Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2007, n. 30528
CASS
Sentenza 17 maggio 2007

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In tema di ricorso per cassazione, non va annullata la sentenza che si sia limitata ad assolvere l'imputato dal reato di cui all'art. 316, comma primo ter cod. pen., ravvisando nella condotta esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal secondo comma della citata disposizione, senza ordinare la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per i provvedimenti di sua competenza a norma dell'art. 316 ter secondo comma cod. pen. è adempimento meramente esecutivo che non deve necessariamente trovare collocazione nella sentenza liberatoria che definisce il procedimento penale).

Il delitto di falso di cui all'art. 483 cod. pen., è assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen. anche quando, per il non superamento della soglia minima del valore del contributo o della erogazione, sia configurabile soltanto una violazione amministrativa.

Commentario1

  • 1Concorso apparente e formale tra i danni nella responsabilità civileAccesso limitato
    Luigi Viola · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2007, n. 30528
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30528
Data del deposito : 17 maggio 2007

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