Sentenza 15 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 0 38 44 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S PR I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 26261/0 Cron.8882 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Пd.13/12/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TE NZA sul ricorso proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22. presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZORAFFAELE DE LUCA TAMAJO, ARTURO MARESCA, י MORRICO, PAOLO TOSI, SALVATORE TRIFIRO', FRANCO CARINCI, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2002 ATTURA SANTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 5476 AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, -1- che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente .. avverso la sentenza n. 539/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/06/01 R.G.N. 3974/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica I udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
T udito il P.M. in persona del Sostitulo Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per T rigetto del ricorso. | | -2- Svolgimento del processo Con due motivi di ricorso, la s.p.a Rete Ferroviaria Italiana (già s.p.a. Ferrovie dello Stato) chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma, depositata in cancelleria il 5 giugno 2001, recante la conferma delle statuizioni rese nel giudizio di primo grado e perciò: a) la declaratoria del licenziamento intimato al lavoratore SA TT, nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) la condanna di essa ricorrente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ed al risarcimento del danno in misura corrispondente alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, senza detrazione di quanto percepito a titolo di trattamento pensionistico. Resiste la lavoratrice con contraricorso. Motivi della decisione I due motivi di ricorso, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, richiedono la soluzione delle seguenti questioni: a) se l'art. 59, comma sesto, della legge 27 novembre 1997, n. 449, al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della s.p.a Ferrovie dello Stato, abbia dettato una speciale disciplina di individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, cost operando in area diversa da quella coperta dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escludendo che la suddetta individuazione soggiaccia all'osservanza delle procedure previste da tale ultima legge, e in particolare dai suoi artt. 4 e 5; b) in subordine, e per l'eventualità che alla precedente questione debba darsi soluzione negativa, se le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento Est. Evangelista convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultino, per questa stessa ragione, idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le medesime esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali. Ad entrambe le questioni la Corte ha già dato risposta negativa, dapprima con la sentenza 25 luglio 2001, n. 107) di questa Sezione Lavoro, seguita da altre conformi della medesima Sezione, e poi con le sentenze13 agosto 2002, n. 12194 e 15 ottobre 2002, n. 14616 delle Sezioni unite, investite dell'esame delle questioni stesse, essendo state esse ritenute di particolare importanza. Si è, così, sancito e ribadito il principio per cui, nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non é suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulta base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare, né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge n. 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni normative - una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale Est. Evangelista eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996). la sentenza impugnata risulta improntata ad una ratio decidendi del tutto coerente con questi principi e si sottrae, pertanto, alle censure della ricorrente, che vanno disattese, reputando il collegio di doversi uniformare all'esposto orientamento, atteso che le difese della società datrice di lavoro non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale. essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, specie nei casi in cui l'autorità del precedente risulta rafforzata dalla funzione di nomofilachia privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni unite della S.C.. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, le peculiarità delle questioni controverse, emergenti anche dalla complessità di una vicenda fitigiosa densa di importanti iniplicazioni, inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensarle interamente fra le parti. Est. Evangelista 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2001 IL PRESIDENTE ནང་ཚནb . Ravagnann IL CONSIGLIERE - ESTENSORE валSt for Langhol CANDELLIERE in Cancelleria 15/MAN. 2014. IL CANCELLIERE Est. Evangelista