Sentenza 27 maggio 2004
Massime • 1
Nel caso di ricorso immediato al giudice, qualora il P.M., nel termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, abbia espresso parere contrario (o sia rimasto del tutto "inerte" omettendo di presentare le proprie richieste), il giudice di pace può adottare solo i provvedimenti, indicati nell'art. 26 del D.Lgs. n. 274/2000, diversi dalla convocazione delle parti (art. 27 dello stesso D.Lgs.): in particolare, può e deve limitarsi a rimettere gli atti al P.M. il quale procederà liberamente nelle forme ordinarie (a norma dell'art. 11 o dell'art. 17 del D.Lgs. n. 274/2000); non gli è invece consentito imporre una "imputazione coatta" analoga a quella fissata dall'art. 409, comma quinto, cod.proc.pen. la quale determinerebbe una variante della procedura che è incompatibile con la necessità di rispettare, in ogni caso, le forme speciali del ricorso immediato rispetto a quelle ordinarie (art. 22 D.Lgs. n. 274/2000). (Da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica, ha annullato, ritenendola abnorme, l'ordinanza con la quale il giudice di pace, a fronte del parere contrario espresso dal P.M. sul ricorso immediato, aveva invece ordinato allo stesso di "formulare l'imputazione" ai fini dell'ulteriore corso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2004, n. 33675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33675 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 27/05/2004
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1050
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 028387/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VENEZIA nei confronti di:
1) TT AS N. IL 03/08/1980
2) VA AN N. IL 31/05/1949
avverso ORDINANZA del 17/04/2003 GIUDICE DI PACE di MESTRE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'AMBROSIO Loris che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Il Giudice di Pace di Venezia - Sez. Dist. di Mestre - con ordinanza in data 17/4/2003 disponeva la restituzione al P.M. del ricorso immediato presentato da AI AN nei confronti di GA MA, per l'ipotizzato reato di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Il Giudice di Pace predetto fondava il suo convincimento sulle seguenti considerazioni: a) il AI aveva ritualmente depositato, con l'osservanza delle formalità prescritte, il ricorso immediato nei confronti del GA per il reato sopra indicato, con l'indicazione degli articoli di legge (art. 590 c.p., artt. 140 e 143 del codice stradale); b) il Pubblico Ministero aveva espresso parere contrario, assumendo che il ricorso era inammissibile in quanto privo della descrizione precisa del fatto e della correlativa indicazione degli articoli di legge dei quali si lamentava la violazione (con particolare riferimento alla colpa specifica addebitata); c) appariva non condivisibile il parere del P.M. atteso che nel ricorso immediato risultavano indicati il fatto addebitato ed i relativi articoli di legge;
d) non si evinceva dal ricorso immediato che la parte lesa avesse presentato anche querela, di tal che doveva presumersi che per la parte lesa stessa non potessero esservi altre possibilità per agire in sede penale, non essendo previsto dalla legge alcun meccanismo tendente ad ovviare al parere contrario del P.M. sia pure palesemente infondato;
e) non esistendo dunque nella normativa sulla competenza del giudice di pace alcuno strumento tecnico a disposizione del giudice per poter procedere al giudizio, sia nel caso di parere contrario palesemente infondato del P.M., sia nel caso di difforme opinione del giudice rispetto al parere contrario del P.M., l'unico rimedio possibile, in casi del genere, era quello di restituire gli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso immediato. Avverso detto provvedimento ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia denunciandone l'abnormità perché asseritamente del tutto avulso dal sistema normativo vigente, avendo il giudicante applicato, allo speciale procedimento dinanzi al giudice di pace, disposizioni di legge espressamente dettate solo per il modello ordinario del processo, in caso di "imputazione coatta" a seguito di richiesta di archiviazione non accolta dal giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente sostiene che, a fronte del parere contrario al ricorso immediato espresso dal P.M., il giudice di pace avrebbe dovuto trasmettere gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 274/2000 perché si procedesse nelle forme ordinarie, senza alcun sacrificio per la parte lesa stante l'equiparazione, per espresso dettato normativo (art. 21, comma quinto, decr. cit.), del ricorso immediato alla querela, anche ai fini della procedibilità.
Il P.G. presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento perché strutturalmente e funzionalmente abnorme.
Il ricorso è fondato.
La disciplina contenuta negli artt. 24 - 26 del Decr. Lgs. 274/2000 non prevede la possibilità di contrasti tra le valutazioni operate dal P.M. e quelle effettuate dal Giudice di Pace sul ricorso immediato della persona offesa: nessuna norma, infatti, regolamenta in modo espresso una situazione del genere. Muovendo da tale premessa, il Collegio ritiene di dover condividere pienamente, facendola propria, per la correttezza tecnico-giuridica delle argomentazioni, la parte motiva della requisitoria del P.G. di questa Corte, che qui di seguito si riporta testualmente: "...a) Alla luce del disposto dell'art. 27 co. 3 e del tenore letterale dell'art. 26 co. 1 D.Lgs 274/2000, nell'ipotesi di parere contrario (o di inerzia) del pubblico ministero il giudice di pace non ha altra strada che rimettere gli atti al pubblico ministero stesso il quale procederà liberamente nelle forme ordinarie (a norma dell'art. 11 o dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo); b) Dalla lettura congiunta dell'art. 26 e dell'art. 27 co. 3 D.Lgs cit. si desume infatti che il giudice di pace è tenuto ad emettere decreto di convocazione delle parti se non dichiara la inammissibilità o la manifesta infondatezza del ricorso ovvero la propria incompetenza per materia o per territorio. Il decreto di convocazione delle parti deve però contenere la trascrizione della imputazione alla cui formulazione può provvedere solo il pubblico ministero confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso (art. 25 co. 2 D.Lgs cit.); c) Con la conseguenza che se il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione (o rimane inerte) (art. 25 co. 1 D.Lgs. cit.) il giudice di pace può adottare solo gli indicati provvedimenti (art. 26 D.Lgs. cit.) diversi dal decreto di convocazione delle parti (art. 27 D.Lgs. cit.); d) Egli non può neppure imporre una imputazione coatta analoga a quella fissata dall'art. 409 co. 4 c.p.p.. Questa determinerebbe una variante alla procedura che è incompatibile con la necessità di rispettare, in ogni caso, le forme speciali del ricorso immediato rispetto a quelle ordinarie (art. 22 D.Lgs. cit.)". A quanto argomentato dal P.G. requirente deve solo ulteriormente aggiungersi che: 1) la stesso giudice di pace ha dato atto che la normativa di cui al D.Lgs. n. 274/2000 non contempla alcuno strumento giuridico per ovviare al parere contrario del P.M., sul ricorso immediato della parte lesa, nel caso in cui il giudice ritenga non condivisibile detto parere;
2) nell'ipotesi di restituzione del ricorso immediato al P.M. per procedere nelle forme ordinarie, alcun concreto sacrificio può derivare alla persona offesa stante l'equiparazione del ricorso immediato alla querela (art. 21 D.LGS. cit.) ed essendo previsto per il ricorso immediato (art. 22, comma primo, D.Lgs. cit.) lo stesso termine di tre mesi, dalla notizia del fatto costituente reato, stabilito per la proponibilità della querela: nella concreta fattispecie detto termine risulta rispettato, atteso che il fatto è avvenuto il 24 ottobre 2002 ed il ricorso immediato è stato depositato presso l'ufficio del P.M. il 21 gennaio 2003.
Per la sua abnormità l'impugnato provvedimento deve conseguentemente essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2004