Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il sistema di indennizzo salvo conguaglio, di cui alla legge n. 385 del 1980, è stato automaticamente ed immediatamente sostituito con il criterio di liquidazione dell'indennità di cui all'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983. Solo dopo questa e con la reviviscenza della legge del 1865, rimasta quiescente per l'efficacia temporanea della legge n. 385 del 1980, gli espropriati hanno potuto agire per chiedere l'indennità, sicché dalla pubblicazione della sentenza e non dalla data dell'atto traslativo (cessione o esproprio), decorre la prescrizione del diritto al conguaglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9492 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE VITO ANTONIO MAGNO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 25040 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto
DA
COMUNE DI TOLENTINO, in persona del sindaco, autorizzato al giudizio con delibera della G.M. n. 390 del 3 ottobre 2000 e rappresentato e difeso dall'avv. Franco Fatichenti di Macerata, per procura in calce al ricorso e con questo elettivamente domiciliato in Roma, V.le Bruno Buozzi n.68 (studio avv. Alessandro Gagliardini)
- ricorrente -
contro
FI UC e FI NI, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Salaria 95, presso l'avv. Andrea Galvani, che li rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza non definitiva della Corte d'appello di Ancona n. 253, del 10 maggio - 17 luglio 2000. Udita, all'udienza del 14 febbraio 2002, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. dr. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Dichiaratosi incompetente il Tribunale di Macerata sulla domanda del 3 marzo 1997 d'accertamento della somma dovuta a titolo di conguaglio a LI FI dal comune di Tolentino per la cessione di terreni del 25 febbraio 1982, gli eredi del cedente, UC e OL FI, hanno riassunto la causa davanti alla Corte di appello di Ancona in unico grado con citazione notificata il 7 novembre 1998 e chiesto di liquidare la somma, tenuto conto che la cessione era avvenuta nei modi di cui alla L. n. 385/80, dichiarata illegittima, con sentenza della C. Cost. 19 luglio 1983 n. 223. Il comune di Tolentino ha eccepito la prescrizione del diritto al conguaglio o almeno del diritto agli interessi e alla rivalutazione e questa eccezione preliminare è stata rigettata dalla Corte di appello di Ancona, con sentenza non definitiva del 17 luglio 2000, che ha escluso l'estinzione perché la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 223/83 aveva dichiarato illegittima la L. 385/80 per le sue numerose proroghe, che avevano consentito il perdurare di norme della L. 865/71, già cessate per effetto della sentenza della stessa Corte 30 gennaio 1980 n. 5. Essendo superata la fase della normativa per la quale era possibile corrispondere provvisoriamente un'indennità da integrare con altra successiva, come previsto con la cessione, la sentenza 223/83 determinava la reviviscenza, per le espropriazioni di aree edificabili, dell'art. 39 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, inapplicabile prima per la disciplina speciale illegittima e consentiva, dalla sua pubblicazione, di domandare l'indennità commisurata al valore venale del terreno fino al giorno dell'entrata in vigore della L. 359/92, per la quale, per tutti gli espropri, si è fissato il criterio generale di determinazione dell'indennità costituzionalmente legittimo per i suoli edificabili. La prescrizione, quindi, non poteva correre prima della reviviscenza della normativa del 1865 e poiché vi era stata una raccomandata con effetti interruttivi il 25 luglio 1992,non s'era avuta estinzione per prescrizione del diritto al conguaglio e dei diritti accessori agli interessi e alla rivalutazione.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il comune di Tolentino con sei motivi illustrati da memoria, e i FI si sono difesi con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi di ricorso possono esaminarsi insieme perché denunciano entrambi nullità della sentenza per vizi di costituzione del giudice.
La Corte d'appello ha trattato la causa come se non fossero intervenute le modifiche dell'art. 350, comma 1, c.p.c., che dal 30 aprile 1995, ex L. 26 novembre 1990 n. 353, impongono decisione e trattazione collegiale delle cause e, in secondo luogo, vi è stata la sostituzione disposta dal presidente del collegio del consigliere istruttore con altro consigliere nominato relatore dopo la riserva della decisione, con violazione dell'art. 158 c.p.c.; per il ricorrente, anche quando conosce in unico grado, la Corte di appello deve trattare collegialmente la causa e illegittima è stata la nomina del consigliere istruttore, a nulla rilevando il rinvio dell'art. 359 c.p.c. all'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale non incompatibili con le disposizioni che regolano il procedimento di appello, tra le quali rientrano quelle sulla designazione e nomina dell'istruttore.
