assicurare l'adeguatezza della misura. Conseguentemente l'organo dell'accusa non è tenuto, per sorreggere la sua istanza volta all'applicazione della misura più grave, a formulare specifica istanza che ravvisi le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nell'ipotesi che ricorrano le particolari condizioni di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, non essendo tale estremo richiesto dalla legge, che si limita ad imporre per l'emissione della misura la richiesta, ancorché in ipotesi infondata o immotivata del P.m. e non deve specificare nella sua illustrazione, anche le eccezionali esigenze cautelari previste dalla legge nel caso di sottoposizione ad indagine di madre di figli minori di anni tre, come nella specie, poiché tale situazione di fatto è demandata all'esame del giudice che deve applicare la misura, il quale è tenuto a valutare anche tali aspetti, comparati con le esigenze personali dell'interessata.
In tal senso l'eccezione di nullità per mancanza di iniziativa del P.m. è infondata.
4. Da ultimo non risulta fondata l'eccezione di difetto di motivazione in ordine all'eccezionalità delle esigenze cautelari. Pur non citando la condizione personale dell'interessata, il Tribunale ha ampiamente dato conto della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ove ha posto in luce l'entità del quantitativo rinvenuto, le modalità di confezionamento della sostanza, la pluralità di dosi che risultavano cedute, e da ultimo la personalità dell'interessata gravata da numerosi precedenti. Risulta del tutto pacifico infatti che l'estremo delle esigenze di eccezionali rilevanza costituisca solo un rafforzamento degli indicatori del pericolo di reiterazione che, nel caso dell'art. 274 c.p.p., riguarda l'elevata probabilità di reiterazione, che nel caso dell'art. 275 c.p.p., diviene certezza della ripetizione (Sez. 5, Sentenza n. 2240 del 05/12/2005, dep. 19/01/2006, imp. Bacalanovic, Rv. 233026).
Nella specie quindi è stato dato ampiamente conto, sulla base degli elementi concreti a disposizione, della continuità dell'azione illecita realizzata dall'interessata nella sua abitazione, circostanza che aveva già reso evidente l'inidoneità della più gradata degli arresti domiciliari;
il complesso degli elementi emergenti dal provvedimento impugnato denota la sua esaustività, con riguardo all'intervenuta valutazione delle eccezionali ragioni che rendevano la misura più severa l'unica adeguata alla pericolosità della ricorrente.
5. Il rigetto del ricorso impone la condanna dell'interessata al pagamento delle spese processuali in applicazione dell'art. 616 c.p.p.. La Cancelleria è tenuta alle comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2013