Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2025, n. 37774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37774 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
VI Di LA
LB AL NI NI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
37774-25
та
- Presidente -
DA MA
ND IA AN
- Relatore -
Sent. n. sez.
1423
UP - 02/10/2025 R.G.N. 19016/2025 Motivazione semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
SENTENZA
LA LE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
In caso di diffusione del presente provvedimento ameitere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
IL FUNZIONAUDIZIARIO LU IAni
udita la relazione svolta dal consigliere ND IA AN;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 novembre 2024, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 1° marzo 2024, con la quale il Gup del Tribunale di Napoli aveva condannato l'imputato, anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 609-bis, cod. pen.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, con un unico motivo di doglianza, denunciando l'errata applicazione della legge processuale, per l'omesso avviso al difensore di fiducia della citazione in appello, con conseguente nullità della sentenza emessa, per essere stato l'avviso notificato a difensore omonimo.
3. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Deve premettersi che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen (ex plurimis, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, [...]; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, [...]; Sez. 3, n. 11170 del 15/12/2023, dep. 18/03/2024, Rv. 286046; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, [...]; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, [...]).
4.2. Nel caso di specie, con riguardo all'udienza celebrata il 14 novembre 2024, si rileva che l'avviso di citazione è stato notificato all'avvocato Di Donato Domenico, all'indirizzo e-mail domenicodidonato1@avvocatinapoli.legalmail.it, codice fiscale [...]. Il difensore dell'imputato risultava invece Di Donato Domenico, indirizzo e-mail domenicodidonato@avvocatinapoli.legalmail.it, codice fiscale [...]. Da tanto si evince che il difensore dell'imputato non ha ricevuto la notifica della citazione in appello, essendo stata questa inviata ad altro soggetto, suo omonimo, con conseguente violazione del diritto di difesa.
5. Da quanto precede, consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli, per l'ulteriore corso.
2
Ar
Così deciso il 02/10/2025
Il Consigliere estensore ND IA AN Auth
Il Presidente VI Di LA ито спіска
Depositata in Cancelleria
Oggi.
20 NGV. 2025
IL FUNZIONARIZIARIO Luana M Mind
3