Sentenza 16 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l'esimente di cui all'art. 51 del cod. pen., nell'ambito dell'esercizio specifico del diritto di cronaca giudiziaria, quando il giornalista si discosti dalla verità obiettiva dei fatti riferiti, alterando e modificando in senso diffamatorio le notizie riferite dalle fonti ufficiali, posto che, in tale ambito, il limite costituito dalla verità del fatto narrato - fermo restando il rispetto dei canoni della pertinenza e della continenza - deve avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva, in quanto nei confronti di tali accadimenti il giornalista si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica, nel senso che insieme al diritto- dovere di informare vi è quello dei cittadini ad essere correttamente informati. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 595 cod. pen. nella pubblicazione di un articolo che addebitava al soggetto passivo specifiche condotte costituenti reato, nonché il coinvolgimento in una organizzazione criminale legata a mafia e camorra, mentre le fonti ufficiali non avevano precisato le imputazioni addebitate a ciascuno degli imputati, attenendosi a informazioni del tutto generali e generiche)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2003, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/12/2003
1. Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COGNETTI Carlo - Consigliere - N. 1414
3. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 001447/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PI TI
parte civile nei confronti di:
1) UC SC N. IL 11/06/1959;
2) FA GE N. IL 06/04/1924;
avverso sentenza del 18/01/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SICA GIUSEPPE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Martusciello Vittorio che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'Avv. Pino Ernato;
udito il difensore Avv. La Pera Giovanni;
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Roma, in data 3/10/2000 assolveva perché il fatto non costituisce reato (ai sensi dell'art. 59 u.c. C.P.), UC SC, imputato del delitto di cui agli articoli 595.3 C.P., 13 e 21 legge n. 47/48, per avere offeso nell'articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 4/4/1995, la reputazione di TI PI, mediante l'attribuzione di fatti determinati (capo A) e FA GE, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano, per avere omesso il necessario controllo in relazione al predetto articolo.
Su appello ex art. 577 c.p.p. della parte civile e del suo difensore, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata del 18/1/2002, dichiarava inammissibile l'impugnazione nei confronti di FA;
confermava la decisione nei confronti di UC;
condannava la parte civile al pagamento delle spese del procedimento. Ricorre per Cassazione il difensore della parte civile, munito di procura speciale, prospettando due motivi di annullamento. Con il primo, deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, con riguardo alla posizione di FA, in quanto anche ammettendo l'inammissibilità dell'appello ai fini penali, purtuttavia, la Corte di merito era incorsa in una violazione di legge (articoli 576 e 577 c.p.p.), considerato che esso rimaneva pur sempre valido ai fini della responsabilità civile. Con il secondo motivo, deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche in relazione alla sentenza di primo grado ed ai motivi di gravame. Erronea interpretazione della legge penale in relazione agli articoli 51 e 59 C.P., in quanto non era stata la stessa "fonte" della notizia a trarre in inganno il giornalista. Come emerge dalla decisione impugnata, che riporta il comunicato stampa della ST di ME, nello stesso, non si faceva menzione ne' delle imputazioni nè dei ruoli contestati ai singoli indagati nell'ambito della operazione di polizia che aveva visto coinvolto il PI. Di qui l'incoerenza della decisione, confortata dal fatto che le stesse testimonianze indicate dalla Corte di merito, confermavano la circostanza. Pertanto, non era stata la fonte qualificata a comunicare che il ricorrente "comprava i titoli e i dollari falsi a prezzi stracciati e sfruttando il suo buon nome e la compiacenza di qualche direttore di banca li depositava in istituti di credito ...l'ex senatore socialista...invece di lottare la piovra faceva affari d'oro con una vasta e ramificata organizzazione criminale", come scritto dal UC.
Pertanto, la sentenza impugnata era illogica là dove affermava che era stato consequenziale attribuire al PI le stesse attività dell'organizzazione e dedurne che, anche a lui, fosse ascritta l'imputazione ex articolo 416 bis C.P., nonché nel ritenere profano un giornalista di cronaca giudiziaria.
Ancora illogica era la decisione, là dove (con il giudice di primo grado), dopo avere affermato che "l'articolo era frutto di una elaborazione personale del giornalista che andò oltre la notizia riferita dalla fonte", afferma poi che l'inevitabilità e la legittimità dell'invenzione del giornalista.
Anche dal contenuto della conferenza stampa, che avrebbe integrato lo scarno comunicato stampa, non emergeva alcun riferimento specifico al PI ed era evidente che il giornalista aveva travalicato i limiti della scriminante putativa, in quanto essa era applicabile solo nel caso in cui l'errore fosse scusabile, mentre nella specie non era stato fatto alcun controllo sulla fondatezza della notizia riportata (come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata), peraltro inventata dal giornalista, in quanto come riconosciuto dal Questore Vasquez, la fonte era stata ambigua ed incompleta per volere dello stesso P.M. inquirente.