Non è applicabile al giudizio in unico grado davanti alla Corte di appello la dicotomia giudice istruttore - collegio, inesistente anche in primo grado e applicata solo in poche e residue cause, dovendosi negare che al modello di trattazione e decisione collegiale della causa dalla Corte di appello si possa sostituire altro rito con un giudice addetto all'istruzione diverso dal collegio, analogamente a quanto deciso da questa Corte per il rito del lavoro in appello, nel quale la trattazione collegiale comporta la nullità della prova assunta da un giudice delegato dal collegio (Cass. 11 dicembre 1987 n. 9225). Pertanto, la decisione dell'istruttore di rimettere al collegio la causa per trattare l'eccezione preliminare di prescrizione, è affetta da nullità, mentre ad avviso dei controricorrenti, quando la Corte d'appello decide in unico grado permane la distinzione tra collegio e istruttore, avendo riguardo l'art. 350 c.p.c. riformato solo al procedimento di secondo grado.
1. I vizi dedotti con il primo motivo di ricorso non attengono con certezza alla costituzione del giudice, dato che tali non sono più quelli d'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art. 50 quater c.p.c.); gli atti introduttivi dei giudizi davanti al tribunale prima della declaratoria d'incompetenza e davanti alla Corte di appello, sono anteriori al 2 giugno 1999, data di decorrenza degli effetti del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 e il procedimento quindi è regolato dalla L. 26 novembre 1990 n. 353, il cui art. 55 ha sostituito l'art. 350 c.p.c. ed ha imposto trattazione e decisione collegiale dell'appello.
In questo regime giuridico, il vizio denunciato della trattazione dall'istruttore e della decisione dal collegio in deroga all'art. 350 c.p.c., non comporta la nullità dedotta, come già rilevato da
questa Corte con sentenza del 7 febbraio 2001 n. 1731, quando l'istruttore svolga solo attività ordinatorie e non istruttorie, come nel caso di specie, nel quale ha rimesso la causa sull'eccezione preliminare di merito di prescrizione al collegio, che ha deciso senza trattazione da parte del rimettente.
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato come il secondo relativo alla sostituzione del consigliere istruttore dopo la riserva per decisione del presidente del collegio, che non è nulla, essendosi sostituito un giudice con altro di pari funzione appartenente allo stesso ufficio giudiziario (così Cass. 25 luglio 1997 n. 6953 e 27 ottobre 1995 n. 11191).
2. Il terzo motivo d'impugnazione deduce violazione dell'art. 2935 c.c., essendo mero ostacolo di fatto e non giuridico all'esercizio del diritto la vigenza di una disposizione preclusiva dello stesso, viziata d'illegittimità costituzionale poi dichiarata, la quale quindi non interrompe la prescrizione. La Corte d'appello ha erroneamente affrontato la questione della vigenza della L. 385/83 come impedimento giuridico o ostacolo di fatto all'esercizio del diritto al conguaglio, per il rinvio della legge incostituzionale ad altra normativa di determinazione dei criteri sui quali parametrare l'indennità dovuta, ritenendo detta disciplina ostativa all'azione per ottenere il pagamento dell'integrazione spettante. Invero, per l'art. 19 della L. 865/71 illegittimo costituzionalmente (C. Cost. 22 febbraio 1990 n. 67), la Cassazione ha rilevato che la vigenza delle norme indicate, che imponevano termini e condizioni alle opposizioni alla stima amministrativa delle indennità di espropriazione, non costituiva ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, essendo venuti meno tutti gli effetti giuridici della legge incostituzionale ed essendo solo una realtà di fatto l'apparente vigenza di questa (Cass. 11 agosto 1998 n. 7878 e 15 settembre 2000 n. 12167, citate in ricorso).
