Sentenza 11 marzo 2003
Massime • 1
L'uso o porto fuori della propria abitazione di un'arma sprovvista del tappo rosso o con il tappo rosso reso non visibile non è previsto dalla legge come reato, ma assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato diverso. Sussiste pertanto l'aggravante della minaccia con uso di arma ove la minaccia sia compiuta con un'arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo "visibile" alla persona offesa. (In motivazione, la Corte ha osservato che la visibilità, e non l'esistenza del tappo, ad escludere la configurabilità dell'aggravante, per la quale rileva solo l'apparenza estrinseca dell'arma).
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- 1. Rapina con pistola giocattolo (Cass. 39253/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 marzo 2022
Per configurare l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di rapina è sufficiente il ricorso ad una arma "giocattolo" che non sia immediatamente riconoscibile come tale; la circostanza sussiste cioè quando l'azione minatoria risulta aggravata dal ricorso ad uno strumento che "appare" come un'arma da sparo. Pertanto la sussistenza dell'aggravante dipende non solo dalla oggettiva assenza sull'oggetto dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari), ma anche dal fatto che tali segni non sono visibili e riconoscibili dalla vittima. L'accertamento della riconoscibilità dell'arma come un oggetto da gioco deve essere dunque effettuato valutando sia le circostanze ambientali "oggettive" …
Leggi di più… - 2. Pistola senza tappo rosso: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2003, n. 16647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16647 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giuseppe PIZZUTI Presidente
dott. Nunzio CICCHETTI Consigliere
dott. Alfonso AMATO "
dott. Aniello DI POPOLO "
dott. Aniello NAPPI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ ON, n. a Catanzaro il 4 aprile 1952;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro depositata il 10 ottobre 2001;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. dott. ON Siniscalchi che ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante per l'arma, inammissibilità nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON OZ impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 611 c.p., per avere minacciato NI BA, anche con una pistola risultata essere poi un giocattolo, al fine di farle rendere falsa testimonianza in un processo per tentata estorsione promosso a suo carico in seguito a denuncia della persona offesa e di suo marito.
Propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 339 c.p., lamentando che i giudici d'appello abbiano ritenuto esistente l'aggravante dell'uso di un'arma, benché egli avesse dedotto che si trattava di una pistola munita del tappo rosso idoneo a individuarla come arma giocattolo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 611 c.p., lamentando che i giudici del merito abbiano fondato su mere supposizioni il collegamento tra le minacce e il processo per estorsione, mentre invece i fatti trovavano una spiegazione nella sua pregressa relazione sentimentale con NI BA, sicché sarebbe stata tutt'al più ipotizzabile un'imputazione di minaccia semplice.
Il primo motivo del ricorso é infondato.
Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, invero, "arma, agli effetti della maggior gravità del reato di minaccia, é qualsiasi oggetto che, ne abbia l'apparenza estrinseca" (Cass., sez. III, 27 settembre 1971, Eban, m. 119701, Cass., sez. II,; 31 maggio 1989, Mangini, m. 184765). Il contrario orientamento giurisprudenziale, per cui l'uso di un'arma apparente costituisce minaccia ma non é idoneo a rendere configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 339 c.p. (Cass., sez. II, 1 marzo 1989, Di Marco, m. 182850), fu superato dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata dallo stesso ricorrente, con la quale si affermò che l'uso o porto fuori della propria abitazione di un'arma giocattolo "assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un'arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato in aeromobile, in violazione della legge 23 dicembre 1974 n. 694, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art. 628, comma 3 n. 1, prima ipotesi, c.p.), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 c.p.), di estorsione aggravata (art.629 cpv c.p.), di minaccia aggravata (art. 612 cpv. c.p.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto" (Cass., sez. un., 6 marzo 1992, Ferlotti, m. 189520). Vero è perciò che, secondo quanto prevede l'art. 5 della legge n.110 del 1975 non può integrare alcun reato né l'aggravante in discussione l'uso di un'arma giocattolo contrassegnata dal prescritto tappo rosso. Ma è anche vero che sia la stessa legge sia un'interpretazione giurisprudenziale concorde esigono la visibilità di tale contrassegno di riconoscimento (Cass., sez. II, 14 maggio 1991, Perino, m. 187934). Sicché deve ritenersi che sussista l'aggravante, ove la minaccia sia compiuta con un'arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da renderlo non visibile alla persona offesa. È infatti la visibilità non l'esistenza del tappo a escludere la configurabilità dell'aggravante, essendo rimasto fermo il principio che a tal fine rileva solo l'apparenza estrinseca dell'arma.
Nel caso in esame, secondo l'accusa, ON OZ realizzò la minaccia mostrandosi nell'atto di maneggiare una pistola, che non fu riconosciuta come giocattolo né dalla persona offesa che lo guardava dal balcone della sua abitazione né dall'amica che era con lei. E, come i giudici del merito hanno ben evidenziato, tanto é sufficiente a ritenere configurabile l'aggravante contestata. Il secondo motivo del ricorso e inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, corroborate da altre testimonianze, sul collegamento tra la minaccia e il procedimento penale in corso. In realtà é certo che di lì a pochi giorni la persona offesa sarebbe stata sottoposta a controesame nel dibattimento per il processo di estorsione a carico dell'imputato;
come é certo che sia NI BA sia l'amica RI TT interpretarono le minacce come riferibili a quel processo. Sicché é plausibile la valutazione espressa dai giudici del merito circa la prova di tale collegamento. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente .la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. V, 30 novembre 1999, Moro G, m. 215745, Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). D'altro canto è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima" (Cass., sez. III, 5 marzo 1993, Russo, m. 193862; Cass., sez. IV, 26 giugno 1990, Falduto, m. 185349). Sicché, la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass., sez. I, 28 febbraio 1992, Simbula, m. 189916; Cass., sez. VI, 20 gennaio 1994, Mazzaglia, m. 198250;
Cass., sez. II, 26 aprile 1994, Gesualdo, m. 198323; Cass., sez. VI, 30 novembre 1994, Numelter, m. 201251; Cass., sez. III, 20 settembre 1995, Azingoli, m. 203155), non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (Cass., sez. VI, 13 gennaio 1994, Patan, m. 197386, Cass., sez. IV, 29 gennaio 1997, Benatti, m. 206985, Cass., sez. VI, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208912, Cass., sez. VI, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208913, Cass., sez. II, 13 maggio 1997, Di Candia, m. 208229, Cass., sez. I, 11 luglio 1997, Bello, m. 208581, Cass., sez. III, 26 novembre 1997,. Caggiula, m. 209404).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, l'11 marzo 2003.
Depositato in cancelleria il 9 aprile 2003 .