Sentenza 4 aprile 2007
Massime • 1
Agli effetti penali, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio lo stradino cantoniere dell'A.N.A.S. che svolge attività di controllo del territorio di sua spettanza per prevenire ed individuare pericoli ed abusi. (Fattispecie in tema di violenze e minacce ad incaricato di pubblico servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2007, n. 20441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20441 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 04/04/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 572
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 44042/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON CO avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, pronunciata in data 19.7.2005;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnate;
Udita la relazione fatta dal consigliere DI CASOLA Carlo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore della parte civile che ha concluso per il rigetto. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1. ON CO è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per violenze e minacce all'incaricato di pubblico servizio, RI NI.
2. Ricorre con due motivi per violazione di legge.
3. Sostiene in primo luogo che il RI non rivestiva la funzione di incaricato di pubblico servizio, svolgendo compiti di "stradino cantoniere", personale non qualificato, con mansioni manuali. Deduce in secondo luogo che non sussistono gli elementi per la configurabilità del reato di cui all'art. 336 c.p., potendosi al più configurare un'ipotesi di resistenza. In prossimità dell'udienza, in data 31.3.2007 è pervenuta una nota a firma del ricorrente, con cui chiede dichiararsi la prescrizione del reato.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
5. Circa la qualità di pubblico impiegato rivestita dal RI, è sufficiente richiamare la assai datata, quanto non contrastata giurisprudenza, la quale ha avuto modo di precisare che "In base al D.L. 17 aprile 1948, art. 36, n. 547, ratificato con L. 2 gennaio 1952, n 41, apportante modifiche al D.L. 27 giugno 1946, n. 38, il personale dei capi-cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri di cui alla L. 22 dicembre 1932, n. 1754, e rimasto alle dipendenze dell'ANAS costituendo il personale degli agenti subalterni stradali con trattamento giuridico uguale a quello degli agenti subalterni delle amministrazioni statali. Con l'entrata in vigore del D.P. 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello stato, gli agenti subalterni sono stati inclusi nel personale ausiliario dell'amministrazione statale con la qualifica di agenti tecnici. Ad esse pertanto si applicano le norme del suddetto decreto e del D.P. 11 gennaio 1956, n 17, sullo statuto degli impiegati civili dello stato" (Sez. 6, Sentenza n. 4013 del 13/01/1976 Ud. (dep. 26/03/1976) Rv. 132949; GAZZELLONI). Del resto, per la qualità di incaricato di pubblico servizio occorre tenere conto anche dell'esercizio di fatto del pubblico servizio, indipendentemente dalle specifiche mansioni ricoperte. E risulta in atti che il RI avesse il compito di percorrere continuamente il suo territorio per individuare pericoli ed abusi sulla strada e documentarli con apposita macchina fotografica. Queste attività non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o in semplici mansioni d'ordine, ma comprendono anche mansioni che implicano conoscenza e applicazione delle relative normative, le quali, sia pure a livello esecutivo, possono, per alcuni versi, essere classificate come attività di collaborazione, complemento e integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità competenti, concorrendo, pertanto, ad integrare la qualità di incaricato di pubblico servizio, nel duplice senso esplicitato dall'art. 358 c.p., comma 2, (assenza di funzioni pubbliche e di semplici mansioni d'ordine o meramente materiali).
6. Manifestamente infondata appare anche la seconda questione proposta, sia perché i giudici di merito hanno correttamente e congruamente precisato che la reazione mirasse ad opporsi all'agente, mentre portava a termine il suo compito di documentazione dell'attività illegale, sia in quanto non si ravvisa alcun interesse nella diversa qualificazione giuridica del fatto proposta dalla parte (minaccia o violenza a p.u. anziché resistenza), risultando i due reati sanzionati con pena edittale identica.
7. La declaratoria di inammissibilità impedisce, per giurisprudenza costante, ogni valutazione del decorso del termine di prescrizione dopo la pronuncia di secondo grado.
8. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene di determinare equitativamente in Euro 1000,00, in favore della cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che vengono equitativamente liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1500,00, per onorari, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1500,00, per onorari, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2007
Depositato in Cancelleria il