Lo stesso ricorrente ricorda il contrario avviso della Cass. 1 febbraio 1996 n. 868, per la quale l'esistenza di un'ostacolo giuridico alla domanda di liquidazione dell'indennità, come il rinvio a una nuova legge, impedisce legalmente l'esercizio del diritto e interrompe la prescrizione e che le S.U., con sentenza del 5 febbraio 1997 n. 27, hanno risolto i contrasti rilevando che la pregressa vigenza d'una norma incostituzionale, ostativa all'esercizio dell'opposizione alla stima, è mero impedimento di fatto e non legale a quest'ultima e non ha effetti interruttivi. Infine la Cass. 8 ottobre 1999 n. 11291 ha ritenuto che il sistema di indennizzo salvo conguaglio, di cui alla L. 385 del 1980, è stato automaticamente sostituito con l'immediata applicabilità del criterio di liquidazione dell'indennità di cui all'art.39 L. 2359/1865, per la pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 223 del 1983; solo dopo questa e con la reviviscenza della legge del 1865 rimasta quiescente per l'efficacia temporanea della L. 385/80, gli espropriati hanno potuto agire per chiedere le indennità e quindi dalla pubblicazione della sentenza e non dalla data dell'atto traslativo (cessione o esproprio), decorre la prescrizione del diritto al conguaglio. Secondo la Corte di merito, fino all'abrogazione della legge 385/80, dalla cessione era sorto un credito inesigibile per il quale non poteva decorrere la prescrizione, non essendo il diritto esercitabile, ma le sentenze della Corte Costituzionale d'illegittimità d'una legge, ne determinano la cessazione dell'efficacia "dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza" (art. 136 Cost.), dal quale essa non può avere più applicazione ex art. 3, comma 3, L. Cost. 87/53, anche per i rapporti precedenti.
Anche prima della dichiarazione d'incostituzionalità si poteva agire per chiedere il conguaglio, deducendo la illegittimità della norma ed esercitando immediatamente il diritto con applicazione della L. 2359/1865 da considerare vigente per il venir meno retroattivo della disciplina transitoria non applicabile, per cui il credito era esigibile dalla data della cessione.
Opposte considerazioni propongono i controricorrenti, per i quali la legge illegittima con il rinvio ad una futura legislazione ha condizionato e reso inesigibile il credito al conguaglio fino all'emanazione di altra norma e i diritti del rapporto espropriativo, ancora pendente all'atto della sentenza costituzionale citata, solo dalla data di questa sono divenuti esercitabili e prescrivibili.
2.1. La sentenza della Corte Costituzionale 223/83 dichiara illegittima la legge 385/80, per vari profili;
essa però espressamente esclude la necessità di "verificare se la determinazione della definitiva indennità di esproprio (o di occupazione) possa mai venire dissociata, differendola nel tempo, dall'emanazione del provvedimento ablativo della proprietà privata", implicitamente escludendo l'illiceità del pagamento in più fasi del corrispettivo;
inoltre rileva l'identità dei criteri di liquidazione delle indennità provvisoria a quelli già dichiarati incostituzionali di cui alla L. n. 865/71, con la sentenza n. 5/80. La qualifica di "accento" data alla somma liquidata in base a parametri certamente non conformi alla Costituzione, per i giudici della legge, è solo formale, quando non vi sia alcuna indicazione che possa chiarire la misura dell'indennità definitiva, non necessariamente superiore al quantum provvisoriamente determinato, anche alla luce del termine entro il quale doveva essere approvata la legge che avrebbe dovuto introdurre parametri legittimi costituzionalmente di liquidazione di detta indennità, termine originariamente di un anno poi prorogato fino al 31 dicembre 1983, con provvedimenti legislativi che, impedendo la cessazione degli effetti di una legge non conforme alla carta fondamentale oltre l'anno originariamente previsto, ne hanno superato il carattere transitorio ed eccezionale che poteva giustificarla. In questo quadro la Corte territoriale esattamente rileva che l'inesigibilità del conguaglio consegue alla cessione volontaria, che impedisce la decorrenza della prescrizione del diritto, differendo, con manifestazione legittima dell'autonomia privata al superamento dei criteri di cui alla L. 865/71 che le parti stesse sapevano illegittimi, a seguito della sentenza C. Cost. n. 5/80, la determinazione definitiva del corrispettivo spettante al cedente. Se la stessa Corte non prende posizione sull'illegittimità del pagamento differito di una parte dell'indennità che segue all'acconto iniziale, è chiaro che lo schema convenzionale utilizzato per la cessione è da ritenere lecito e produttivo di effetti;
la determinazione dell'acconto con parametri contrastanti con la Costituzione non sembra possa vietarsi all'autonomia privata quando la stessa, consapevole della indicata illegittimità, rinvii al superamento della legge incostituzionale la determinazione dell'indennità definitiva e del conguaglio spettante al cessionario. La sentenza 223/83, determinando la reviviscenza della L. 25 giugno 1865 n. 2359 anche con riferimento alle aree edificabili, comporta la cessazione degli effetti della legge 385/80, retroattivamente inapplicabile a meno che un atto di autonomia privata, a causa e contenuto lecito, ne abbia utilizzato i parametri di determinazione dell'indennità in via provvisoria, rinviando ad una disciplina legittima il pagamento del conguaglio.
