Sentenza 4 giugno 2014
Massime • 1
In tema di notificazioni all'imputato, qualora la notificazione del decreto di citazione sia effettuata a mani di persona convivente del destinatario come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell'atto in questione.
Commentario • 1
- 1. Atto giudiziario notificato dall'ufficiale giudiziario ma con data di nascita sbagliato (Cass. 53622/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2014, n. 38578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38578 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 04/06/2014
Dott. BEVERE IO - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1788
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 29182/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA IO N. IL 23/05/1978;
CO AN N. IL 28/11/1965;
avverso la sentenza n. 23/2009 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 14/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto.
udito il difensore avv. Polimero Laura;
M. Rosaria Lioi. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 14.1.2013, la corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza 12.6.08 del tribunale di Campobasso, ha concesso a IA AR la sospensione condizionale della pena;
nel resto ha confermato la responsabilità del IA, di RR EA, di TO AR, di FR IO in ordine al reato di rissa, nel corso della quale FR IO aveva riportato lesioni con prognosi di giorni quaranta, TO AR aveva riportato lesioni con prognosi di giorni 20 e IA aveva riportato lesioni lievi. Nell'interesse di TO AR è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all'art. 157 c.p.p., art. 161 c.p.p., comma 4, art. 178 c.p.p. e art. 179 c.p.p., comma 1: il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla corte di appello è stato notificato, come risulta dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, a mezzo consegna a TO SA, indicata come "convivente capace", sebbene quest'ultima non sia annoverata nel certificato di stato di famiglia e residenza storico, la cui copia è allegata al ricorso;
2. errata valutazione del materiale probatorio: le dichiarazioni rese dagli indagati alla polizia giudiziaria non possono essere utilizzate per violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, in quanto fin dall'inizio essi avrebbero dovuto essere esaminati in qualità di persone sottoposte a indagini;
inoltre le dichiarazioni dell'ispettore Giglio descrivono le lesioni sul corpo dei quattro indagati, percepibili al momento dell'intervento della polizia, sebbene il suo arrivo sul posto sia avvenuto successivamente a quello di altri agenti della squadra volante. Le lievi lesioni riportate dal IA possono esser state causate accidentalmente nel corso del suo tentativo di separare TO e RR. Posto che l'accertamento di lesioni riportate da più persone non è idoneo a dimostrare che tra queste vi sia stata una reciproca aggressione,in quanto le lesioni possono esser state riportate da ciascuno nel tentativo di dividere gli altri, deve concludersi per l'insussistenza del delitto ex art. 588 c.p., comma 2. Nell'interesse di FR IO è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 62, 191, 195 e 350 c.p.p.; vizio di motivazione: le dichiarazioni rese dagli indagati alla polizia giudiziaria non possono essere utilizzate per violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, in quanto fin dall'inizio essi avrebbero dovuto essere esaminati in qualità di persone sottoposte a indagini.
Non sono credibili le dichiarazioni dell'ispettore Giglio che descrive le lesioni sul corpo dei quattro indagati, percepibili al momento dell'intervento della polizia, in quanto non risulta che egli sia giunto sul luogo dei fatti. Ne discende che le sue dichiarazioni sono de relato rispetto a quelle fatte dagli indagati e quindi non sono utilizzabili;
2. violazione di legge in riferimento all'art. 69 c.p., comma 4 e art. 588 c.p.: con l'atto di appello era stato censurato l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e la motivazione esprime con chiarezza il ritenuto giudizio di prevalenza della diminuente rispetto all'aggravante. Il riconoscimento delle attenuanti generiche avrebbe dovuto comportare l'applicazione della pena della multa, prevista dall'art. 588 c.p., comma 1; conseguentemente è errata l'applicazione della pena detentiva, prevista per l'ipotesi aggravata di cui al cit. articolo, comma 2.
