Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2004, n. 33675
CASS
Sentenza 27 maggio 2004

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Nel caso di ricorso immediato al giudice, qualora il P.M., nel termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, abbia espresso parere contrario (o sia rimasto del tutto "inerte" omettendo di presentare le proprie richieste), il giudice di pace può adottare solo i provvedimenti, indicati nell'art. 26 del D.Lgs. n. 274/2000, diversi dalla convocazione delle parti (art. 27 dello stesso D.Lgs.): in particolare, può e deve limitarsi a rimettere gli atti al P.M. il quale procederà liberamente nelle forme ordinarie (a norma dell'art. 11 o dell'art. 17 del D.Lgs. n. 274/2000); non gli è invece consentito imporre una "imputazione coatta" analoga a quella fissata dall'art. 409, comma quinto, cod.proc.pen. la quale determinerebbe una variante della procedura che è incompatibile con la necessità di rispettare, in ogni caso, le forme speciali del ricorso immediato rispetto a quelle ordinarie (art. 22 D.Lgs. n. 274/2000). (Da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica, ha annullato, ritenendola abnorme, l'ordinanza con la quale il giudice di pace, a fronte del parere contrario espresso dal P.M. sul ricorso immediato, aveva invece ordinato allo stesso di "formulare l'imputazione" ai fini dell'ulteriore corso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2004, n. 33675
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33675
    Data del deposito : 27 maggio 2004

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