La cessione indicata, impedisce provvisoriamente l'esercizio del diritto e come tale costituisce ostacolo giuridico alla pretesa del conguaglio, reso volontariamente inesigibile fino alla reviviscenza della L. 2359 del 1865, determinata dalla pubblicazione della sentenza n. 223/83, comportando il superamento di criteri costituzionalmente illegittimi anche per i consapevoli autori della cessione volontaria di cui è causa, che non potevano in precedenza utilizzare una legge quiescente, avendo volontariamente usato parametri provvisori illegittimi.
L'illegittimità di una legge che "impone" la permanenza della legislazione dichiarata incostituzionale per un tempo eccessivo, non esclude la legittimità di un "acconto" del corrispettivo liquidato con atto d'autonomia che ha effetti giuridici non venuti meno per l'incostituzionalità successivamente dichiarata delle norme alle quali si ispira la clausola. L'effetto ulteriore dell'intervento della Corte Costituzionale è stato, per i rapporti pendenti, aver reso esigibile il credito al conguaglio, dichiarando illegittima, in quanto imposta dalla legge, una durata eccessiva della proroga dei criteri della L. 865/71, con la conseguenza che l'effetto sospensivo della clausola di rinvio, espressione dell'autonomia privata, permane fino alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale della L. 385/80 (Cass. 8 ottobre 1999 n. 11293).
Nello stesso senso sembra essere pure la giurisprudenza di legittimità che collega gli interessi sul conguaglio dalla data della sentenza n. 223/83 che ha reso esigibile il credito e non da quella della cessione (Cass. 13 giugno 2000 n. 8045, 18 marzo 1997 n. 2403), così evidenziando l'esistenza di effetti giuridici di questa che hanno impedito legalmente l'azione e comportato la decorrenza della prescrizione da data successiva alla convenzione, per cui il motivo di ricorso è infondato.
3. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso relativo all'interpretazione di una lettera che la Corte di merito ritiene interruttiva della prescrizione con motivazione congrua e logica;
l'affermazione che la missiva attiene al corrispettivo della cessione e non per l'occupazione, interrompendo la prescrizione dell'indennità per la prima e non per la seconda, coinvolge una lettura dell'intero atto e valutazioni di fatto precluse in sede di legittimità ed è quindi inammissibile, anche perché insufficiente nell'esplicare i fatti a base del preteso errore logico dei giudici di merito.
4. Infondati sono il quinto e il sesto motivo di ricorso per i quali la prescrizione del diritto agli interessi e alla rivalutazione è di durata quinquennale per gli artt. 2948 n. 4 e 2947 n. 1 c.c., indipendentemente da quella del credito cui accedono. Come già rilevato da questa Corte (tra le altre Cass. 17 novembre 2000 n. 14903 e 26 febbraio 1991 n. 2061) "con riguardo ad un debito pecuniario certo ma non liquido (nella specie da indennità di espropriazione), gli interessi ancorché maturino nel corso del giudizio, vengono a scadenza solo con la pronuncia giudiziale", in applicazione di un principio generale proprio di ogni credito certo ma illiquido, come quelli di cui a questa causa (Cass. 4 maggio 2000 n. 5589). Quanto detto comporta che prima della liquidazione del dovuto a titolo di conguaglio a seguito della sentenza che accoglie la domanda, non possono chiedersi gli interessi che sorgono dalla pubblicazione di questa, da cui decorre la prescrizione breve quinquennale durante la quale possono chiedersi se non pagati e ovviamente, con essi, trattandosi di debiti principali di valuta, anche l'eventuale maggior danno dovuto ex art. 1224 c.c, pure esso oggetto d'una pretesa che si prescrive in cinque anni dalla liquidazione giudiziale dell'obbligazione principale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio, delle quali E. 5000,00 per gli onorari ed E. 126,00 per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2002