Inoltre, le stesse espressioni usate erano evidentemente diffamatorie, come peraltro riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure e ritenuto dalla Corte di Appello).
In ogni caso, nella specie, non ricorreva la situazione dell'art. 59 C.P., il quale presuppone che il soggetto incorra in un errore scusabile di fatto, avendo il giornalista pubblicato una notizia che la fonte non aveva fornito.
Concludeva per l'annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono fondati e meritano accoglimento. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile nei confronti dell'imputato FA GE, ai sensi dell'art. 577 c.p.p.. La decisione incorre in una evidente violazione di legge. Infatti, mentre in genere alla parte civile, l'art. 576 c.p.p., riconosce, nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato, il diritto di impugnare le sole disposizioni che concernono i suoi interessi civili, chiedendo una diversa valutazione in punto di responsabilità al fine di ottenere il risarcimento dei danni, fermo restando il giudicato penale, nelle ipotesi relative ai reati di ingiuria e diffamazione, l'art. 577 c.p.p., con disposizione specifica, legittima la parte civile a proporre impugnazione" anche" agli effetti penali.
Pertanto, venuta meno la possibilità di impugnare per ottenere la condanna dell'imputato, nelle sentenze aventi ad oggetto il reato di cui agli articoli 57 e 595 C.P., che integra una fattispecie autonoma rispetto alla semplice diffamazione (Cass. 26/10/2001, n. 16991, Scalfari), l'impugnazione rimaneva validamente proposta ai fini civilistici.
Nel merito, i giudici dell'impugnazione, hanno confermato la decisione di prime cure, con la quale il tribunale aveva riconosciuto nei confronti del UC ex art. 59 C.P., l'esimente dell'esercizio putativo del diritto di cronaca e lo aveva mandato assolto dall'imputazione mossagli, perché il fatto non costituisce reato.
La sentenza impugnata è caratterizzata da manifesta contraddittorietà, illogicità e violazione di norme di legge. Il diritto di cronaca, aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, secondo i principi dettati da questa Corte, in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa, si atteggia a causa di giustificazione, quando viene esercitato nei limiti della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e della correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito (Cass. Sez. 5^, 27/2/1997, Liguori). Inoltre, per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 C.P., anche in termini di putatività, occorre che l'esercizio di tale diritto, sia stato corrispondente alla verità obiettiva dei fatti riferiti, con particolare riferimento alla fonte e all'attualità del riferimento storico e tale verità non abbia subito immutazioni, alterazioni o modificazioni dei dati che ne costituiscono la sostanza, in maniera tale da rappresentarli come sostanzialmente diversi.
Quindi, per non incorrere in deformazioni sostanziali della notizia e per evitare che assumano una valenza lesiva della reputazione della persona alla quale sono rivolti, l'autore non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione (Cass. Sez. 5^, 23/10/1995, Mennella). Perciò, ai fini dell'applicabilità della causa di giustificazione del diritto di cronaca, sussiste sempre la necessità che vi sia correlazione tra narrato e accaduto, nella sua obiettiva realtà e, quindi, un assoluto rispetto della verità di quanto riferito, mentre privi di rilievo risultano eventuali valori sostitutivi di essa e, cioè il richiamo alla veridicità o verisimiglianza dei fatti narrati.
Inoltre, anche le notizie che si assume di avere acquisite da altre fonti informative, anche se qualificate, debbono essere sottoposte ad un puntuale controllo, non derivando la loro attendibilità da un supposto credito reciproco (Cass. Sez. 5^, 15/7/1997, Garbesi;
Sez. 5^, 23/1/1997, Montanelli). Ritiene la Corte che, nell'ambito dell'esercizio specifico del diritto di cronaca in materia giudiziaria, il limite costituito dalla verità del fatto narrato - fermo restando il rispetto dei canoni della verità e della continenza - debba avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva (notiziare di un avviso di garanzia, di un fermo, di un arresto, dell'esistenza di indagini a carico di un determinato soggetto, di un'intervista), riferendo fatti e situazioni effettivamente accaduti nell'attività giudiziaria, riportare correttamente affermazioni e giudizi effettivamente dati da imputati o testimoni o indagati.
