Sentenza 28 giugno 2017
Massime • 1
In tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto. (Nella fattispecie, l'avviso di fissazione di nuova udienza preliminare era stato notificato alla madre convivente dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2017, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento