Sentenza 17 settembre 2020
Massime • 2
Ai fini della perseguibilità, in mancanza di querela, del reato di violenza sessuale per connessione con altro reato procedibile d'ufficio, non è necessario che per quest'ultimo sia stata preventivamente esercitata l'azione penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'operatività della connessione non è subordinata alla formale contestazione del reato perseguibile d'ufficio, ma al necessario espletamento dell'attività di indagine anche in relazione al reato in materia sessuale, che fa venir meno la "ratio" della punibilità a querela, così divenendo irrilevante il momento in cui i due fatti fra loro connessi vengano denunciati).
Il giudice di merito, avanti al quale sia stato eccepito il difetto o la tardività della condizione di procedibilità in ordine ad un delitto di regola perseguibile a querela di parte, ma procedibile d'ufficio se connesso ad altro delitto per il quale debba procedersi in via officiosa – nella specie, ai sensi dell'art. 609-septies, comma quarto, cod. pen. - , nel caso in cui per quest'ultimo sia stata pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto deve prendere atto della formula terminativa del giudizio e ritenere sciolta la connessione, mentre, nel caso di decreto di archiviazione, deve operare "incidenter tantum" un penetrante sindacato sul contenuto dell'atto per accertare se la dichiarata infondatezza della notizia di reato sia concretamente sostenuta da un'evidente insussistenza del fatto e sia, dunque, idonea a recidere il nesso intercorrente tra il delitto procedibile a querela e quello procedibile d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2020, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2020 |
Testo completo
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