Infatti, nei confronti di tali accadimenti, il giornalista si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica: da un lato il diritto-dovere del giornalista di informare e, dall'altro, il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati. Nella specie, l'esercizio del diritto di cronaca, non è stato corrispondente alla verità obiettiva dei fatti riferiti, avendo il giornalista alterato e modificato in senso diffamatorio quanto riferito dalle fonti, in maniera da addebitare alla parte offesa situazioni e condotte e addebiti non indicati dalla fonte di riferimento.
La violazione di tali canoni emerge de plano dalle stesse sentenze di merito.
Il primo giudice, aveva affermato che "l'attribuire al PI il coinvolgimento in una organizzazione criminale legata a mafia e camorra e l'addebitargli specifiche condotte costituenti reato, ha idoneità lesiva della reputazione dello stesso, attesa la riprovevolezza sociale, ancor prima che giuridica, di tali fatti e la conseguente pubblica disistima dell'affermato autore degli stessi". La sentenza di appello, a sua volta, aveva accertato che le fonti ufficiali, nell'illustrare l'operazione denominata "Aquila", non avevano fatto alcuna specificazione in ordine alle accuse che riguardavano il PI, che non erano state precisate le imputazioni di ciascuno degli indagati, che la conferenza stampa era stata generica sulle posizioni individuali, ma specifica sulle attività addebitate all'organizzazione delinquenziale, che il questore di ME, si era limitato ad indicare che nell'operazione era rimasto coinvolto l'on. PI ex vice presidente della commissione antimafia, ma senza indicarne il ruolo (lo stesso magistrato inquirente aveva dato direttive in tal senso, di attenersi alle linee generali) e che egli non conosceva le imputazioni specifiche di ciascuno degli arrestati.
Tanto accertato in punto di fatto, è evidente che - come correttamente fatto da tutta la serie di altre testate giornalistiche le cui copie sono state allegate agli atti del procedimento - la notizia da riportare era quella generica, contenuta nel comunicato stampa della ST di ME (la conferenza stampa successiva aveva consegnato ai giornalisti le prime due pagine dell'ordinanza cautelare, recante i soli nomi degli indagati e non le imputazioni), relativa alla operazione che aveva condotto alla scoperta di una organizzazione criminale, collegata a mafia e camorra, operante a livello internazionale nel campo della falsificazione dei titoli di stato e banconote, del riciclaggio e della truffa, nella quale era rimasto coinvolto (con riguardo all'operazione e non alla organizzazione) un ex componente della Commissione Antimafia. Quindi, la sentenza della Corte territoriale, incorre in una evidente contraddizione nel momento in cui afferma che il giornalista si era limitato a riportare nell'articolo, la notizia "per quanto appreso dalle fonti istituzionali stesse" e in una erronea valutazione, nel ritenere che "era logico e consequenziale attribuire al PI le stesse attività dell'organizzazione e dedurre che anche a lui era ascritta la grave imputazione di associazione per delinquere." Ancora più illogica (peraltro non corrispondente al vero) si presenta, poi, l'affermazione conclusiva della sentenza impugnata sull'attendibilità della fonte istituzionale, che, invece, non aveva notiziato quanto pubblicato, nonché sull'impossibilità di effettuare controlli "atteso che le indagini erano coperte dal segreto istruttorio", confermando in tal modo che le notizie pubblicate, diverse da quelle riferite, erano state il frutto di una autonoma elaborazione del cronista che, con il suo articolo, era andato oltre alla notizia.
Quindi, fermo restando, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito l'oggettivo contenuto diffamatorio dell'articolo che, in ogni caso non discriminerebbe il UC, risultava falso, non solo che "l'ex componente dell'Antimafia comprava i titoli e i dollari falsi a prezzi stracciati e sfruttando il suo buon nome e la compiacenza di qualche direttore di banca, li depositava in istituti di credito, ottenendo così valuta buona che poi veniva reinvestita con proventi per centinaia di milioni di dollari;
fatta l'operazione venivano depositati in banca, i soldi necessari a far sparire i depositi" ma soprattutto che tali notizie provenissero dalle fonti della ST di ME ovvero dal P.M. ("Secondo gli inquirenti...). È quindi, evidente che il UC non aveva esercitato alcun diritto di cronaca, in quanto la notizia pubblicata era falsa nel suo elemento principale, relativamente all'addebito al PI, di specifiche condotte delittuose (violazione del principio della verità) ed è stata usata strumentalmente con arbitrarie integrazioni e commenti, ed era stata in maniera suggestiva e con espressioni tali da far presumere l'effettiva commissione dei fatti addebitatigli, da parte dello stesso (violazione del principio della continenza).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza, limitatamente agli effetti civili quanto a FA GE ed anche agli effetti penali nei confronti di UC SC, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004