La sentenza è contraddittoria sia perché la pena irrogata è in contrasto con l'affermato giudizio di prevalenza dell'attenuante ex art. 62 bis c.p., sia perché la motivazione sul giudizio di congruità della pena non è coerente con la "derubricazione" del trattamento sanzionatorio, così determinando una manifesta illogicità della motivazione, oltre ad un contrasto tra motivazione e dispositivo, sanabile con la prevalenza della prima, stante l'analitica ed adeguata esposizione delle ragioni che sorreggono il giudizio di prevalenza. I ricorsi non meritano accoglimento. Preliminarmente va rilevata l'infondatezza della censura procedimentale formulata dal TO AR, in ordine alle modalità della notifica del decreto di citazione dinanzi alla corte di merito, avvenuta nel luogo di residenza, mediante consegna a persona, la cui convivenza con l'imputato è stata attestata dall'ufficiale giudiziario: secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, in caso di notifica effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'asserita inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso, prova che manca nel caso in esame. Va infatti razionalmente ritenuta inidonea la produzione dell'allegato certificato anagrafico di residenza con indicazione difforme rispetto all'attestazione contenuta nella relazione di notifica(nel senso che manca il nome della consegnataria TO SA), in quanto la convivenza rileva anche quando è soltanto temporanea, la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione (v. sentenza sez.6,n.92/4 dell'1/02/2005; Rv.231487 (conf.sez. 3 n. 2183 del 10.6.1999, Rv 214940; sez. 1 n. 4872 del 6.7.2000, Rv 216795). Quanto alla ricostruzione e alla valutazione dei fatti, entrambi i ricorsi contengono critiche sull'utilizzazione e sulla valutazione delle dichiarazioni dell'ispettore Giglio, nonché sulla loro idoneità a consentire una esaustiva ricostruzione dello scontro tra i quattro uomini, sfociato nella rissa contestata a norma dell'art. 588 c.p., comma 2. La corte di appello ha già esaminato queste censure e ha correttamente rilevato che razionalmente è stato riconosciuto al suddetto testimone il ruolo di principale fonte conoscitiva del reciproco scambio di violenza fisica sviluppatosi tra i due schieramenti (TO - FR
contro
RR -
IA).
L'ispettore oltre a coordinare le indagini, dirette ad individuare le singole responsabilità, ha effettuato, nel corso della sua deposizione testimoniale, una precisa rievocazione delle conseguenze lesive, riscontrate personalmente sui corpi dei rissanti immediatamente dopo l'arrivo delle forze dell'ordine; ha descritto in maniera dettagliata i luoghi in cui è avvenuto lo scontro, nonché l'antefatto da cui sono nati il rancore, il proposito di violenza, lo scambio di condotte lesive tra i quattro protagonisti della vicenda. Nessun dubbio può quindi essere rilevato sulla sussistenza dell'ipotesi di rissa aggravata ex art. 588 cpv. c.p., intesa quale colluttazione con reciproci atti di violenza, nel corsa della quale tutti i protagonisti svolsero un ruolo attivamente aggressivo, con precisa finalità lesiva, senza alcun intendimento pacificatore. Quanto alla censura formulata dal FR IO sul trattamento sanzionatorio, va rilevato che la corte di appello, partendo erroneamente dall'inesistente presupposto dell'avvenuta concessione, da parte del primo giudice, delle attenuanti generiche, ha formalmente confermato tale concessione, benché assolutamente inesistente nella decisione impugnata. Non ha quindi provveduto sulla richiesta di riconoscimento della diminuante e conseguentemente ha confermato il trattamento sanzionatorio fissato dal tribunale, come si evince in maniera indubitabile e inequivocabile dal testo del dispositivo. Le attenuanti generiche non risultano quindi concesse da alcuno dei giudici di merito. Tale conclusione non può ritenersi smentita dando prevalente rilevanza alla motivazione della sentenza della corte di appello, laddove formalmente conferma la decisione sul punto emessa dal primo giudice e sostanzialmente se ne discosta, senza dare alcuna giustificazione al dissenso rispetto quanto deciso dal tribunale sul trattamento sanzionatorio del FR. Va quindi ribadita la palese erroneità di questa volontà confermativa contenuta nella motivazione della sentenza di secondo grado, essendo intrinsecamente vanificata dall'inesistenza della statuizione oggetto della conferma. Va confermato quindi il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza, non potendo configurarsi una deroga nel caso in esame, nel quale l'esame della motivazione consente di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente l'errore in cui è incorso il giudice di appello e l'incidenza di esso sulla logicità della volontà da questi espressa
Ne deriva l'infondatezza della censura del ricorrente sul mancato rilievo del riconoscimento delle attenuanti generiche e della mancata "derubricazione" della pena detentiva in quella pecuniaria. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014