Sentenza 15 maggio 2018
Massime • 1
E' inammissibile il ricorso del condannato che chiede la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione prima del suo deposito, in quanto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la richiesta debba essere presentata entro centottanta giorni dal deposito. (In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., l'errore di fatto può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione entro novanta giorni dalla deliberazione del provvedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2018, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2018 |
Testo completo
00010-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE сем TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. Sez. Muми -Presidente - Luca Ramacci CC 15/05/2018 Claudio Cerroni R.G.N. 2490/2018 Aldo Aceto Relatore - Enrico Mengoni Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di correzione di errore materiale relativo al processo a carico di: NI ND, nato a [...] il [...], definito con sentenza di questa Sezione all'udienza pubblica del 15/01/2018; visti gli atti ed il ruolo dell'udienza pubblica del 15/01/2018; udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione dell'errore; udito il difensore, avv. Fabio Menichetti, sostituto processuale dell'avv. Luca Cianferoni, che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione dell'errore. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pubblicata all'udienza del 15/01/2018 mediante lettura del dispositivo, questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha definito il ricorso presentato (tra gli altri) dal sig. ND BR avverso la sentenza del A 18/04/2016 della Corte di appello di Catanzaro (ricorso rubricato al n. 50349/2017 del Registro generale di questa Corte).
1.1.Il dispositivo riportato sul ruolo di udienza così recita (per la parte di interesse): Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ND NI limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione ai capi V) e W) ed elimina, per entrambi, la pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, e, per l'effetto, ridetermina la pena finale in complessivi anni sette mesi sei di reclusione ed euro 25.334 di multa;
rigetta nel resto il ricorso. >>.
1.2.Il NI propone ricorso per cassazione chiedendo la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo.
1.3.Deduce, a tal fine, che in appello era stato condannato alla pena complessiva di otto anni e quattro mesi di reclusione, per cui, sottraendo l'anno di reclusione indicato nel dispositivo, il risultato finale corretto è di sette anni e quattro mesi di reclusione e non di sette anni e sei mesi di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile.
3.La richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nei provvedimenti della Corte di cassazione può essere effettuata (e definita) nei limiti e modi stabiliti esclusivamente dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.. 3.1. L'errore materiale è quello definito dall'art. 130 c.p.p.
3.2.Si tratta di errore che comprende sia gli errori in senso stretto, sia le omissioni, e consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione: questa, cioè, corrisponde perfettamente a quanto rappresenta il contenuto della deliberazione, dato che il vizio si risolve nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva. La correzione dell'errore materiale ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto>> (così Cass., Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati). La correzione dell'errore materiale riguarda, quindi, la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà giudiziale, regolarmente formatasi senza l'influenza perturbatrice di quell'errore, tant'è che l'applicazione dell'art. 130 c.p.p. è stata considerata del tutto compatibile col principio dell'inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, proprio 2 perché rigorosamente circoscritta alla categoria degli errori materiali che non determinano nullità e sono eliminabili senza una modificazione essenziale del provvedimento. Da tali considerazioni, la Corte di cassazione ha tratto l'ulteriore conseguenza che soltanto il ricorso straordinario per errore di fatto ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all'errore materiale rappresenta null'altro che uno strumento di correzione, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 130 c.p.p., senza alcuna incidenza sul contenuto della decisione e con funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice (così Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile;
nello stesso senso Sez. U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv. 221279, secondo cui non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell'art. 625 bis dello stesso codice che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori, con la conseguenza che la persona offesa, in quanto non condannata, non può chiedere la correzione dell'errore materiale dei provvedimenti della Corte di cassazione).
3.3.Da tali premesse deriva che non è possibile chiedere la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione prima del suo deposito, come del resto si ricava anche dalla lettura del comma 2 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. che indica in centottanta giorni dal deposito del provvedimento il termine entro il quale il condannato può chiedere la correzione. Il che, del resto, corrisponde alla "ratio" dell'istituto che non può fare a meno dell'esame dell'atto nella sua organica complessità, volta appunto a stabilire se l'errore è davvero il frutto del tradimento grafico della volontà giudiziale oppure no. Il mancato deposito del provvedimento impedisce, sopratutto a chi non ha preso parte alla decisione, qualsiasi valutazione sull'effettiva incidenza del preteso errore sulla decisione stessa (cfr., in senso analogo, Sez. 6, n. 27109 del 08/05/2017, Ciccarelli, Rv. 270404, secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, in quanto in tale ipotesi non è possibile verificare sia l'esistenza di una "svista", che la sua correlazione con un'erronea percezione del fatto).
3.4.Si noti, al contrario, che l'errore di fatto può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione entro novanta giorni dalla deliberazione del provvedimento (625-bis, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 68, legge n. 103 del 2017). La diversità del termine iniziale (il deposito del provvedimento per la rilevazione dell'errore materiale, la deliberazione per la rilevazione di quello di fatto) non è casuale, ma frutto di una precisa volontà legislativa: Il termine di rilevazione officiosa corrisponde al triplo di quello 3 previsto per il deposito della sentenza, e decorre appunto dalla deliberazione, dal momento che è dalla rilettura degli atti del processo in sede di redazione della motivazione che la Corte può avversi, senza sollecitazione delle parti, dell'errore in cui è incorsa >> (così la relazione governativa sullo schema di disegno di legge).
3.5.L'utilizzo di parole diverse (deposito del provvedimento/deliberazione del provvedimento) chiarisce la volontà di legislatore in maniera definitiva, nel senso che il condannato non può mai chiedere la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione prima del loro deposito.
3.6.Il ricorso quindi è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/05/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Ramacci Aldo Aceto flow Acel DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 GEN 2019 IL CANCELERE Lut 4